Premessa: cortile a chiostro quindi perimetrato dall'edificio condominiale; possibilità di parcheggio auto inferiore a 9 posti.
Un condomino invoca il punto 7.1 del DM 01/02/1986, cioè almeno 1,5 m di distanza dalle mura perimetrali; l'Amministratore, mio amico, mi sta chiedendo cosa fare.
Io innanzitutto eccepirei l'applicazione del DM in questione in quanto tratta "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili", cioè considerare il cortile come autorimessa mi sembra una forzatura, anche perchè nelle definizioni del DM è scritto: "Autorimessa - area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati."
Vero è che al punto richimamato c'è scritto: "7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali." ma credo che tutto il discorso decade proprio per l'attività di autorimessa.
Spero mi possiate aiutare in modo da poter dirimere beghe di principio fra condomini.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Parcheggio auto cortile condominiale
- lambruschino
- Messaggi: 9
- Iscritto il: 08 apr 2010 23:02
Infatti faccio fatica ad immaginare che tutti i parcheggi di supermercati, centri commerciali, cinema e simili possano essere considerati autorimesseursamaior ha scritto:Un cortile non è autorimessa per la definizione che tu riportavi, ergo, non si applica il DM.
Purtroppo ho trovato su un forum questa spiegazione dell'Ing. Abate quando era Direttore Regionale VV.F. Lazio:
"PER QUANTO CONCERNE IL PARCHEGGIO DELLE VETTURE ALL'INTERNO DEL CORTILE LA NORMA LO CONSENTE SE SONO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
- AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.
7.1.
Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture dei fabbricati perimetrali. "
Quindi assimila cortili alle autorimesse allo scoperto.
"PER QUANTO CONCERNE IL PARCHEGGIO DELLE VETTURE ALL'INTERNO DEL CORTILE LA NORMA LO CONSENTE SE SONO RISPETTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
- AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.
7.1.
Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture dei fabbricati perimetrali. "
Quindi assimila cortili alle autorimesse allo scoperto.
Un'autorimessa allo scoperto è un ossimoro, quello che intendi tu è un posto auto (piove). L'autorimessa è per definizione coperta.giuscal ha scritto: "Autorimessa - area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati."
Purtroppo non lo è:Geppus ha scritto: Un'autorimessa allo scoperto è un ossimoro, quello che intendi tu è un posto auto (piove). L'autorimessa è per definizione coperta.
1.1.0 Le autorimesse e simili possono essere di tipo:
a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
b) miste: tutte le altre.
1.1.1 In base all'ubicazione i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano autorimesse che determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.
1.1.2 In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:
a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta.
b) chiuse: tutte le altre.
1.1.3 In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:
a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provviste di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre.
1.1.4 In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:
a) a box;
b) a spazio aperto.
Ma il problema principale è nello SCOPO:
1.0 Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.
per spazio aperto del punto 1.1.4 si intende che i posti auto sono privi di pareti laterali delimitanti (come invece nel caso a box): te ne accorgi senz'ombra di dubbio dal fatto che il punto parla di "organizzazione degli spazi interni": spazi che sarebbero interni a cosa, di grazia, se non ci fosse un tetto sopra?
resta quindi il fatto che la copertura è condizione essenziale per la definizione di autorimessa: se non è coperta, non è un'autorimessa.
il fatto che il dm persegua lo scopo della sicurezza in tutte le condizioni compreso il parcheggio allo scoperto, non significa che il parcheggio allo scoperto sia autorimessa: il dm può tranquillamente ritenere (e infatti lo fa) che il parcheggio allo scoperto sia già abbastanza sicuro per il fatto di esser scoperto, e prescrivere prescrizioni soltanto alle autorimesse vere.
in ogni modo questo credo sia comunque quello che l'amministratore farà bene a rispondere.
poi se il condomino non è d'accordo, produrrà perizia che dimostra (a sue spese) che il cortile è autorimessa, se ci riesce.
resta quindi il fatto che la copertura è condizione essenziale per la definizione di autorimessa: se non è coperta, non è un'autorimessa.
il fatto che il dm persegua lo scopo della sicurezza in tutte le condizioni compreso il parcheggio allo scoperto, non significa che il parcheggio allo scoperto sia autorimessa: il dm può tranquillamente ritenere (e infatti lo fa) che il parcheggio allo scoperto sia già abbastanza sicuro per il fatto di esser scoperto, e prescrivere prescrizioni soltanto alle autorimesse vere.
in ogni modo questo credo sia comunque quello che l'amministratore farà bene a rispondere.
poi se il condomino non è d'accordo, produrrà perizia che dimostra (a sue spese) che il cortile è autorimessa, se ci riesce.
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Tutti sono a favore della porta aperta, fino a che sono chiusi fuori (H. Kissinger).
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Scusami Giuscal, ma come cavolo le leggi le norme?
Partiamo dal titolo: Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
Dunque stiamo parlando di autorimesse e simili....
Il decreto non dà una definizione di "simili" ma dà una definizione di autorimessa. Ci si aspetta che il "simile" se non è un'autorimessa poco ci manca....
Orbene se "Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati", evidentemente non può essere scoperta, anzi ti hanno pure avvisato che se nonostante ci fosse un tetto dovessi avere tre lati scoperti, nemmeno quella sarebbe un'autorimessa. Figurati senza tetto....
Diciamo dunque che un cortile è quanto di più dissimile da un'autorimessa che ci sia...
E poi la faccenda di "autorimessa a spazio aperto" è fantastica... E la citi pure, maledizione... Almeno stacci attento
Stando al tuo ragionamento letterale un ufficio open space sarebbe più o meno una scrivania in mezzo ad un prato...
Dai su, per una volta che la norma è chiara, evitiamo di complicarci la vita
Partiamo dal titolo: Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili
Dunque stiamo parlando di autorimesse e simili....
Il decreto non dà una definizione di "simili" ma dà una definizione di autorimessa. Ci si aspetta che il "simile" se non è un'autorimessa poco ci manca....
Orbene se "Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati", evidentemente non può essere scoperta, anzi ti hanno pure avvisato che se nonostante ci fosse un tetto dovessi avere tre lati scoperti, nemmeno quella sarebbe un'autorimessa. Figurati senza tetto....
Diciamo dunque che un cortile è quanto di più dissimile da un'autorimessa che ci sia...
E poi la faccenda di "autorimessa a spazio aperto" è fantastica... E la citi pure, maledizione... Almeno stacci attento
Stando al tuo ragionamento letterale un ufficio open space sarebbe più o meno una scrivania in mezzo ad un prato...
Dai su, per una volta che la norma è chiara, evitiamo di complicarci la vita
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)