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parliamo dei decreti penali di condanna...

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

Benvenuti nella nostra nuova community e buone discussioni a tutti!
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Nofer.

Come concordato con Nofer ho aperto (con questo suo post) una nuova discussione relativa all'argomento di cui all'oggetto.
Segnalo gentilmente che questo thread e' il prosieguo di una discussione il cui inizio lo trovate qua.
Cordiali saluti e infinite grazie a tutti per i vostri interventi nel forum.
Mod :smt039


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...e insomma, caro clouseau, adesso ti racconto un aneddoto verissimo, sul decreto penale di condanna alla facciaccia dell'oblazione che avrebbe dovuto estinguere il reato. Anzi, due. Anzi tre.
Soggetto: un MC, che tra l'altro lavora anche per degli armatori.
In un porto italiano delle mie parti, un bel giorno attracca un mercantile di uno di questi armatori, nazionale ma non meridionale.
Sale OdV plurimo a bordo e chiede una sfilza di documenti, tra cui anche le robe dell'81 ed anzi dl 271/99 che sopravviveva a stento anche allora (due anni fa). Trovano tutto il normale, DVR aggiornato, visite fatte, accertamenti antidroga-alcool fatti (per mare si usa da una vita), e chiede copia del verbale della riunione annuale periodica del SPP. Il comandante prontamente prende anche quello e... ahimè, era vecchio di 17 mesi. l'OdV ascolta il comandante che tenta di spiegare che la nave stava appena riapprodando in italia dopo oltre 8 mesi sempre all'estero, esibisce il giornale di bordo a riprova della buona fede di tutti per non aver svolto la riunione annuale relativa all'unità, etc etc etc.
l'OdV non sente ragioni: non avete fatto la riunione periodica annuale, violazione di art. 14 del 271/99 a armatore e ovviamente al comandante che ha trovato a bordo (imbarcato da soli 4 mesi). E per coerenza, commina sanzione anche al MC per violazione di art. 23, commillo 1 letterilla f) prescivendo 30 gg di tempo per fare la riunione annuale e al MC per comunicare i risultati anonimi collettivi.
L'armatore non fa una piega, paga le sanzioni (pure quella del MC ritnnosene colpevole, carica il comandante su un aereo e se lo porta in sede e in mezz'ora ecco bell'e fatta la riunione, i dati statistici erano gia stati elaborati in precedenza e consegnati al DdL (con tanto di timbro di protocollo della Società), si mette tutto a verbale e si riconsegna il tutto al comandante per esibire l'ottemperato; il mio amichetto medico, che essendo amichetto mio per ciò stesso ha una splendida tendenza ad essere un enorme rumpac...o pure lui, sale a sua volta in aereo (per venire a visitare l'equipaggio) e così si trova casualmente ad accompagnare il comandante facendo notare che la relazione statistica era stata redatta più che per tempo ma il MC, non dovendo partecipare alla riunione, può al più inviarla nei tempi congrui perchè il DdL la faccia propria, e comunque era stata pagata l'oblazione etc, etc. l'OdV esibisce sorrisetto di soddisfazione garantendo la tempestiva comunicazione al PM dell'avvenuto adempimento, tutti contenti  ('nzomma...), arrivederci e grazie.
Passano 7-8 mesi, e al mio amichetto arriva a casa una "busta verde". La apre e scopre di essere stato condannato, con decreto del giudice Pinco Pallo per violazione degli obblighi di tutela della salute dei lavoratori, fattispecie d.lgs. 271/99 art. 23, giusto al pagamento dell'equivalente di 750.000 lire in euro, e che visti gli atti di giudizio la condanna era stata scontata...
A quel punto, il legale dell'Armatore, tempestivamente allertato su telefonata incazzatissima del mio amichetto, si è precipitato al tribunalicchio dove c'è il giudice Pnco Pallo, ha chiesto lumi, conto e ragione e si è sentito rispondere che la parte di reato riguardante il MC non era più sanabile perchè il MC stesso non aveva provveduto a comunicare in occasione delle riunioni di cui all'articolo 14, i risultati anonimi collettivi  ed anzi aveva esibito la prova di averlo fatto in epoca ben diversa dalla riunione.
Naturalmente, hanno fatto ricorso e adesso c'è la causa che pende, intanto il poveretto si trova con una condanna penale in fedina.
Comunque, ti accludo una motivazione di sentenza ad una conferma di decreto di condanna penale nei confronti di un MC (un altro, questo qui non lo conosco) per non aver collaborato alla valutazione del rischio. Se la leggi, ti renderai conto che qualnque cosa abbiano creato gli OdV, il MC è stato sanzionato inizialmente per presunta mancata collaborazione alla VdR, e si legge addirittura che l'odierno imputato non ha
provveduto ad individuare esattamente il grado di rischio connesso alla movimentazione dei carichi, all'esposizione quotidiana dei dipendenti al rumore e alle vibrazioni

Il tutto è partito perchè in sede di ispezione ciò che era scritto nel DVR che è stato esibito (assai carente da quanto si legge) non collimava con il programma di SS, un po' più vasto.
Alla fine, il MC faceva le visite che doveva "in scienza e coscienza", era stato il DdL a ciurlare nel manico ma il giudice - secondo me in preda a dei fumi terribilissimi di qualcosa di sclerantissimo - ha deciso che era il MC a dover "individuare esattamente il grado di rischio".

A questo punto, caro clouseau, converrai con me che forse gli OdV hanno dei buoni motivi per mettere a confronto SS e DVR (magari lo facessero girando anche per la fabbrica anzichè solo a tavolino...) ma se continuano a prendersela con i protagonisti sbagliati e il tutto finisce in mano ad un giudice che non ha ben messo a fuoco che determinare il grado di un rischio è la valutazione del rischio stesso ed è in capo esclusivo e non delegabile al Ddl, stiamo tutti messi un po' male.
Ultima, che è vecchia perchè risale ancora al 626: fabbrichetta di sciroppi, 3 addetti amministrativi, di cui 2 (la figlia del proprietario e la segretaria storica) addette a PC, pure poco ma entrambi con occhiali e quindi visite biennali, l'altro amministrativo/commerciale era uno che rispondeva a telefono ogni tanto, faceva le telefonate di sollecito per i pagamenti, andava nel reparto a portare i fogli di lavoro, andava in banca a versare gli assegni o alla posta a fare le raccomandate, insomma non aveva nemmeno la prolungata postura alla sedia che potesse giustificare una SS. Arriva l'OdV, e non riuscendo a trovare nient'altro decide che il 3° amministrativo non era stato sottoposto a visita, e commina sanzione a DdL e al MC con prescrizione di visita. Il DdL paga silente e chiede al MC di eseguire la visita periodica pure a quello, il MC onde pararsi un eventuale denuncia per violazione di art. 5 della 300/70 da parte del lavoratore (assai spuntuto e che infatti non voleva sottoporsi alla visita ben sapendo di non essere tenuto, avevano avuto pure formazione e informazione) chiede all'OdV di persona a che tipo di visita lo o ritenevano opportuno fosse sottoposto il lavoratore, atteso che dalla VdR e relativo documento (che non era stato contestato) lo stesso non risultava esposto a rischi per i quali la vigente normtiva prevedesse l'obbligo di SS. Risposta: il MC sei tu, decidi tu, per noi dev'essere visitato. Il DdL prega il MC, che voleva fare opposizione, di non mettersi "contro" la ASL di zona, prega il lavoratore di farsela sta benedetta visita, e insomma alla fine visita fatta, trasmissione esito (idoneo alla mansione, ovviamente), pagamento quarti del massimo, e tutti grosso modo contenti, tranne il MC che nonostante abbia avuto la sanzione rimborsata dal DdL si era inc... e dà le dimissioni.
Passano diversi anni, il MC entra in contenzioso con il vicino di casa, in breve si forma un giudizio penale per calunnia da una parte e ingiurie o minacce dall'altra. In sede di giudizio, l'avvocato del vicino sfodera che il dott. Tizio era un pregiudicato, e tira fuori il decreto penale di condanna di quell'epoca. Che era successo? che il Giudice aveva ritenuto che l'ottemperanza nuda e cruda non "sanasse" nemmeno con il versamento della sanzione l'evidente contravvenzione di non aver mai sottoposto a visita negli anni precedenti il lavoratore. E siccome il decreto gli era stato notificato "presso l'Azienda" con cui non aveva più contatti ed aveva anche cambiato casa, non ne aveva saputo nulla.
Per concludere, finalmente: il MC ha perso la causa contro il vicino perchè era un "pregiudicato".

Come vedi...  
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clouseau
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Carissima, lungi dal mettere in discussione i fatti da te esposti osservo che nel primo caso parli di "oblazione" che è termine proprio del 162bis CP, che è proprio di un ambito diverso dal 758. Direi che ci si è arrivati in fase tardiva e comunque anche in questa evenienza comunque dovrebbe essere garantita la posizione del contravventore che da prova di resipiscenza (cfr. anche http://it.wikipedia.org/wiki/Oblazione_(diritto_penale))

Nel secondo caso, una volta raccolte le braccia che mi sono cascate... non so che dire.

Ho sentito altri colleghi esperti e concordano con me sull'automatismo.

In ogni caso tenterò di sentire un fidato Procuratore poi riferirò.

Clouseau
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Nofer
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Oh, beh, io ho usato il termine oblazione perchè quello mi è venuto e chiedo scusa a tutti se mi sono sbagliata, intendevo dire che era stato pagato quanto richiesto. Comunque bravo, e grazie di avermi ricordato che l'oblazione estingue il reato punito con la sola ammenda ( ed è meno scontata della sanzione depenalizzante ex 758) mentre quella che si paga per un reato punti con pena alternativa tra arresto e ammenda giustappunto è e resta una sanzione, ossia una pena, ma ha in più questo taumaturgico potere depenalizzante. In effetti, l'art. 14 del 271/99 riferito all'armatore prevede solo una sanzione amministrativa, mentre per il MC sono tutte sanzioni penali.
Ma allora a maggior ragione, se l'armatore non ha proprio fatto la riunione, che cacchio di colpa ci può avere il MC che comunque i dati anonimi collettivi li aveva forniti, scusa?

A parte questa, che è davvero particolare come storia, io ho diversi amici storici che sono o sono stati OdV (beati loro, alcuni già in pensione ormai!) ed anche loro hanno sempre ritenuto automatica la depenalizzazione, tutti o quasi tutti. Infatti, uno in particolare e che adesso è in pensione ed al quale è capitato nella sua storia più di un caso del genere mi ha fatto notare che ci sono delle contravvenzioni oggettivamente non più "sanabili", tipo - per il DdL- non aver nominato il medico competente da mai o non aver mai fatto la VdR. In effetti, anche ottemperando alla prescrizione (nomina il MC/fai la VdR) quello che "è stato è stato", nel senso che se stiamo adesso rimuovendo il "pericolo"- cosa che sembrerebbe lo scopo del 758 in tema di prevenzione- nulla esclude che ci possa essere comunque già stato un danno anche se magari oggi non emerge ancora: per esempio, non aver mai fatto fare prima le visite mette il MC neo-nominato nella condizione di non sapere se una certa patologia (in potenziale nesso causale con i rischi presenti) era preesistente all'inizio della mansione o meno, ed in questo caso viene meno la possibilità/dovere di tutela preventiva del lavoratore. Oppure, non aver mai fatto uno straccio di valutazione ha già esposto i lavoratori a qualcosa (fosse solo il rumore) e siamo al punto di prima. Ed è in base a tal assunto logico-giuridico che alcuni giudici emettono i Decreti Penali di condanna.
Detta così, obiettivamente non fa una piega, ahimè, ma questo dovrebbe far porre moooolta attenzione nel dire che "non c'è problema, ottemperate, pagate e tutto si estingue"

Poi, c'è il caso della sanzione senza prescrizione: a questo proposito, pure so di qualche caso in cui, a mio avviso peraltro con completo diritto, il giudice ha emesso decreto penale di condanna. Infatti, sempre a mio avviso, se l'iter procedurale è quello di sanare la situazione nel senso di eliminare il reato o meglio il comportamento che configura il reato, qualora non vi sia prescrizione se ne deduce che il reato non possa più essere "sanato". Quindi, niente depenalizzazione.
Ed ancora c'è la sanzione amministrativa, che prevede però un terzo del massimo in via "amichevole", alla quale si può fare ricorso secondo le regole del diritto amministrativo.
Ho fatto sinceramente molta fatica a comprendere questa logica, che tuttavia c'è ma è assai lontana dalla mia maniera di vedere le cose, che è sempre stata e sempre resterà del tipo sì/no, bianco/nero; infatti, io non ho per nulla accolto con favore il 758, perchè per me una cosa o è reato o non lo è, non è che può smettere di esserlo solo perchè ho i soldi e pago. Tuttavia, lo spirito del Legislatore del 1994 ( :smt047 ) era forse quello di "se gli prometto di ridurre la sanzione purché mi sistemino le cose, magari c'è qualche speranza di fargliele sistemare...".
Il Legislatore del 1994 doveva essere di certo uno furbo e "ammanicato" con certi DdL: perchè con il 758 è vero che ha inasprito a leggerle diverse pene in tema di sanzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ma a parte che moltissime riguardavano sanzioni con le lire del 1930 e analoghi (...) visto che intanto c'era stato il 162-bis ha ben pensato di trasfromare in contravvenzione con pena alternativa buona parte di quelle solo ad ammenda, e contemporaneamente di depenalizzarle in saldi che da 1/3 che c'era prima con il 162 o la metà del massimo con il 162/bis, e sempre reato penale restava, lui che pensa bene di fare? Di "risolvere" con 1/4 del massimo, e però si depenalizza pure. Venghino venghino, siòri, alla festa della depenalizzazione, ricchi premi e cotillons per chi trasgredisce!

Vista così, non mi meraviglia per nulla che quella stessa classe imprenditoriale poi abbia in gran parte appoggiato il Legislatore del 1994 per altri 17 anni: così come non mi stupisce per nulla che solo adesso si stiano rendendo conto che non è la depenalizzazione delle contravvenzioni in materia di prevenzione nè la cinesizzazione delle forze-lavoro a rendere competitiva e affermata un'impresa. Miiiiii, direbbe la mia amichetta siciliana, ma che fine ha fatto, dove si è nascosto in tutti questi lustri il "superiore interesse della Nazione" o anche "l'interesse collettivo" ???
Speriamo solo non sia già troppo tardi...
Nofer
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clouseau
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Ho provato a interessare, come annunciato, un'autorevole figura in materia, ma non mi ha ancora risposto. L'atetsa continua.
Clouseau
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clouseau
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Ho ricevuto la risposta che segue e che vi giro con colpevole ritardo (ero a far nuotare un pò di gente). Mi ribadisce quello che in effetti avevo già imparato.

[...] la disposizione di cui all'art. 24 D.L.vo 19/12/1994 n. 758 è chiarissima: "La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21 comma 2. (primo comma)
Il pubblico ministero richiede l'archiviazione (per intervenuta estinzione della contravvenzione n.d.a.) se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1" (secondo comma).
L'estinzione - com'è evidente dal tenore del secondo comma - è dunque correlata (e scaturisce) rispetto al completo adempimento da parte dell'interessato[...]


L'ipotesi che rimane ancora in piedi è che i procedimenti di cui Nofer riferisce, in realtà non si muovano in ambito 758 bensì 162-bis CP.

A meno che il rito parte-nopeo sia diverso da quello padano (emiliano, valà).

Clouseau
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Nofer
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:smt006 appena ho letto "clouseau" mi son detta ecco la risposta che arriva! Ed in effetti, così è stato. Carissimo, io so cosa dice la norma perchè ancora so leggere, tuttavia ti parlo proprio di 758 e di decreti penali di condanna. Ora, io non so se riesco ad avere per lo meno quello del mio amichetto MC nell'episodio più recente, ma se ci riesco cerco di sbianchettare e postare, ok?
Nofer
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