Fattispecie: discreto numero di big-bags contenenti materiali da costruzione contenenti amianto (demoliti, ovviamente), in matrice più che compatta, confezionati a regola d'arte etc. etc. etc. E fin qui, nulla di particolare. Però, sono stati rimossi su un'isola, pure piccolina, che ovviamente non ha la discarica adatta. Abbiamo provato a convincere i big-bags a farsela a nuoto, ma non c'è stato verso.Nocciolo della questione è che la locale capitaneria non si accontenta del normale certificato di caratterizzazione (dove peraltro io scrivo praticamente tutto, dallo stato fisico al peso specifico, persino il colore, oltre ovviamente i parametri specifici) e sostiene la necessità di ulteriore certificazione ai sensi del D.M. 36/2004 (badate bene, 2004, non il 36/03 relativo alle discariche) secondo quanto ivi previsto in allegato, punto 7.3.
Che magari se lo scrivo pure torna comodo:
7.3. Per i rifiuti pericolosi:
- copia del formulario di identificazione ai fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
- copia del modulo di accompagnamento di cui al regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, alla decisione della Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso Paesi comunitari e Paesi terzi);
- dichiarazione, in duplice esemplare, una in lingua italiana ed una in lingua inglese, oppure in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'Albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al Codice IMDG o agli Allegati G, H, I al decreto legislativo n. 22/1997;
- limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, che adotta il "Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
Senza scendere nelle diatribe sulla stabilità intellettiva di un legislatore che nel 2004 ha già del tutto dimenticato che il 915 è abrogato da un bel pezzo, il mio problema è che secondo la locale capitaneria io dovrei assegnare a questi pavimenti in vinilamianto il codice UN (ONU) 2590, che ha come "nome appropriato per la spedizione" in lingua inglese "white asbestos". Orbene , a parte che white asbestos è solo il crisotilo, ma il materiale da trasportare NON è crisotilo, bensì vinilamianto, io giuridicamente non posso assegnare ad un rifiuto una definizione fasulla, perchè qualunque cosa ne dica l'armatore, il trasportatore, l'intermediario, la capitaneria e chi altro gli pare, la falsa indicazione sulla natura del rifiuto in una certificazione analitica configura reato ex art. 483 CP, nonchè violazione art. 52 c.3 del D.Lgs. 22/97. Ho già chiesto se gli sta bene che io al posto di questi codici IMDG indichi l'equivalente in normativa italiana, ma mi hanno già detto di no, e il mio cliente è disperato perchè ha questo camion fermo in banchina da oltre 24 ore, ormai...
Qualcuno degli amichetti di forum che mastica ADR e conseguente IMDG sarebbe così cortese da fornirmi il numero UN dei materiali da costruzione contenenti amianto, o se c'è del vinilamianto, così da evitarmi di finire ignominiosamente la mia carriera inquisita per reati ambientali?
Grazie!
Nofer