ciao Quadrato
se il sistema è orizzontale deve essere conforme ad EN 795
se il sistema ha inclinazione superiore a 15 ° non è più considerato orizzontale
ma verticale o sub verticale
in tal caso si entra nel campo del sistem EN 353 - fall stop o linostop o simili
in occasione dellaloro certificazione per la marcatura CE ( sono DPI)
è il fabbricante che decide se possono essere usati con o senza assorbitore
normalmente i dispositivi EN 353 .1 con supporto rigido ( fissato alle due estremità)
usano un assorbitore d'energia fissato all'attacco superiore
mentre
i dispositivi EN 353.2 con supporto flessibile ( fissato sulo alla estremità superiore) spesso
usano un assorbitore d'energia fissato al dispositivo scorrevole tramite una fettuccia da 30 cm
per quanto riguarda il collegamento tra ancoraggio ed operatore
se vi è possibilità di caduta (anche solo terica) si deve usare cordino con assorbitore e imbracatura completa
se non vi è possibilità di caduta si può usare un cordino EN 354 o EN 358 senza assorbitore ed in tal caso si può usare anche solo una cintura a vita di posizionamento
ovviamente la decisione è sotto responsabilità del RSPP
saluti e buon lavoro
ezio savojni
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
795 e caduta impedita
Sul concetto di Eziosav che è meglio che sia EN795 si sfonda un portone: come dargli torto?
Peraltro se c'è una caduta totalmente impedita, non si applicano gli articoli del D.Lgs 81 relativi alla caduta dall'alto! (intorno al 117 a memoria)
Se io non ho caduta quindi non capisco perchè devo avere dispositivi anticaduta!
E' ovvio che non mi metto a costruire delle imbracature non CE ...ma sulpunto di ancoraggio avrei ben da dire!:
Es
Su copertura piana se mi attacco ad un occhiello che tiene 500 Kg vorrei capire dove vado? ...e come faccio a cadere!
Su un tetto inclinato la questiona cambia.... io ho una caduta contenuta (ma sempre una caduta) e quindi me ne guardo bene di avere un ancoraggio non EN 795.
Cerco chi possa confutare la mia interpretazione citando il D.Lgs 81...e facendomi quindi una sanzione:
E' chiaro che se fisicamente il mio operatore è un toro bergamasco che riesce a strappare a mano i 500 Kg senza nemmeno accorgersene e si butta dal tetto e si ammazza qualcuno potrebbe dirmi che 500 Kg /(per il toro bergamasco) non bastavano e ne servivano 1000 o un altro operatore meno toro!
Peraltro se c'è una caduta totalmente impedita, non si applicano gli articoli del D.Lgs 81 relativi alla caduta dall'alto! (intorno al 117 a memoria)
Se io non ho caduta quindi non capisco perchè devo avere dispositivi anticaduta!
E' ovvio che non mi metto a costruire delle imbracature non CE ...ma sulpunto di ancoraggio avrei ben da dire!:
Es
Su copertura piana se mi attacco ad un occhiello che tiene 500 Kg vorrei capire dove vado? ...e come faccio a cadere!
Su un tetto inclinato la questiona cambia.... io ho una caduta contenuta (ma sempre una caduta) e quindi me ne guardo bene di avere un ancoraggio non EN 795.
Cerco chi possa confutare la mia interpretazione citando il D.Lgs 81...e facendomi quindi una sanzione:
E' chiaro che se fisicamente il mio operatore è un toro bergamasco che riesce a strappare a mano i 500 Kg senza nemmeno accorgersene e si butta dal tetto e si ammazza qualcuno potrebbe dirmi che 500 Kg /(per il toro bergamasco) non bastavano e ne servivano 1000 o un altro operatore meno toro!
ciao prosic
su un tetto piano non hai caduta solo se usi mezzi anticaduta :smt040
che possono essere dei DPC (parapetto)
oppure dei DPI
ancoraggio + collegamento + imbracatura/cintura
se usi DPI a formare un sistema anticaduta / di trattenuta
tutti i subsistemi devono essere conformi ad una norma EN
gli ancoraggi ad EN 795 A - B- C- D -E
i collegamenti a EN 354-EN 355-EN 353.2-EN360 a scelta
l'imbracatura AD EN 361 la cintura ad EN 358 a scelta
la trattenuta è solo uno specifico e particolare sistema anticaduta
che impedisce la caduta usando un adeguato mix di DPI atti ad impedire
che la persona raggiunga con entrambi i piedi il punto di possibile caduta
quindi userai comunque un ancoraggio EN 795
potrai scegliere tra collegamenti EN 354 - EN 355 - EN 353.2 ( nella maggior parte dei casi è escluso utilizzare un dispositivo retrattile EN 360 a formare un sistema di trattenuta)
potrai scegliere tra Imbracatura EN 361 e cintura di posizionamento EN 358
ovviamente non esiste trattenuta se vi è anche la solo teorica possibilità
che l'operatore CON QUEI DPI possa cadere
qualunque DPI usato a formare il sistema di trattenuta,se non conforme ad una norma EN
sottopone il responsabile del sito a possibili problemi
sia durante una ispezione
sia in caso di incidente
poi ovviamente è chiaro che se esiste un ancoraggio che sia calcolato per 500 Kg
in mancanza d'altro (ancoraggio EN 795)
l'operatore si collegherà a tale ancoraggio
sicuro di non spostarlo con il carico statico della trattenuta
in pratica è in sicurezza
in teoria è contestabile perchè sta usando un ancoraggio non conforme ad EN 795
buon lavoro
eziosav
su un tetto piano non hai caduta solo se usi mezzi anticaduta :smt040
che possono essere dei DPC (parapetto)
oppure dei DPI
ancoraggio + collegamento + imbracatura/cintura
se usi DPI a formare un sistema anticaduta / di trattenuta
tutti i subsistemi devono essere conformi ad una norma EN
gli ancoraggi ad EN 795 A - B- C- D -E
i collegamenti a EN 354-EN 355-EN 353.2-EN360 a scelta
l'imbracatura AD EN 361 la cintura ad EN 358 a scelta
la trattenuta è solo uno specifico e particolare sistema anticaduta
che impedisce la caduta usando un adeguato mix di DPI atti ad impedire
che la persona raggiunga con entrambi i piedi il punto di possibile caduta
quindi userai comunque un ancoraggio EN 795
potrai scegliere tra collegamenti EN 354 - EN 355 - EN 353.2 ( nella maggior parte dei casi è escluso utilizzare un dispositivo retrattile EN 360 a formare un sistema di trattenuta)
potrai scegliere tra Imbracatura EN 361 e cintura di posizionamento EN 358
ovviamente non esiste trattenuta se vi è anche la solo teorica possibilità
che l'operatore CON QUEI DPI possa cadere
qualunque DPI usato a formare il sistema di trattenuta,se non conforme ad una norma EN
sottopone il responsabile del sito a possibili problemi
sia durante una ispezione
sia in caso di incidente
poi ovviamente è chiaro che se esiste un ancoraggio che sia calcolato per 500 Kg
in mancanza d'altro (ancoraggio EN 795)
l'operatore si collegherà a tale ancoraggio
sicuro di non spostarlo con il carico statico della trattenuta
in pratica è in sicurezza
in teoria è contestabile perchè sta usando un ancoraggio non conforme ad EN 795
buon lavoro
eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
Vuoi dirmi che selavorando su un albero scelgo di attaccarmi ad un ramo per eseguire un lavoro devo far certificare il ramo secondo la EN 795?
Naturalmente scherzo anche se sono convinto che lavorare in trattenuta non sia una caduta.... adesso non ho tempo per approfondire e quindi soccombo davanti al sapere di Eziosav: Battaglia troppo dura!
Naturalmente scherzo anche se sono convinto che lavorare in trattenuta non sia una caduta.... adesso non ho tempo per approfondire e quindi soccombo davanti al sapere di Eziosav: Battaglia troppo dura!
- Spirito Libero
- Messaggi: 8
- Iscritto il: 23 mag 2008 16:36
- Località: Bergamo
Sono perfettamente d'accordo con ProSic.
Ho avuto esperienza di lavori su copertura piana priva di parapetti sulla quale non era possibile tassellare o comunque posizionare un ancoraggio certificato.
Ovviamente la soluzione non è applicabile su coperture inclinate ma in questo caso abbiamo risolto così:
E' stata individuata e transennata una fascia sicura a 5 metri dal bordo entro la quale era possibile muoversi senza DPI anticaduta.
Oltre le transenne è stata posizionata tramite la gru di cantiere una cisterna plastica a forma di cubo, della capacità di circa un metro cubo, di quelle con gabbionatura metallica esterna che di volta in volta veniva spostata e riempita di acqua creando un punto di ancoraggio.
Il calcolo è presto fatto, il solo peso dell'acqua contenuta è 1000 kg.
La cisterna veniva di volta in volta riempita e svuotata restando dietro le transenne.
L'operatore si agganciava con il proprio cordino fisso, dimensionato per impedire la caduta, ad una fascia a strozzo posta attorno alla cisterna.
Penso che nemmeno il toro bergamasco citato da ProSic avrebbe potuto spostare tale ancoraggio.
Non me ne voglia eziosav ma in una situazione simile non sarebbe stato possibile imporre un ancoraggio EN795.
La cisterna è stata un'ottima soluzione ed il sistema è stato apprezzato dall'ASL durante un'ispezione... nonostante non si potesse certo definire EN795.
Sono consapevole di far storcere il naso a qualcuno, ma concludo dicendo che concordo nuovamente con chi sostiene che lavorare per caduta impedita non sia caduta.
Buon lavoro
Ho avuto esperienza di lavori su copertura piana priva di parapetti sulla quale non era possibile tassellare o comunque posizionare un ancoraggio certificato.
Ovviamente la soluzione non è applicabile su coperture inclinate ma in questo caso abbiamo risolto così:
E' stata individuata e transennata una fascia sicura a 5 metri dal bordo entro la quale era possibile muoversi senza DPI anticaduta.
Oltre le transenne è stata posizionata tramite la gru di cantiere una cisterna plastica a forma di cubo, della capacità di circa un metro cubo, di quelle con gabbionatura metallica esterna che di volta in volta veniva spostata e riempita di acqua creando un punto di ancoraggio.
Il calcolo è presto fatto, il solo peso dell'acqua contenuta è 1000 kg.
La cisterna veniva di volta in volta riempita e svuotata restando dietro le transenne.
L'operatore si agganciava con il proprio cordino fisso, dimensionato per impedire la caduta, ad una fascia a strozzo posta attorno alla cisterna.
Penso che nemmeno il toro bergamasco citato da ProSic avrebbe potuto spostare tale ancoraggio.
Non me ne voglia eziosav ma in una situazione simile non sarebbe stato possibile imporre un ancoraggio EN795.
La cisterna è stata un'ottima soluzione ed il sistema è stato apprezzato dall'ASL durante un'ispezione... nonostante non si potesse certo definire EN795.
Sono consapevole di far storcere il naso a qualcuno, ma concludo dicendo che concordo nuovamente con chi sostiene che lavorare per caduta impedita non sia caduta.
Buon lavoro
cia prosic
come dici giustamente tu
tutti quegli ancoraggi che sono strutturali e fanno parte del paesaggio
come per esempio
rami di alberi
travi o putrelle
tubi vari del ponteggio
tralicci
travi e travicelli di una copertura
e così via
non devono e non possono essere dichiarati conformi ad EN 795
dal loro fabbricante perchè non sono strutture specificatamente
costruite e previste per fungere da ancoraggi per i DPI anticaduta.
sono strutture esistenti di natura varia che si usano mentre si operi
in loro vicinanza
il loro uso come punto d'ancoraggio è consentito quando vi sia stata
una valutazione di persona competente che abbia stabilito, meglio se con relazione
di calcolo scritta, che tale ancoraggio possieda le caratteristiche minime richieste da un ancoraggio EN 795 A
ovvero R= 10 kN
altrettanto ovviamente l'utilizzo di tali ancoraggi è sotto la responsabilità del
datore di lavoro o chi per esso.
ho visto gente cadere dal 4° impalcato di un ponteggio a portali perchè aveva
collegato il cordino anticaduta ai tubetti da 20 mm che costituiscono le diagonali
delle campate
era una evidente sopravvalutazione della capacità di un tybetto da 20 mm di sostenere
carichi derivanti da una caduta.
inoltre, il fatto di essere collegato a struttura ritenuta IDONEA aveva sicuramente
abbassato il livello di guardia e di prudenza dell'operatore.
per quanto riguarda il messaggio spirito libero
ciao SL
tu non ha fatto altro che crearti un ancoraggio a corpo morto EN 795- classe E
anche quì come per i rami i tralicci e le travi di un tetto
quello che ti sei creato non è conforme ad EN 795-E
che oltretutto è uno dei due
tipi di ancoraggi mobili ( classe B e classe E ) che è ritenibile un DPI e quindi debba essere marcato CE come un DPI
il suo uso quindi come ancoraggio anticaduta è sotto la tua responsabilità ed è una delle tante soluzioni usabili quando non sia possibie installare un ancoraggio conforme ad EN 795.
ovviamente si devono almeno seguire le indicazioni della norma EN 795 che al punto
4.2 richiede che tali ancoraggi non siano posti ad una distanza inferiore a 2,5 m dal bordo di caduta
in entrambi i casi presi in esame vale il saggio detto:
piuttosto che nulla
è meglio il piuttosto :smt040
quindi ben vengano ancoraggi self made, se tali ancoraggi concorrono alla sicurezza
dei lavoratori
bisogna tenere sempre presente però
che in ogni caso si sta usando componenti di un sistema anticaduta
non conformi ad una norma EN
quindi
chi li usa o permette di usarli è l'unico responsabile della loro capacità
di fungere da ancoraggio.
buon lavoro
eziosavojni
come dici giustamente tu
tutti quegli ancoraggi che sono strutturali e fanno parte del paesaggio
come per esempio
rami di alberi
travi o putrelle
tubi vari del ponteggio
tralicci
travi e travicelli di una copertura
e così via
non devono e non possono essere dichiarati conformi ad EN 795
dal loro fabbricante perchè non sono strutture specificatamente
costruite e previste per fungere da ancoraggi per i DPI anticaduta.
sono strutture esistenti di natura varia che si usano mentre si operi
in loro vicinanza
il loro uso come punto d'ancoraggio è consentito quando vi sia stata
una valutazione di persona competente che abbia stabilito, meglio se con relazione
di calcolo scritta, che tale ancoraggio possieda le caratteristiche minime richieste da un ancoraggio EN 795 A
ovvero R= 10 kN
altrettanto ovviamente l'utilizzo di tali ancoraggi è sotto la responsabilità del
datore di lavoro o chi per esso.
ho visto gente cadere dal 4° impalcato di un ponteggio a portali perchè aveva
collegato il cordino anticaduta ai tubetti da 20 mm che costituiscono le diagonali
delle campate
era una evidente sopravvalutazione della capacità di un tybetto da 20 mm di sostenere
carichi derivanti da una caduta.
inoltre, il fatto di essere collegato a struttura ritenuta IDONEA aveva sicuramente
abbassato il livello di guardia e di prudenza dell'operatore.
per quanto riguarda il messaggio spirito libero
ciao SL
tu non ha fatto altro che crearti un ancoraggio a corpo morto EN 795- classe E
anche quì come per i rami i tralicci e le travi di un tetto
quello che ti sei creato non è conforme ad EN 795-E
che oltretutto è uno dei due
tipi di ancoraggi mobili ( classe B e classe E ) che è ritenibile un DPI e quindi debba essere marcato CE come un DPI
il suo uso quindi come ancoraggio anticaduta è sotto la tua responsabilità ed è una delle tante soluzioni usabili quando non sia possibie installare un ancoraggio conforme ad EN 795.
ovviamente si devono almeno seguire le indicazioni della norma EN 795 che al punto
4.2 richiede che tali ancoraggi non siano posti ad una distanza inferiore a 2,5 m dal bordo di caduta
in entrambi i casi presi in esame vale il saggio detto:
piuttosto che nulla
è meglio il piuttosto :smt040
quindi ben vengano ancoraggi self made, se tali ancoraggi concorrono alla sicurezza
dei lavoratori
bisogna tenere sempre presente però
che in ogni caso si sta usando componenti di un sistema anticaduta
non conformi ad una norma EN
quindi
chi li usa o permette di usarli è l'unico responsabile della loro capacità
di fungere da ancoraggio.
buon lavoro
eziosavojni
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
Concordo con Eziosav che c'è una certa responsabilità per di chi decide di far attaccare della gente ad un punto....
Ma questo vale per qualsiasi azione della vita umana.
Se l'ancoraggio EN795 si stacca dal muro dopo che io ho fatto tutto quel che dovevo fare è difficile dimostrare che io ho usato perizia!
Sicuramente ho sbagliato qualcosa...se no quello mica si staccava!
Pensiamo veramente che posso andare dal giudice e dire: io ho fatto tutto e questo si è staccato lo stesso?
Secondo Voi quali articoli del D.Lgs 81 contesterebbe l'ASL al Ns amico SL per il suo attacco "non conforme"?
Ma questo vale per qualsiasi azione della vita umana.
Se l'ancoraggio EN795 si stacca dal muro dopo che io ho fatto tutto quel che dovevo fare è difficile dimostrare che io ho usato perizia!
Sicuramente ho sbagliato qualcosa...se no quello mica si staccava!
Pensiamo veramente che posso andare dal giudice e dire: io ho fatto tutto e questo si è staccato lo stesso?
Secondo Voi quali articoli del D.Lgs 81 contesterebbe l'ASL al Ns amico SL per il suo attacco "non conforme"?
ciao prosic
nella stragrande maggioranza dei casi
quando cede un ancoraggio
non è mai un problema di insufficiente dimensionamento
dell'ancoraggio
ma
il problema deriva da scarsa resistenza della struttura
oppure
da errato impiego dei mezzi di fissaggio
un bellissimo e robustissimo ancoraggio AT150 da fissarsi
a muro / pilastro in c.a. tramite due tasselli SLM 12 per carichi pesanti
diventa pericoloso se fissato ad muro di mattoni forati con tasselli in gomma da 8 mm
non è sbagliato l'ancoraggio
è sbagliata la sua installazione
per quanto mi capita di vedere
metà delle linee vita che mi hanno chiesto di
controllare sono da smontare e ri-installare in quanto chi le ha installate
non ha lavorato come si deve
( ho trovato tasselli da 8 mm - addirittura tirafondi da 6 mm su trave in legno, paletti da 18 mm che si piegano se tirati a 300 Kg , oppure con altezza di 1,5 metri ma sezione 60x60 mm senza controventature....ecc.ecc.)
se cerchi indietro troverai foto da me inviate su una linea vita collegata
ai paletti da morsetti serravìcavo messi di traverso
quindi se un ancoraggio cede quasi sempre è un problema di fissaggio
per quanto riguarda il DL 81
io partirei dall' Art 15
cui aggiungerei il 76-77-111
anche se l'Articolo fodamentale mi sembra il 115
Art. 115.
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all’articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente
conformi alle norme tecniche, :smt024 (quindi conformi alle norme EN)
quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o
linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
che mi sembra abbastanza chiaro
buon lavoro
eziosav
nella stragrande maggioranza dei casi
quando cede un ancoraggio
non è mai un problema di insufficiente dimensionamento
dell'ancoraggio
ma
il problema deriva da scarsa resistenza della struttura
oppure
da errato impiego dei mezzi di fissaggio
un bellissimo e robustissimo ancoraggio AT150 da fissarsi
a muro / pilastro in c.a. tramite due tasselli SLM 12 per carichi pesanti
diventa pericoloso se fissato ad muro di mattoni forati con tasselli in gomma da 8 mm
non è sbagliato l'ancoraggio
è sbagliata la sua installazione
per quanto mi capita di vedere
metà delle linee vita che mi hanno chiesto di
controllare sono da smontare e ri-installare in quanto chi le ha installate
non ha lavorato come si deve
( ho trovato tasselli da 8 mm - addirittura tirafondi da 6 mm su trave in legno, paletti da 18 mm che si piegano se tirati a 300 Kg , oppure con altezza di 1,5 metri ma sezione 60x60 mm senza controventature....ecc.ecc.)
se cerchi indietro troverai foto da me inviate su una linea vita collegata
ai paletti da morsetti serravìcavo messi di traverso
quindi se un ancoraggio cede quasi sempre è un problema di fissaggio
per quanto riguarda il DL 81
io partirei dall' Art 15
cui aggiungerei il 76-77-111
anche se l'Articolo fodamentale mi sembra il 115
Art. 115.
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all’articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente
conformi alle norme tecniche, :smt024 (quindi conformi alle norme EN)
quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o
linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
che mi sembra abbastanza chiaro
buon lavoro
eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
La mia interpretazione, che so essere forzosa è nella lettura dell'artr 107
Articolo 107 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
NEI SOLI LAVORI IN TRATTENUTA escludendo la possibilità di cadere visto che se cado al massimo mi sbuccio le ginocchia o le mani!
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di
lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi
in Trattenuta io non sono esposto a rischio di caduta dall'alto ma inoltre Perchè nel 111 parlare di sollecitazioni prevedibili?
Resta evidente la responsabilità della valutazione del rischio ==> se uno cade è evidente che la valutazione del rischio era sbagliata... ma questo vale anche per i dispositivi EN 795 montati o utilizzati in modo scorretto o sbagliato.
Articolo 107 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
NEI SOLI LAVORI IN TRATTENUTA escludendo la possibilità di cadere visto che se cado al massimo mi sbuccio le ginocchia o le mani!
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di
lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi
in Trattenuta io non sono esposto a rischio di caduta dall'alto ma inoltre Perchè nel 111 parlare di sollecitazioni prevedibili?
Resta evidente la responsabilità della valutazione del rischio ==> se uno cade è evidente che la valutazione del rischio era sbagliata... ma questo vale anche per i dispositivi EN 795 montati o utilizzati in modo scorretto o sbagliato.
ciao prosic
mi piace il tuo argomentare :smt014
se non altro non prendi per assoluta
ogni mia affermazione
il chè è un bene perchè dimostra l'attenzione al problema :smt024
ora
ragionando per assurdo :smt030
sulla tua lettura dell'art. 107 con particolare riguardo
all frase :
alle sollecitazioni prevedibili
siccome il lavoro viene effettuato in situazioe di trattenuta
quindi con sollecitazioni di valore risibile (pochi daN)
secondo te
sarebbe possibile usare la cinta dei pantaloni
per fissare un cordino da 6 mm comprato dal ferramenta
tramite due nodi
il tutto collegato al tubo del termosifone ?
tutti gli elementi di cui sopra sono in grado di reggere
i carichi estremamente ridotti di una trattenuta.
però poi in caso di ispezione aspettati delle sorprese :smt040
quello che a parere mio
senza che vi sia ancora specifica norma a confermarlo
(ma si spera presto uscirà la nuova versione della norma EN 795 e ho
già trovato l'indicazione specifica):
gli ancoraggi di trattenuta ( restraint) devono avere le medesime
caratteristiche di quelli anticaduta ( fall arrest)
dicevo
a parere mio
un sistema di trattenuta
non è altro che UNO SPECIALE sistema anticaduta
dove la funzione dei vari elementi usati veder Art 115 non è quella di
arrestare una caduta ( fall arrest)
ma piuttosto quella di prevenirla ( restraint) ed impedirla
ed in tale veste si avvicinano di molto a quella che è la funzione dei DPC
ovvero PREVENIRE LA POSSIBILTA' DI CADUTA
nulla mi convincerà che un sistema di trattenuta possa essere formato
da componenti /subsistemi non conformi ad una norma tecnica EN.
fermo restando che
se non si può installare un ancoraggio EN 795
si userò quello che si trova in loco ( trave,ponteggio,traliccio al limite il ramo di un albero)
previa verifica di persona competente
cordialità assortite
eziosav
mi piace il tuo argomentare :smt014
se non altro non prendi per assoluta
ogni mia affermazione
il chè è un bene perchè dimostra l'attenzione al problema :smt024
ora
ragionando per assurdo :smt030
sulla tua lettura dell'art. 107 con particolare riguardo
all frase :
alle sollecitazioni prevedibili
siccome il lavoro viene effettuato in situazioe di trattenuta
quindi con sollecitazioni di valore risibile (pochi daN)
secondo te
sarebbe possibile usare la cinta dei pantaloni
per fissare un cordino da 6 mm comprato dal ferramenta
tramite due nodi
il tutto collegato al tubo del termosifone ?
tutti gli elementi di cui sopra sono in grado di reggere
i carichi estremamente ridotti di una trattenuta.
però poi in caso di ispezione aspettati delle sorprese :smt040
quello che a parere mio
senza che vi sia ancora specifica norma a confermarlo
(ma si spera presto uscirà la nuova versione della norma EN 795 e ho
già trovato l'indicazione specifica):
gli ancoraggi di trattenuta ( restraint) devono avere le medesime
caratteristiche di quelli anticaduta ( fall arrest)
dicevo
a parere mio
un sistema di trattenuta
non è altro che UNO SPECIALE sistema anticaduta
dove la funzione dei vari elementi usati veder Art 115 non è quella di
arrestare una caduta ( fall arrest)
ma piuttosto quella di prevenirla ( restraint) ed impedirla
ed in tale veste si avvicinano di molto a quella che è la funzione dei DPC
ovvero PREVENIRE LA POSSIBILTA' DI CADUTA
nulla mi convincerà che un sistema di trattenuta possa essere formato
da componenti /subsistemi non conformi ad una norma tecnica EN.
fermo restando che
se non si può installare un ancoraggio EN 795
si userò quello che si trova in loco ( trave,ponteggio,traliccio al limite il ramo di un albero)
previa verifica di persona competente
cordialità assortite
eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo