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Albo ex T.U. edilizia

Archivio Cantieri temporanei o mobili/Cave/Edilizia.
Non sempre le procedure sono chiare e semplici. Per questo lo Staff di Sicurezzaonline ha attivato questa sezione per raccogliere tutte le problematiche relative alla sicurezza nei Cantiere Edili, nelle Cave e alla normativa tecnica in Edilizia (Riservato agli abbonati)
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weareblind
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti

Articolo 107

Ambito di applicazione.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)

1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio

Articolo 108

Soggetti abilitati.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Articolo 109

Requisiti tecnico-professionali.

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)

2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.

Bene, oggi abbiamo il:
Decreto Ministeriale del 24/11/2004
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Disposizioni  di  attuazione  dell'articolo 109, comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 1.
Istituzione dell'albo
ecc. ecc.

Salutoni!
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Onesto

...che trovate (ovviamento) gia' on line in sicurezzaonline (scusate il gioco di parole)

http://www.sicurezzaonline.it/priare/le ... 041124.htm

Un cordiale saluto a weare e tutti gli altri

Onesto
Onesto

... ops
dimenticavo ... naturalmente lo trovate SE E SOLO SE siete abbonati a sicurezzaonline!!  :smt002

Ciao

RiOnesto
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Sempre un estratto da SOL (chi volesse leggere tutto si abboni).

Sicurezza impianti: proroga al 1° luglio 2006 - Ancora un anno di tempo per la messa in regola degli edifici relativa alla sicurezza degli impianti. Nella seduta dello scorso 23 giugno la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che proroga al 1/7/2006 l’entrata in vigore delle norme per la sicurezza degli impianti prevista dal capo V, parte II del testo unico edilizia (DPR 380/2001). Il disegno di legge passa ora in seconda lettura all’esame del Senato.

[...]

Ricordiamo che la scadenza del 1/7/2005, già risultato di una precedente proroga per l’entrata in vigore del capitolo dedicato agli impianti, era stata nelle scorse settimane confermata dalla circolare 3584/C emessa dal Ministero delle Attività produttive, che dettava l’immediata applicabilità dell’albo degli installatori.

Siamo la Repubblica delle banane Immagine
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Onesto
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Iscritto il: 29 dic 2004 17:32

.... mi pare pero' che il tutto non sia ancora stato pubblicato nella GURB (Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle Banane) ..... ma potrei sempre sbagliarmi!
In mezzo a questo disastro di emendamenti e leggi di ogni tipo potrebbe essermi sfuggito qualcosa!

Salutoni a tutti da
Onesto  :smt025
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Stilo
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Caro weare,
avevo anch'io visto il nuovo albo per gli installatori, ma sinceramente non ho approfondito l'argomento più di tanto.
Saresti così gentile, tu che hai 'studiato', di dirci cosa devono fare ed entro quanto tempo le imprese che già sono iscritte al registro della CCIA?
Forse presentare l'allegato B? Entro novembre?
Grazie
Stilo

Contraccambio i saluti a Onesto, sempre presente e puntuale. :smt039
Ut sementem feceris, ita metes.
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vise
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Iscritto il: 29 ott 2004 00:02
Località: Cento (FE)

Nel sito della "mia" CCIAA è tutto spiegato molto bene e ci sono già i moduli...
Scusate ma vado di fretta......
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