Salve a tutti.
Volevo porre questo quesito per fugare un dubbio (uno dei tanti :smt003 ).
Ai senti dell'art. 72, comma 1 del D.Lgs. 81/08 chiuque venda, noleggi (....) macchine, apperecchi (...) deve attestare, sotto la propria responsabilità che le stesse siano conformi all'allegato V.
Questo avviene con una Dichiarazione di Conformità o con una Perizia Asseverata rilasciata da un tecnico.
Il dubbio è sulla durata temporale che ha detto documento. Cioè, per quanti anni è ritenuto valido e quindi responsabile colui che ha venduto la macchina? Non penso che uno possa essere ritenuto responsabile a vita del bene che ha ceduto. Esistono leggi in tal senso?
Penso a quelle società che ritirano macchine usate, non marcate CE, le mettono a norma e le rivendono con perizia asseverata.
Grazie.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Vendita macchine - Art. 72/81, comma 1
direi che dipende dalla vita prevista della macchina. Se io prevedo che la vita sia di 10 anni, lui è responsabile per quei 10 anni.
Purtroppo nessuno mette il limite di tempo nei manuali e pertanto, ove mancante, il fabbricante è responsabile a vita anche se è una parolona.
Purtroppo nessuno mette il limite di tempo nei manuali e pertanto, ove mancante, il fabbricante è responsabile a vita anche se è una parolona.
"La progettazione è un'alchimia di esperienze, prove, calcoli ed errori. E' fondere insieme problemi di ingombri, resistenza, costi, efficienza, sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione"
Ciao Alby626
L'articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 riporta "Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V".
L'attestazione crea una fotografia dell'oggetto nel momento in cui viene consegnato e, per essere valida, deve essere veritiera.
Al Datore di Lavoro, acquisito l'oggetto (macchina, apparecchio, utensile, ...), restano tutti gli obblighi previsti nel medesimo Decreto Legislativo.
Saluti
Marco
L'articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 riporta "Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V".
L'attestazione crea una fotografia dell'oggetto nel momento in cui viene consegnato e, per essere valida, deve essere veritiera.
Al Datore di Lavoro, acquisito l'oggetto (macchina, apparecchio, utensile, ...), restano tutti gli obblighi previsti nel medesimo Decreto Legislativo.
Saluti
Marco