Sono molto curioso di sapere voi come vi comportate quando, a DVR già esistente e controfirmato dalle famose 4 figure, vi capita che una di queste cambi (escluso DDL).
Nel caso di nuovo RSPP credo sia molto più probabile considerare una revisione dell'intero documento, anche perchè ogni professionalità ha le sue metodologie che può trasferire come nuovi criteri al DDL convincendolo ad una rielaborazione anche totale della valutazione rischi.
Parzialmente può valere anche per il MC, ma forse non dell'intero documento.
Mettiamoci nel caso in cui non ci siano evidenti motivi di dover rielaborare il tutto e per esempio l'RLS cambia.
Certamente si potrà dire che il DVR sia stato elaborato in collaborazione solo con la precedente figura, non di certo con il nuovo RLS. Analogamente nel caso di nuovo MC o nuovo RSPP.
Quindi?
La linea generale che usate è SEMPRE rielaborare tutto da capo con una revisione al fine di giustificare l'obbligo di coinvolgimento di tutte le figure e relative firme?
Oppure, immaginando il caso ideale di un DVR "perfetto tecnicamente" (esiste? diciamo presunto tale) e realmente condiviso nei contenuti dalla/e nuova/e figura/e, può bastare una semplice firma per presa visione e condivisione dei contenuti sotto la firma del/i precedente/i? Ovvero, sarebbe lecito?
Non è che sono contrario al concetto "che fa? ristampa tutto e buonanotte!", ma sinceramente quando non cambierebbe una cippa di niente mi scazzerebbe molto dover ristampare il malloppo per la gioia delle cartiere...
voi che ne pensate?
Giosmile
Cambio figure e DVR
- birdofprey
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in genere valuto caso per caso...
si va dalla semplice firma nuova (con data) accanto alla vecchia, alla redazione di una piccola integrazione al DVR contenente le sole novità, sino ad una vera e propria ristampa aggiornata del documento
il metro di giudizio è l'entità dei cambiameti...
si va dalla semplice firma nuova (con data) accanto alla vecchia, alla redazione di una piccola integrazione al DVR contenente le sole novità, sino ad una vera e propria ristampa aggiornata del documento
il metro di giudizio è l'entità dei cambiameti...
Ecco, la soluzione che mi incuriosisce di più e la seguente
semplice firma nuova (con data) accanto alla vecchia
è normativamente giustificabile? O la variazione di una figura rientra comunque nei casi di cui all'art.29 comma 3?
La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
non sono molto convinto che la variazione di un rls o mc possa rientrare in tale casistica, anche perchè l'rls è comunque un dipendente che già esisteva o è un territoriale esterno, l'rspp o è interno (ddl o dipendente) o è un professionista esterno, il mc è un professionista esterno, quindi non vedo come il semplice cambio della persona possa essere una variazione all'organizzazione significativa ai fini della salute e della sicurezza, escludendo il caso che tale figura non sia Freddy Krueger o Hannibal Lecter...
Ad ogni modo, io penso che nel caso della soluzione di cui sopra, forse redigere anche un verbale firmato da tutte le figure in cui si dettagliano le motivazioni, si evidenzia l'interpello della figura variata e si discutono i contenuti del DVR (da cui si decide di non ristampare perchè non cambiano i contenuti), quindi una specie di riesame, concludendo che l'RLS o il MC firma il DVR esistente accanto al precedente nominativo, sia comunque propedeutico.
Certo è che tale problema è veramente relativo, anche perchè tutto sto burocratese non serve a nulla se di base non esiste una vera cultura della sicurezza e una valutazione dei rischi fatta come si deve... ne sono cosciente... però è anche vero che può capitare di doversi perdere in queste corbellerie, se non perchè si è troppo pignoli, magari perchè un cliente ti chiama e ti pone quella domanda che in quel momento ti spiazza... non hai quell'articolillo di legge preciso a supporto, ma solo il buon senso.
Giosmile
semplice firma nuova (con data) accanto alla vecchia
è normativamente giustificabile? O la variazione di una figura rientra comunque nei casi di cui all'art.29 comma 3?
La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
non sono molto convinto che la variazione di un rls o mc possa rientrare in tale casistica, anche perchè l'rls è comunque un dipendente che già esisteva o è un territoriale esterno, l'rspp o è interno (ddl o dipendente) o è un professionista esterno, il mc è un professionista esterno, quindi non vedo come il semplice cambio della persona possa essere una variazione all'organizzazione significativa ai fini della salute e della sicurezza, escludendo il caso che tale figura non sia Freddy Krueger o Hannibal Lecter...
Ad ogni modo, io penso che nel caso della soluzione di cui sopra, forse redigere anche un verbale firmato da tutte le figure in cui si dettagliano le motivazioni, si evidenzia l'interpello della figura variata e si discutono i contenuti del DVR (da cui si decide di non ristampare perchè non cambiano i contenuti), quindi una specie di riesame, concludendo che l'RLS o il MC firma il DVR esistente accanto al precedente nominativo, sia comunque propedeutico.
Certo è che tale problema è veramente relativo, anche perchè tutto sto burocratese non serve a nulla se di base non esiste una vera cultura della sicurezza e una valutazione dei rischi fatta come si deve... ne sono cosciente... però è anche vero che può capitare di doversi perdere in queste corbellerie, se non perchè si è troppo pignoli, magari perchè un cliente ti chiama e ti pone quella domanda che in quel momento ti spiazza... non hai quell'articolillo di legge preciso a supporto, ma solo il buon senso.
Giosmile
*Giosmile ha scritto: Certo è che tale problema è veramente relativo, anche perchè tutto sto burocratese non serve a nulla se di base non esiste una vera cultura della sicurezza e una valutazione dei rischi fatta come si deve... ne sono cosciente...
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Io tengo buono il DVR ed illustro al nuovo RLS il contenuto del DVR medesimo, come è giusto che sia.
Anche perchè la firma del RLS sul DVR vale per la data certa e quindi mi pare inutile una firma fatta mesi o anni dopo la data di redazione del DVR.

Anche perchè la firma del RLS sul DVR vale per la data certa e quindi mi pare inutile una firma fatta mesi o anni dopo la data di redazione del DVR.

- birdofprey
- Veterano
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- Iscritto il: 27 apr 2011 11:18
la "buona prassi" di appore una nuova firma, datata, accanto alla vecchia secondo me testimonia il fatto che la nuova figura, appena subentrata, ha fatto sua l'esperienza aziendale pregressa e (se il DVR è ben fatto) ha preso immediatamente atto dello status da cui inizia il suo lavoroGiosmile ha scritto: semplice firma nuova (con data) accanto alla vecchia
è normativamente giustificabile?
starà poi al suo giudizio valutare il tutto e ritenere più o meno opportuno un aggiornamento del DVR
- Hieronymus
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- Iscritto il: 12 nov 2008 12:10
A me è capitato il caso di DVR redatto da meno di un anno, assenza di significative variazioni ai fini della valutazione del Rischio ma cambio di RSPP.
Col benestare dell'ASL competente x territorio è stato revisionato il solo organigramma della sicurezza e il nuovo RSPP fa firmato il documento (in data della sua elezione)
Col benestare dell'ASL competente x territorio è stato revisionato il solo organigramma della sicurezza e il nuovo RSPP fa firmato il documento (in data della sua elezione)