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RSPP esterno

Archivio Figure della sicurezza (DL/RSPP/Addetti SPP/Emergenza e Pronto Soccorso/RLS).
Discussioni relative alle varie figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro quali Datori di Lavoro (DL), Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Emergenze e Pronto Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (Riservato agli abbonati)
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Alessandro

Salve, sono un consulente aziendale e vorrei capire se e come poter diventare Rspp esterno. Ho diploma scientifico e laurea in giurisprudenza. Ho fatto per circa 2 anni visite ispettive per i sistemi qualità nelle aziende sanitarie per conto della Regione. Da circa un anno faccio consulenze in materia di codice della Privacy, iso9000 e sicurezza (valutazione dei rischi, elaborazione procedure per movimentazione blocchi di marmo, ecc.). Vorrei partecipare ad un corso per rspp, ma per ora trovo solo quelli "vecchi", non rispondenti al d.lgs. 195/2003. Con la mia formazione ed il corso di 20 ore (in attesa di quelli nuovi) potrei assumere la qualifica di rspp? Grazie mille per l´aiuto che mi potrete dare!!! Alessandro
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Max DP
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Ciao Alessandro,

ti ricordo l'esistenza delle regole auree che trovi al link http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm

faccio notare inoltre che trattare l'argomento sicurezza (safety) vuole dire mettere le mani sulla sicurezza, vita, salute di altre persone per cui prima di cominciare, sarebbe necessario conoscere almeno tutta la legislazione, che non e' facile.

per quanto rigurada l'RSPP, ci sono numerosi thread aperti sull'argomento e con la funzione "cerca" escono proprio tutti.

Se ci saranno ancora dubbi risposta pure.

Max DP
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Alessandro

ciao,
intanto ti ringrazio della rapida risposta...
sono perfettamente d'accordo con te sulla delicatezza ed importanza dell'aspetto "sicurezza".
Proprio per questo motivo voglio fare le cose come si deve. Io non sono a digiuno in materia, m voglio muovermi con la massima cautela e fare solo ciò che so di poter fare bene. Altrimenti meglio aspettare ancora.
Il problema è che nonostante le capacità sostanziali, in un ambito così confuso come quello del RSPP, allo stato attuale, si rischia di fare un lavoro in modo adeguato senza essere però "ufficialmente" abilitato.
Sono comunque contento di aver trovato questo forum e voglio entrare a farne parte in modo "attivo", iniziando con la registrazione...
Se qualcuno ha informazioni da darmi in merito alla domanda iniziale gliene sarò grato!!! :smt043

Alessandro
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Max DP
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Siamo ancora in regime transitorio... fino all'emanazione dei contenuti minimi dei corsi:

Art. 3

Norma transitoria e clausola di cedevolezza

1. Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita' in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e capacita' dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea del 15 novembre 2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Max DP
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