Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

richiesta informazioni ADR - IMDG

Archivio sulle norme inerenti i Rifiuti e le norme Ambientali.
In questa sezione vengono riportati tutti i messaggi relativi alle problematiche dell'ambiente e dei rifiuti (Riservato agli abbonati)
Rispondi
Avatar utente
Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

...che notoriamente non è il mio ramo!
Fattispecie: discreto numero di big-bags contenenti materiali da costruzione contenenti amianto (demoliti, ovviamente), in matrice più che compatta, confezionati a regola d'arte etc. etc. etc. E fin qui, nulla di particolare. Però, sono stati rimossi su un'isola, pure piccolina, che ovviamente non ha la discarica adatta. Abbiamo provato a convincere i big-bags a farsela a nuoto, ma non c'è stato verso.Nocciolo della questione è che la locale capitaneria non si accontenta del normale certificato di caratterizzazione (dove peraltro io scrivo praticamente tutto, dallo stato fisico al peso specifico, persino il colore, oltre ovviamente i parametri specifici) e sostiene la necessità di ulteriore certificazione ai sensi del D.M. 36/2004 (badate bene, 2004, non il 36/03 relativo alle discariche) secondo quanto ivi previsto in allegato, punto 7.3.
Che magari se lo scrivo pure torna comodo:
7.3. Per i rifiuti pericolosi:
- copia del formulario di identificazione ai fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
- copia del modulo di accompagnamento di cui al regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, alla decisione della Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso Paesi comunitari e Paesi terzi);
- dichiarazione, in duplice esemplare, una in lingua italiana ed una in lingua inglese, oppure in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'Albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al Codice IMDG o agli Allegati G, H, I al decreto legislativo n. 22/1997;
- limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, che adotta il "Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Senza scendere nelle diatribe sulla stabilità intellettiva di un legislatore che nel 2004 ha già del tutto dimenticato che il 915 è abrogato da un bel pezzo, il mio problema è che secondo la locale capitaneria io dovrei assegnare a questi pavimenti in vinilamianto il codice UN (ONU) 2590, che ha come "nome appropriato per la spedizione" in lingua inglese "white asbestos". Orbene , a parte che white asbestos è solo il crisotilo, ma il materiale da trasportare NON è crisotilo, bensì vinilamianto, io giuridicamente non posso assegnare ad un rifiuto una definizione fasulla, perchè qualunque cosa ne dica l'armatore, il trasportatore, l'intermediario, la capitaneria e chi altro gli pare, la falsa indicazione sulla natura del rifiuto in una certificazione analitica configura reato ex art. 483 CP, nonchè violazione art. 52 c.3 del D.Lgs. 22/97. Ho già chiesto se gli sta bene che io al posto di questi codici IMDG indichi l'equivalente in normativa italiana, ma mi hanno già detto di no, e il mio cliente è disperato perchè ha questo camion fermo in banchina da oltre 24 ore, ormai...
Qualcuno degli amichetti di forum che mastica ADR e conseguente IMDG sarebbe così cortese da fornirmi il numero UN dei materiali da costruzione contenenti amianto, o se c'è del vinilamianto, così da evitarmi di finire ignominiosamente la mia carriera inquisita per reati ambientali?
Grazie!
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Avatar utente
vise
Messaggi: 481
Iscritto il: 29 ott 2004 00:02
Località: Cento (FE)

Per ciò che mi risulta i materiali contenenti amianto sono contemplati alla classe di pericolosità n. 9, all’ordinale 1° e individuati dai numeri ONU 2212 (amianto blu o crocidolide) e 2590 (amianto bianco o crisotilo).

A proposito di pavimenti in vinil-amianto
http://www.sicurezzaonline.it/primop/pp ... vinami.htm
Aggiorniamoci visionando l'infocronoarchivio e specialLinks
Avatar utente
Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Grazie mille per i numeri, vise, anche se la mia crisi sul definire amianto bianco un pavimento vinilico azzurro continua a darmi attacchi di orticaria cerebrale.
quanto poi al link... ti prego, è stata l'unica fonte informativa sulla materia a conoscenza del'UPG incaricato della vigilanza (e meno male che c'è SOL, altrimenti nemmeno quello...), e ti assicuro che la cosa ci ha creato non poche difficoltà. Fortuna che -trattandosi di persona assai garbata- ha accolto di ottimo grado l'invio a mezzo fax da parte mia di qualche normativa sulla quale prendere coscienza delle problematiche tecnico-operative.
Comunque, vise, anche secondo te ci posso scrivere white asbestos? Guarda che se mi prendono  :smt040 ti faccio male, sai!
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Avatar utente
vise
Messaggi: 481
Iscritto il: 29 ott 2004 00:02
Località: Cento (FE)

Non voglio mandarti in gattabuia, che sono scemo! (Wow potrei farmi causa per questa affermazione!)

Utilizza magari uno dei sinonimi:
Asbestos (ACGIH)
Avibest C
Calidria RG 100
Calidria RG 144
Calidria RG 600
Cassiar AK
Chrysotile
Chrysotile asbestos
Chrysotile asbestos (ACGIH)
Hooker No. 1 chrysotile asbestos
K6 - 30
Metaxite
NCI C61223A
Plastibest 20
RG 600
Serpentine chrysotile
Sylodex
White asbestos

Non ho dati per poter consigliare altri codici UN, quindi dovresti usare uno dei due che ho citato, o meglio il 2590...secondo me!
Il mio condizionale serve a subire meno danni possibili qualora mi volessi picchiare!!!!! Per il seminario mi servirà la scorta..... :smt021
Aggiorniamoci visionando l'infocronoarchivio e specialLinks
Avatar utente
Mika
Messaggi: 144
Iscritto il: 12 ott 2004 08:59

Se tutto il problema dipende dalla classificazione ADR, bè forse la soluzione potrebbe essere questa.

La tabella del cap. 3.2 ADR, quella con tutti i prodotti, alla colonna 6 riporta le DISPOSIZION SPECIALI di cui al capitolo 3.3.

Bene se diamo ai rifiuti ONU 2590 oppure 2212, troviamo appunto alla colonna 6 la disposizione 168 che recita:
"Amianto bloccato (es. cemento, plastica ecc.) o imballato in modo che non fuoriescano sue fibre respirabili NO ADR (ONU 2212, 2590)"

Quindi è stato scritto da Nofer che il materiale è in matrice più che compatta e confezionato a regola d'arte, quindi non è sottoposto a normativa ADR IMDG.
Resta sottoposto, per quanto di competenza, alle leggi sul trasporto di Rifiuti.
Ciao Mika.
Avatar utente
Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

mika, credo che potrei  :smt007  addirittura fidanzarmi con te per quanto mi hai reso felice!!!  
Comunque, per salvare il poverello con il camion bloccato ho mandato il certificato come lo volevano loro, riservandomi, nella letterina di accompagnamento, di esprimere le mie osservazioni: io, quando il materiale sarà anche stato conferito, ho intenzione di stigmatizzare comunque tutta una serie di comportamenti, partendo dal fatto che un Organo dello Stato non accetta una certificazione redatta secondo le disposizioni dello Stato medesimo.
E scopiazzerò platealmente le tue indicazioni, giusto per fargli notare che quando ci si richiama ad una norma quale che sia è opportuno leggerla integralmente.
Ma, secondo voi, il fatto che la pericolosità del carico influisca sulla tariffa di imbarco potrebbe spiegare perchè l'armatore ci teneva così tanto? e magari anche perché la capitaneria abbia così insistito?
Boh, a volte temo di esser diventata più maligna della strega cattiva...
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Avatar utente
Giuliano
Messaggi: 1480
Iscritto il: 22 ott 2004 16:31

Nofer, un uomo politico ha detto una volta che a pensar male si fa peccato, ma che molte volte ci si azzecca.
Ciao
Avatar utente
Mika
Messaggi: 144
Iscritto il: 12 ott 2004 08:59

Per quanto riguarda la nave, purtroppo si.
Se la merce è in ADR il costo di traghetto è notevolmente più alto.
Infatti ho verificato con pratica sulla rotta Livorno/Olbia che se c'è un rifiuto anche pericolose ma NON ADR paga come un camion carico di formaggio.
Se invece è ADR sono dolori.
Ciao Mika

PS: ho apprezzato la dichiarazione d'amore
Avatar utente
Onesto
Messaggi: 151
Iscritto il: 29 dic 2004 17:32

Non so se puo' essere di interesse ma e' un aggiornamento sull'argomento che ho trovato in rete

Nella prossima riunione del SottoComitato Esperti ONU sul trasporto di merci pericolose (4-8 luglio 2005) verrà discusso fra l’altro un documento del Regno Unito (ST/SG/AC.10/C.3/2005/17), con il quale si propone di inserire nelle Raccomandazioni ONU (e quindi, in ricaduta, anche in ADR, RID, Codice IMDG) il concetto di “quantità esenti”, già presente nelle Technical Instructions
dell’ICAO (e nella regolamentazione IATA).
Ciò comporterebbe che le spedizioni di piccoli quantitativi (qualche decina o centinaia di ml o g, articolate in relazione alle classi e ai gruppi di imballaggio) di alcune merci pericolose sarebbero completamente esenti dalla regolamentazione, a condizione di soddisfare certe condizioni per
l’imballaggio.

Saluti cordiali da

Onesto  :smt025
Rispondi

Torna a “Archivio Rifiuti/Ambiente”