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vibrazioni

Archivio Rischi da agenti fisici: Rumore (D.Lgs. 277/91) e Vibrazioni (D.Lgs. 187/05).
Sezione in cui vengono archiviate tutte le discussioni inerenti il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro (Riservato agli abbonati)
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Nofer
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Secondo un mio amichetto caro, che è uno dei massimi esperti italiani in fatto di rumore e di vibrazioni, le nuove direttive europee, qualora recepite, causerebbero di fatto un significativo quanto notevole arretramento delle relative tutele. Vi faccio un riassunto veloce: il nuovo limite espositivo per il rumore diventerebbe 87 dB. Ok, dite voi, adesso è 90...
E NO! dico io, perchè 87 sì ma con i DPI indossati, mentre ora è 90 - base.
Per le vibrazioni, poi, si parla di un limite di accelerazione, che se bene ricordo sarebbe 2,5 m/s2: ebbene, non si specificano però le frequenze, e questa accelerazione sulle frequenze da 250 a 400 Hz pare sia catastrofica per un sacco di nostre giunture, dal polso alla schiena.
Ciò che sembra particolare, e secondo me meriterebbe approfondimenti davvero più attenti, è che le direttive europee in materia di sicurezza spesso tendono a dare delle soglie minime cui i paesi devono COMUNQUE conformarsi. Teniamo presente che ci sono parecchi dei "nuovi arrivati" che in definitiva su molte cose stanno assai indietro, specie per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori, mentee ce ne sono diversi dei "vecchi fondatori" che stanno assai indietro su alcuni limiti operativi derivati per scontati motivi di opportunità di mercato (prendiamo i minatori inglesi, giusto per fare un esempio...).

Quello che io mi chiedo è: ma se noi abbiamo una normativa preesistente più cautelativa, per quale motivo nel recepimento non scriviamo " vista questa direttiva, vista la ns. precedente norma n.X del ..., ritenuto che il limite di tutela previsto dalla comunità sia ampiamente contenuto nella nostra normativa preesistente, emaniamo il seguente decreto di attuazione: art. 1) Il nostro limite è migliore e ci teniamo quello." Sic et simpliciter.
Se ci riflettete un attimo, anzichè stare a beccarci procedure su procedure per infrazioni puramente formali, anche per il 626 tutto sommato bastava fare l'aggiuntina (assolutamente fondamentale) ai doveri dei lavoratori nel 303, aggiungere le figure RSPP e RLS nelle definizioni, integrare con VDT, MMC e cancerogeni le tabelle relative, eliminare le periodicità fisse ed era praticamente fatta. Con il vantaggio che era una sola: e così pure per quel maledettissimo decreto 25, invece di eliminare le voci da 1 a 44 e la 47 dalla tabella famosa, ci aggiungevano "tanto bello" una voce 45 bis "altre sostanze o prodotti chimici naturali e di sintesi", nelle lavorazioni anzichè mettere "lavoratori addetti a..." ci schiaffavano "lavoratori esposti a...", con l'indicazione dei limiti che sono poi stati emanati e stavamo tutti meglio.
Volendo fare davvero le cose, non c'è mica bisogno di rifare sempre tutto da capo...
Tornando a rumore e vibrazioni, ok, diamo un occhio alle direttive europee: ma teniamo sempre presente che in altri paesi europei (e non) l'equivalente (quando c'è) del nostro Inail ha spesso modulazioni assai diverse.
E abbiamo 2 maniere per ridurre il costo sociale di infortuni e malattie professionali in Italia: uno, è ridurre gli infortuni e le malattie professionali, nel senso di fare in modo che le persone non si facciano male e/o non si ammalino, come mi sembra sia nello spirito comunitario; l'altro, è decidere ex jure da che punto in poi decidiamo di indennizzare. Per esempio, in giappone la perdita di un dito non è indennizzata, quella della mano sì. Un po' come si è fatto per le casalinghe, che al di sotto di una certa soglia non prendono il becco di un quattrino, insomma.
A voi scegliere.
Eh, magari...
Nofer
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vise
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Per quanto riguarda il rumore interverrò al più presto nel messaggio da me scritto

http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... php?t=1224

La speranza, forse vana, è che in fase di recepimento delle direttive si riesca a recuperare una sorta di allineamento con la normativa attuale, tenendo ben presente che uno Stato membro può alzare i livelli di sicurezza imposti dalle direttive e invece non può (potrebbe per quanto riguarda l'Italia) pregiudicare i livelli di sicurezza acquisiti nel proprio ordinamento già da tempo.
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vise
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A proposito....nella seduta del 16 giugno 2005, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) è passato al vaglio favorevole delle Commissioni Lavoro e Affari Sociali, ma è stata ribadita dalla Presidenza della Camera l'esigenza che esse non si pronuncino definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere il parere della Conferenza Stato-regioni. Per quanto riguarda la  XI Commissione Lavoro viene preannunciata "la formulazione di una proposta di parere favorevole con osservazioni relative all'opportunità di favorire in sede europea interventi di semplificazione normativa (nel caso in esame, la materia è già affrontata dalle norme generali in materia di sicurezza e salute sul lavoro) e di evitare un eccessivo ricorso a sanzioni di carattere penale, che possono rappresentare un disincentivo all'iniziativa imprenditoriale".

Vedi:
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori ... .xml&ns=2#

per lo schema di decretohttp://www.camera.it/_dati/leg14/lavori ... p?file=491
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weareblind
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Dalla rete.

ESPRESSO DALLA CONFERENZA STATO REGIONI NELLA SEDUTA DEL 30/6/2005 PARERE NEGATIVO SULLO SCHEMA DI DECRETO PER L'ATTUAZIONE DELLA  DIRETTIVA EUROPEA 2002/44/CE CONTENENTE LE PRESCRIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA NELLA ESPOSIZIONE AI RISCHI DERIVANTI DALLE VIBRAZIONI.

Dopo il naufragio del Testo Unico ed il nulla di fatto per il decreto sulla formazione degli addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione ex D. Lgs. n. 195/2003, si registra ancora un parere sfavorevole della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad uno schema elaborato dal Governo. Questa volta riguarda il decreto che dovrà recepire la Direttiva europea 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 contenente le prescrizioni minime di salute e sicurezza dei lavoratori nella esposizione ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni).
Dalla lettura del parere espresso nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 30 giugno 2005 si evince che i rappresentanti delle Regioni avevano già formulato precedentemente in sede tecnica il 22 giugno 2005 delle proposte emendative ed integrative al provvedimento ed hanno consegnato un documento recante delle proposte di modifica allo schema del decreto stesso.
Il Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2005, doveva entrare in vigore il 6 luglio 2005.
Ma riusciremo in Italia ad emanare ancora delle norme di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori?
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vise
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Il Consiglio dei Ministri n. 15 del 29 luglio scorso ha approvato definitivamente il D.Lgs. che recepisce la direttiva 2002/44/Ce sui rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Ospite

l'art. 4 par. 2 della direttiva 2002/44 indica che si devono valutare le vibrazioni anche in base ai dati forniti dal costruttore ma che tali valutazioni sono azione diversa dalle misure.

due valutazioni :

1-le misure devono essere fatte dal costruttore o dall'utilizzatore

2- l'utilizzatore può acquistare strumenti idonei richiedendo se del caso un documento che certifichi il reale valore delle vibrazioni.

direi che su un trapano commerciale è una cosa che non si può fare, ma su un martello pneumatico da svariati mila euro, si.

ergo : suggerire al DDL la preventiva richieste della verifica delle vibrazioni.

PS: io tali misure sulle macchine le faccio ed ovviamente, avendo un costo, i prodotti della fascia medio-bassa ignorano i dati.

come sempre se due oggetti hanno costi assai dissimili, un motivo esisterà!
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vise
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Caro ospite, non per fare il carabiniere ma ogni volta che entri e scrivi un messaggio sei cordialmente invitato a loggarti con il tuo username oppure, se è il primo messaggio che scrivi, inventane uno non esistente. Grazie.
Altrimenti il sig. Mod. diventa pazzo anche in ferie a ricordare queste regole.
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