E' un quesito un pò complesso a mio parere...
Al fine di capire in quale normativa rientro per la gestione di una rivendita (???) di gpl in bombole vi chiedo di leggere quanto segue:
vendendo bombole di GPL (bombole fino a 15 kg) per un totale di max 1000 Kg (le bombole sono di proprietà della società XYZ e riempite da XYZ quindi portate a me che le porto al cliente finale (quindi vendo il GPL) , che le usa per la cuicna e il riscaldamento e poi le riporta vuote. XYZ si viene a prendere le bombole vuote e mi da le bombole riempite):
1- sono un rivenditore dettagliante e quindi sono escluso dal D. lgs 128/2006 art. 20 comma 1 lettera b)?
2 - rientro nel D.lgs 128/2006 ma sono escluso dall'art. 8.9.13 e 14 secondo quanto scritto nell'art. 20 comma 2? ovvero sono un operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione commerciale dell'azienda distributrice?
Il dubbio si acuisce se leggo l'art. 43 della circolare del M.I. n. 74 del 20/9/1956 che posto sotto:
" NORME DI SICUREZZA PER LE RIVENDITE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI
Art. 43 (Rivendite)
Vengono classificate per "Rivendite" quei locali destinati alla minuta distribuzione di bottiglie di g.p.l. per uso domestico,nei quali potrà essere ammesso anche l'esercizio di altre attività compatibili con le caratteristiche di pericolosità del gas di petrolio liquefatto.
In tali rivendite saranno ammessi recipienti portatili fino alla capacità massima di kg 15 ciascuno e per un totale di kg 75 di g.p.l. Perle rivendite dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni. "
Se ho più di 75 kg di gpl in bombole sono o non sono un rivenditore? :smt044
Mi scuso con il MOD, già da ora se posto la domanda anche sul forum in altro luogo.
Grazie della pazienza per avermi letto fin qui.
Ciao
Segnalo che il post riportato qua sopra e' presente anche nella seguente discussione (ora bloccata)
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... 4539#74539
Cordiali saluti a tutti
Mod
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