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Dicitura da inserire nella dichiarazione di Conformità

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Miguelito
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Grazie Gerod per la delucidazione.

Volendo però avere sottomano una sorta di "dichiarazione" (meglio dire affermazione) da parte di un ente certificato o comunque legislamente riconosciuto (in modo da poterla offrire a chi mi dice che sbaglio a non citare la LVD in dichiarazione) ho provveduto a inviare (qualche mese fa) una richiesta di chiarimento all'UNI...ancora sto aspettando una risposta e dubito che mi arriverà!
Ho quindi inviato (in questi giorni) la richiesta alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, da cui ho gentilmente rivecuto la seguente esauriente risposta: "Spiacenti ma la richiesta esula dal servizio".

Perfetto!

Ora a chi chiedo?
Al Ministro per le politiche europee?
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali?
A Babbo Natale (che tra l'altro dicono che non esista)?

PS: Gerod con questo non intendo dire che non mi fidi di quello che dici, vorrei solo avere la sopracitata affermazione "ufficiale".
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Guerra
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Ciao Miguelito,
credo nessun ente in questo si prenderà la responsabilità di fornirti una interpretazione della direttiva, che è ciò che chiedi. Gerod ti ha risposto leggendo accuratamente le direttive "usando" anche della sua esperienza ed "interpretando" quanto affermato dalla DM. Un ente certificato non ti darà l'affermazione univoca che vorresti.

:smt039
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Miguelito
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Ok, quindi continuerò a sostenere la mia interpretazione e la vostra (che sicuramente vale più della mia)!

Mi sembra comunque strano che una legge debba essere interpretabile; fortunatamente in questo caso stiamo parlando di un aspetto "leggero" e nessuno si farà mai male se inserisco od ometto la LVD in dichiarazione.

Grazie a tutti
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Gerod
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Riporto l'originale in inglese (commento 222):
the Declaration of conformity for machinery subject to the Machinery Directive shall not refer to the LVD
In italiano quel "shall not" è stato tradotto con "non fa" mentre si poteva tradurre con "non deve".
C'è una leggera differenza.
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Nofer
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Gerod ha scritto: In italiano quel "shall not" è stato tradotto con "non fa" mentre si poteva tradurre con "non deve".
C'è una leggera differenza.
Beh, io come noto non parlo inglese, e ciò deriva dal fatto che dalla 3^ elementare sino al 5° al liceo ho studiato francese, che è una lingua che amo molto così come amo moltissimo la francia (appena un po' meno i francesi  :smt002).
Tuttavia, la mia quasi innata avversione per l'inglese deriva dal fatto che in 1^ e 2^ elementare, nella scuola di monache che adesso vedo dalla finestra del mio nuovo studio, due volte alla settimana (martedì e venerdi, ancora lo ricordo) dopo quell'orribilissimo e brodaglioso  piatto di minestra della refezione non avevamo nemmeno il permesso di giocare nel grande e bellissimo giardino interno perchè c'era una laica che pretendeva di insegnarci l'inglese, se possibile più becera, acida ed insopportabile della più anziana e severa delle suore, che del loro non avevano mai sentito parlare di maria montessori, per intenderci si andava di granone sotto le ginocchia e righellate di taglio sul dorso delle mani. Insegnamento dell'inglese che costituì successivamente seconda lingua straniera alle scuole medie, dove anche lì l'insegnante più che marypoppins ricordava vagamente la sorella cattiva di mister Hyde...
Tutto questo per dire che ok, non mi piace e d'istinto lo rigetto, però ne ho imparato a sufficienza per sapere che shall+ verbo (senza il to dell'infinito) si usa per il futuro indicativo,  così come should + verbo traduce in nostro condizionale presente. In realtà, è più un ausiliario che un vero verbo. Ed è l'origine della forma 'll più comunemente usata per coniugare il futuro. Inoltre, to refer seguito dal to oppure dall'in ha significato intransitivo, traducibile in italiano anche con la forma riflessiva che anche per noi è intransitiva,  
Per cui, la traduzione corretta di "the Declaration of conformity for machinery subject to the Machinery Directive shall not refer to the LVD" suona come a seguito:
La dichiarazione di conformità per i macchinari soggetti alla Direttiva Macchine non si riferirà alla direttiva sulle basse tensioni.

Andrebbe tutto bene, se io sapessi che sono le basse tensioni  :smt040 e di cosa state parlando, ma questa è un'altra storia !
Nofer
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Guerra
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Mi permetto di riportare quanto presente nella direttiva punto 1.5.1

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi
concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in
relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva

Quel esclusivamente lo leggo come interpretato da Gerod, al di là dell'infelice traduzione italiana della guida.
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Miguelito
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L’immissione sul mercato prevede la redazione della dichiarazione di conformità, quindi l’articolo 1.5.1 si può interpretare così:

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia la modalità di redazione della Dichiarazione di Conformità è disciplinata esclusivamente dalla presente direttiva.

Bene, ma cosa vuol dire? Che devo redigere la DdC in base all’Allegato II, Punto 1, Lettera A, punto 4:

un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Bene, ma da dove deduco che la BT non va citata?
Se leggo la sola DM non ne vengo a capo, mi tocca guardare le linee guida…e, purtroppo, alcune società di leasing (è solo un esempio), ti chiedono la dichiarazione con tanto di BT citata….questo magari perché non si prendono la briga di andare a leggersi le guide interpretative (forse perché non ne conoscono l’esistenza, forse perché in inglese, forse perché 400epassa pagine spengono ogni ardore)…non lo so!

Io la non citazione della BT la giustificherei così:

___________________________________________________________________________________
Estratto Direttiva Macchine, Articolo 3, Direttive specifiche:

Quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive.

1) Le linee guida della DM a proposito di questo articolo dicono che, per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della DM, le disposizioni della DM stessa possono essere sostituite totalmente o parzialmente da altre direttive specifiche, che sono:
- Direttiva 2009/48/EC – Sicurezza dei giocattoli
- Direttiva 89/686/EEC – Dispositivi di protezione individuale
- Direttiva 2007/47/EC – Dispositivi medici
- Direttiva 95/16/EC – Ascensori
- Direttiva 2000/9/EC – Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

2) Le linee guida della DM dicono anche che, in alcuni casi, le sovrapposizioni tra DM e altre direttive specifiche si limitano a uno o pochi pericoli. In questi casi i requisiti delle direttive specifiche devono essere applicati al posto dei corrispondenti RESS della DM; queste direttive specifiche sono:
- Direttiva 94/9/EC – ATEX
- Direttiva 54/500/EEC – Articoli ceramici che vengono in contatto con alimenti
- Regolamento 1935/2004 – Materiali e articoli destinati a venire in contatto con alimenti
- Direttiva 2002/72/EC – Materiali plasiti e articoli destinati a venire in contatto con alimenti
- Direttiva 2009/105/EC – Recipienti semplici a pressione
- Direttiva 2009/142/EC – Apparecchi a gas
- Direttiva 97/23/EC – PED

3) Le linee guida della DM dicono anche che, oltre alle direttive specifiche cui l’articolo 3 si riferisce, altre direttive possono essere applicate insieme alla DM per gli aspetti non coperti dalla DM; queste direttive sono:
- Direttiva 89/106/EC – Prodotti da costruzione
- Direttiva 97/68/EC (e modifiche) – Sulle emissioni
- Direttiva 1999/5/EC – Apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione
- Direttiva 2005/88/EC – Emissione acustica
- Direttiva 2002/95/EC – ROHS
- Direttiva 2004/108/EC – Compatibilità elettromagnetica
- Direttiva 2005/32/EC – Sull’ecocompatibilità

Detto questo, la LVD non rientra in nessuno dei 3 gruppi, quindi si possono intendere le sue disposizioni non differenti da quelle della DM, quindi non va distinta dalla DM.
Solo le sopracitate direttive “vincono” sulla DM in certi aspetti, motivo per cui vanno esplicitamente menzionate in dichiarazione.

Le linee guida della DM, a proposito dell’ Allegato II, Punto 1, Lettera A, punto 4, dicono che:

The sentence declaring that the machinery fulfills all the relevant provisions of the Machinery Directive is the key element of the EC Declaration of Conformity. In this sentence, the manufacturer or his authorized representative attests that the machinery concerned complies with all of the applicable EHSRs of Annex I to the Machinery Directive and that the appropriate conformity assessment procedure has been carried out.
Where the machinery concerned is subject to other EU legislation in addition to the Machinery Directive, the conformity with the other Directives or Regulations concerned must also be declared – see §91 and §92: comments on Article 3.
The manufacturer may draw up a single EC Declaration of Conformity for these other Directives or regulations, provided that the declaration contains all the information required by each Directive. This may not be possible in all cases since certain Directives specify a particular format for the Declaration of
Conformity – see §89: comments on Article 3.


Quei §91 and §92 non sono altro che I punti 2) e 3) più in alto descritti.
Quindi: la Bassa Tensione (o LVD o BT che dir si voglia), non facendo parte di quei simpatici gruppetti di direttive specifiche e di trattazione differente dalla DM, non deve essere citata in dichiarazione….o meglio, la DM non dice di citarla, anzi, esplicita quali sono le direttive che vanno dichiarate oltre alla DM stessa…quindi a me viene proprio da non citarla.
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Gerod
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Mi pare che tra abbiamo trattato esaurientemente l'argomento.
Grazie Nofer per le nozioni di grammatica inglese!!! ;)
La bassa tensione è ....
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva per «materiale elettrico», si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.
Per il resto mi pare che siamo d'accordo sul non citarla.
Ho visto anche dichiarazioni in cui si cita che è ottemperato il RES 1.5.1 con tanto di rimando alla LVD come norma cogente usata per quel RES.

Un saluto
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Nofer
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Gerod ha scritto: La bassa tensione è ....
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva per «materiale elettrico», si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.
non leggerò mai l'allegato II, non ci penso neppure, però credo di aver afferrato che tutto ciò che di elettrico ho in casa sia in BT... Scherzi a parte, davvero sino a 1500 in alternata? miiiiiii, ma è pericolosissima! Io immaginavo sino a 400, 500 V, e già mi pareva ai limiti dell'osceno.  
E quella a 48 V in alternata, che si usa sulle navi, allora come la chiamate voi elettrici, Infima Tensione?
Propongo una revisione lessicale: infima tensione = IT= non ci resti a meno di non esserci portato di tuo, normale tensione = NT = ci resti e te ne accorgi pure ma troppo tardi, mortale tensione =MT= sfrizzzzzzz.
P.S.: si percepisce il mio terrore più assoluto anche nei confronti di un normalissimo interruttore?
Nofer
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Miguelito
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48 V in alternata è bassissima tensione

La Bassissima tensione equivale a:
<= 50 V in alternata
<= 120 V in continua
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