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Accessori di sollevamento

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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

io la figura di pagina 1 l'avevo vista, che già vedendola seguivo poco, poi è stato alla seconda e alle grigliette che mi è preso il panico che ci voleste mettere un omino dentro a farla funzionare, con questa storia di macchina o quasi-macchina.
Se una quasi-macchina è ciò che da sola lì com'è non ci se ne può fare niente, quella è una quasi-macchina. E se un apparecchio di sollevamento è qualcosa che serve per prendere il carico ma non è collegato alla macchina, allora è anche un apparecchio d sollevamento.
Vediamo se ho capito: allora, se è una quasi-macchina è o non è un apparecchio di sollevamento? no, direi che lei sola non solleva una ceppa. Quando sta tutta montata sulla gru, con tutti i sui cavi, corde, linee di comando etc. allora diventa una macchina, ma del suo è solo "un apparecchio" per sollevare, ad es.  le tante palline di argilla dalla stiva della nave e metterle sulla banchina (così rotolano a piacimento).  
Se ho afferrato il problema di base, è inerente i RES, e dice marco che se la benna da sola è una macchina la marcatura se ce l'hanno messa "fa finta" di non vedere gli accessi ai cilindri che uno ci potrebbe infilare le mani dentro. Prima domanda: ma uno chi? se non c'è l'omino dentro (ecco da dove mi era venuto l'inghippo!) immagino che vicino a un bestione del genere in azione chiunque si guarderebbe bene dall'andare.
Mentre se invece chi la produce dice "sì, e bellissima e va anche bene, ma da sola non fa nulla" allora i due buchi, o asole come le chiamate voi, ci possono stare perchè appunto da sola non si mette nemmeno in moto e come ha detto fbianchi non si deve saltare sulle benne...

Ok, tutt'apposto. Forse. Non saprei
Ma una cosa di sicuro non l'ho capita: assodato che la nuova direttiva macchine si applica sia alle macchine che alle quasi macchine che agli apparecchi di sollevamento e pure a "catene, funi e cinghie", etc. etc., la discussione "vera" qual è? La eventuale sanzione per art. 15? non sappiamo che commillo applicare?
:smt009 aiuto, mi sono persa...
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... forse allegando il diagramma di flusso rendo meglio l'idea.

Scusate, non era previsto, per questo è poco visibile. Mi riprometto di realizzarlo meglio in futuro.

Saluti

Marco
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fbianchi
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Iscritto il: 28 ott 2005 15:45

nofer fai una confusione molto diffusa.
L'apparecchio di sollevamento è la macchina (gru a torre di edilizia, carroponte, gru a bandiera, a colonna, a cavalletto, gru portuali, eccetera).
Quello di cui si parlava era invece l'accessorio di sollevamento (ovvero dalla catena ai bilancini, alle pinze, ai magneti, alle benne, eccetera) cioè tutto ciò che devi mettere tra il carico ed il gancio della gru per poter sollevare il carico stesso. Questo perchè spesso il carico non ha la forma precisa per essere preso direttamente dal gancio della tua gru, ma ti serve un "adattatore".
In questo caso il tuo materiale o lo raccogli con pala e badile, lo metti in un secchio che sollevi con il gancio della tua gru, oppure ti compri una benna mordente motorizzata (ma potrebbe essere anche meccanica a fune, e non cambia nulla) la attacchi alla tua gru e lavori con quella.
Considerare la benna accessorio di sollevamento o macchina, ai fini pratici non cambia nulla (se non per quel punto della prova di collaudo statico): entrambe le cose sono considerate macchine da certificare CE sia dalla direttiva nuova così come da quella vecchia (anche se non in maniera esplicita).
Considerarla quasi macchina significherebbe non guardare la destinazione d'uso (adattatore per il gancio della gru al fine di prendere il materiale sfuso).
Purtroppo per i costruttori la direttiva dice che gli accessori di sollevamento sono macchine e quindi non possiamo scapparci: dichiarazione IIA ed analisi di tutti i punti dell'Allegato I, non soltanto quelli che mi costano meno.

x marco:
non riesco a vedere nulla nel file

Ciao
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... Sul mio Pc si vede chiaro ma si vede. Riprova
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Lorenzino
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Iscritto il: 21 ott 2004 14:33
Località: Lecco

Intervento serale per fuori sede giornaliera.
Quoto in pieno l'ultimo intervento di fbianchi, per quanto riguarda il produttore della benna, essa è una macchina definita accessorio di sollevamento (spero cosa ormai assodata), se rimangono per esempio quelle due finestrelle che per motivi a lui noti non può chiudere, rispetterà in ogni caso i RES nel momento in cui prevede per esse eventuali rischi residui che riporterà nel manuale e a cui l'utilizzatore dovrà tener conto.
Ne riporto i princiapli di cui all'allegato I:
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
....
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
— eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina),
— adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,
— informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
.....
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza
.
:smt039
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... premesso che vi ringrazio comunque per il tempo che mi avete dedicato, vorrei sottolineare che la questinone non è se la Benna mordente motorizzata è, o non è, una "Macchina".

Ho necessità di sapere come è stato interpretato il passaggio "... componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento ... " presente nella definizione di "Accessorio di sollevamento", articolo 2, comma 2, lettera d), della Direttiva 2006/42/CE.

Per quanto riguarda i Principi Generali presenti all'Allegato I, ricordo che nel momento in cui il Produttore applica la marcatura CE al proprio prodotto "Macchina", dichiara di aver ottemperato a tutti i RES applicabili. Infatti nel testo è riportato "I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi".

Non voglio sentir dire che quelle aperture non potevano essere chiuse! Non arrampichiamoci sugli specchi. Non si tratta degli elementi che devono raccogliere il materiale sciolto, si tratta dei vani ove operano i cilindri oleodinamici.

Saluti

Marco
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fbianchi
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Iscritto il: 28 ott 2005 15:45

Marco ha scritto:Ho necessità di sapere come è stato interpretato il passaggio "... componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento ... " presente nella definizione di "Accessorio di sollevamento", articolo 2, comma 2, lettera d), della Direttiva 2006/42/CE.
Per come la vedo io, la macchina di sollevamento termina all'organo di presa.
Generalmente questo è un bozzello con gancio, ma può anche capitare che sia anche una traversa con elementi di presa di catene: in tal caso le funi passano attraverso i bozzelli mobili presenti sulla traversa e ritornano in cima al capofisso o al tamburo. In questi casi la macchina è completamente definita (dalle ruote di scorrimento all'organo di presa) ed il costruttore della macchina la certifica fino lì, definendo poi cosa puoi attaccare al tuo organo di presa.
Se poi hai un adattatore per prendere il carico (ossia l'accessorio di sollevamento che non è compreso nella certificazione della macchina, seppur previsto che la gru possa essere equipaggiata con questo tipo), lo cerchi sul mercato, viene venduto magari separatamente dalla macchina e te lo attacchi.
Marco ha scritto:Non voglio sentir dire che quelle aperture non potevano essere chiuse! Non arrampichiamoci sugli specchi. Non si tratta degli elementi che devono raccogliere il materiale sciolto, si tratta dei vani ove operano i cilindri oleodinamici.
Dal disegno non riesco a capire esattamente la funzione di quelle asole, però mi sono capitate alcune benne bivalve di quel tipo (non tutte), in cui l'asola serviva per definire la corsa longitudinale del perno: in quel caso potresti anche pensare di mettere una carterizzazione, ma poi non vedi più lo stato di conservazione dell'organo. Dato per scontato che per romperti la mano devi fare quello che avevo descritto più sopra, la possibilità di ispezionare l'organo mi garantisce contro il rischio di rottura che è, di solito, molto maggiore.
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... infatti io sono convinto che non c'è necessità di proteggere quelle aperture con un riparo, per il semplice fatto che il Produttore della Benna mordente motorizzata considera che il suo prodotto non ha un'applicazione ben determinata già quando esce dall'officina, ma solo quando connesso con una Macchina per il sollevamento.

Ergo, la Benna mordente motorizzata, a mio modesto parere, va immessa nel mercato con una Dichiarazione di Incorporazione e non con una marcatura CE.
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Carlo X
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Iscritto il: 25 ago 2009 12:31

Buon giorno fbianchi.

Concordo su quanto affermi.
Inoltre "l'asola" definisce proprio la corsa del perno. Come scrivi giustamente, e' preferibile lasciare aperta l'asola : in asse perno c'e' un ingrassatore che va "alimentato" con elevata frequenza. Tutto si puo' fare ma privarsi della vista del buon funzionamento del perno e rendere particolarmente difficoltosa l'operazione di manutenzione ed ingrassaggio togliendo e rimettendo ogni volta una protezione mi pare poco saggio : si introducono rischi aggiuntivi.
Vorremmo per esempio carenare completamente ( e quindi nascondere alla vista )  gli pneumatici di una vettura o di una bicicletta al fine di ridurre un rischio ?

E' noto come sia vietato sostare o transitare nell'area definita dal raggio di azione di una macchina > e' dunque impossibile ( a meno di una azione di tipo nipponico anni '40 ) procurarsi un danno.

Carlo
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fbianchi
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Iscritto il: 28 ott 2005 15:45

scusa Marco, ma, a parte farci perdere tempo, a cos'altro può servire quella benna?
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