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Accessori di sollevamento

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Carlo X
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Iscritto il: 25 ago 2009 12:31

Buon giorno a tutti.
Animato da novello vigore per il molto prossimo raggiungimento dei requisiti pensionistici, ho consultato la " Guida al confronto fra la nuova Direttiva Macchine ( 2006/42/CE ) e la Direttiva 98/37/CE ".
Punto 4.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
4.1.1 Definizioni
a) "Operazione di sollevamento" : operazione di spostamento di unità di carico costituite....

Il commento di ISPESL : ... La definizione si riferisce inoltre solo ad "unita' di carico", escludendo quindi il sollevamento di materiali incoerenti o fluidi che non siano contenuti in modo tale da formare una o piu' unita' da movimentare.

Dunque, a mio avviso, la famosa "benna" non compie operazioni di sollevamento.
Ergo la "benna" non e' un accessorio di sollevamento.

Si veda inoltre il commento di ISPESL al punto 4.1.2.5 , una volta chiamato "accessori di imbracatura" ed ora chiamato " Accessori di sollevamento e relativi componenti"  >> ISPESL considera come inalterato il significato. In entrambi i casi il termine inglese e' " lifting accessories".

Sto sbagliando a causa dell'euforia pensionistica ?

Carlo
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Gerod
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Iscritto il: 25 ott 2006 17:21
Località: Portogruaro

Dunque, a mio avviso, la famosa "benna" non compie operazioni di sollevamento.
Ergo la "benna" non e' un accessorio di sollevamento.
Può essere.
Infatti la benna di un'escavatore non è accessorio di sollevamento.
Per gli escavatori sono "attrezzature intercambiabili".
Ma questa sia prende il materiale sia lo solleva/sposta. Non compie solo una azione di sollevamento.

Io non ho trovato norme armonizzate per le benne di quel tipo. Magari non ho cercato bene ma se dovesse esserci una norma di tipo C penso che non ci siano dubbi!
"La progettazione è un'alchimia di esperienze, prove, calcoli ed errori. E' fondere insieme problemi di ingombri, resistenza, costi, efficienza, sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione"
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Vi prego di interrompere le considerazioni sulla Benna mordente motorizzata perché il tema di questo intervento resta l'interpretazione dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della Direttiva 2006/42/CE - Direttiva Macchine. Della Benna riparleremo in seguito.

Probabilmente l'anomalia è nata per aver sintetizzato un concetto che andava invece espresso completamente.

La Direttiva 2006/42/CE in lingua Inglese riporta il seguente testo: Directive 2006/42/ec of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 - Article 2 - Definitions - d) ‘lifting accessory’ means a component or equipment not attached to the lifting machinery, allowing …”.

La Direttiva 2006/42/CE in lingua Francese riporta il seguente testo: Directive 2006/42/Ce du Parlement Européen et du Conseil du 17 Mai 2006 - Article 2 - Définitions - d)  "accessoire de levage": composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant ...”.

Nel testo della Direttiva 2006/42/CE non è presente la definizione di “Lifting machinery”, “Machine de levage", oppure in lingua italiana di “Macchina per il sollevamento”.

Bastava dare tale definizione e l'espressione "... non collegate alle Macchine per il sollevamento ..." non sarebbe stata più necessaria nella definizione di Accessori per il sollevamento".

Ora vediamo di rimediare ...

Saluti

Marco
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fbianchi
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Iscritto il: 28 ott 2005 15:45

sono fuori ufficio, ma mi sembra che la definizione di macchina per sollevamento sia in allegato I punto 4
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Lorenzino
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Iscritto il: 21 ott 2004 14:33
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Dalla linea guida di applicazione direttiva macchine commenti n°:

x Carlo X

§328:
"Nella definizione del termine “operazione di sollevamento”, l’espressione “unità di carico” fa riferimento a gruppi di una o più persone o cose o quantità di materiale alla rinfusa che vengono spostati come peso unico.".

x Marco

§ 327
...........
"Il termine “macchina di sollevamento” utilizzato nella parte 4 è da intendersi pertanto come riferito a tutte le macchine che presentano dei rischi legati alle operazioni di sollevamento"

§ 43 Accessori di sollevamento
........
"Di norma, le macchine di sollevamento sono dotate di un dispositivo di tenuta del carico quale, ad esempio, un gancio. Tali dispositivi di tenuta del carico incorporati nelle macchine di sollevamento non devono essere considerati accessori di sollevamento. Tuttavia, considerata la varietà di forma, dimensioni e natura dei carichi da sollevare, le attrezzature spesso sono poste fra il dispositivo di tenuta del carico della macchina di sollevamento e il carico stesso, oppure sul carico stesso, per tenerlo in fase di sollevamento. Tali attrezzature si definiscono accessori di sollevamento. I prodotti che sono immessi separatamente sul mercato per essere incorporati nel carico a tal fine sono anch’essi considerati accessori di sollevamento.
Il dispositivo posizionato fra il dispositivo di tenuta del carico della macchina di sollevamento e il carico stesso viene considerato un accessorio di sollevamento, anche se fornito con la macchina di sollevamento o con il carico"


per quanto mi riguarda continuo a consigliare di leggere e rileggere la guida emanata dalla Commissione Europea imprese e industria

:smt039
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Prego il Sig. Moderatore di spostare gli ultimi tre interventi, di Lorenzino, fbianchi e Bohr, nel thread "Macchina o Quasi-Macchina?" del 14.12.2010. Al momento l'argomento in discussione è un'altro e vorrei evitare che si perda il filo dell'esposizione.

Grazie

Marco

I messaggi sono stati spostati questo pomeriggio, cosi' come richiesto da Marco e dopo aver aspettato mezza giornata per eventuali pareri contrari alla risistemazione, nel seguente thread
http://www.forumsicurezza.com/forum/vie ... 8389#88389
Spero di non aver commesso degli errori e che tutto si contestualizzi bene nella vecchia discussione perche' non ho avuto il tempo materiale di rileggere tutti i posts.
Cordiali saluti a tutti

Mod
:smt039
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Carlo X
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Iscritto il: 25 ago 2009 12:31

Buon giorno Lorenzino.

Ho riportato il commento di ISPESL e sulla base di questo ho fatto una deduzione logica.

Ciao

Carlo
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Lorenzino
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Iscritto il: 21 ott 2004 14:33
Località: Lecco

Nessun problema, il mio intervento era solo per conoscenza  ed ennesima dimostrazione di come la direttiva sia soggetta ad interpretazioni varie a seconda del soggetto, personalmente leggo e rileggo la guida "europea".

Altri documenti interessanti, a mio parere, sono quelli emanati, dal punto di vista del costruttore, da parte di Federmacchine: "Guida alla direttiva macchine 2006/42/CE" e sopratutto " Sicurezza delle macchine e testo unico: guida applicatibva per i costruttori" e un po' datato (2005) " Guida alla disciplina delle macchine usate" reperibili in rete.

Un flash mattutino presupposto di tutto quello che stiamo dibattendo è che sia riferito all'attuale direttiva macchine e non alla vecchia 98/37.
:smt039

Per comodita' di lettura di tutti ho riportato qua sopra i links ai tre documenti indicati da Lorenzino, che saluto cordialmente e ringrazio molto per la sua disponibilita' e generosita'. Cordiali saluti e buon inizio di settimana a tutti.

Mod :smt039
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Ciao a tutti

Sintetizzo le conclusioni a cui siamo giunti:

1 - Nel testo della Direttiva 2006/42/CE non è presente la definizione di “Lifting machinery”, “Machine de levage", oppure in lingua italiana di “Macchina per il sollevamento”.

2 - Per quanto vi sia un sostanziale accordo su cosa si intenda per “Macchina per il sollevamento”, una carenza di questo tipo negli atti del legislatore comporta, inevitabilmente, che taluni passaggi della Direttiva 2006/42/CE vadano interpretati.

3 - Un Accessorio di sollevamento può definirsi tale solo se collegato ad una "unità di carico".

4 - Un gancio, una traversa, una benna, un polipo, una redancia oppure un golfare incluso nella Macchina per il sollevamento non è un “Accessorio di sollevamento” e dev'essere inserito nel fascicolo tecnico perché parte integrante della Macchina per il sollevamento.

Per il momento mi fermo a queste conclusioni.
In un secondo monento intendo riprendere la discussione per valutare insieme a voi se la Benna mordente motorizzata debba essere considerata una "Macchina" oppure una "Quasi-macchina".

Saluti

Marco
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fbianchi
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Iscritto il: 28 ott 2005 15:45

Ciao Marco, mi sa che per la giacchetta tu mi tiri.
Mi permetto di non essere completamente d'accordo con te: la conclusione è tua, non mia.

E addesso punto per punto.
Marco ha scritto:1 - Nel testo della Direttiva 2006/42/CE non è presente la definizione di “Lifting machinery”, “Machine de levage", oppure in lingua italiana di “Macchina per il sollevamento”.
Come ti avevo già indicato:
Allegato I, punto 4
Le macchine che presentano pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento devono soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
e al punto 4.1.1 lettera a)
«Operazione di sollevamento»: operazione di spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello.
Ergo, la macchina per il sollevamento è pienamente definita.
Marco ha scritto:2 - Per quanto vi sia un sostanziale accordo su cosa si intenda per “Macchina per il sollevamento”, una carenza di questo tipo negli atti del legislatore comporta, inevitabilmente, che taluni passaggi della Direttiva 2006/42/CE vadano interpretati.
Vale quanto detto sopra al punto precedente: già non c'è carenza nella direttiva, ma le linee guida hanno ulteriormente risolto il problema:
Commento 327
§327 Campo d’applicazione della parte 4
La parte 4 dell’allegato I definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che comportano dei rischi legati alle operazioni di sollevamento. Le situazioni di pericolo associate alle operazioni di sollevamento includono, in particolare, la caduta o il movimento incontrollato del carico, le collisioni con la macchina, il supporto del carico o il carico e il crollo o il rovesciamento della macchina di sollevamento.
I requisiti di cui alla parte 4 dell’allegato I si applicano a tutte le operazioni di sollevamento come indicate al punto 4.1.1, lettera a), a prescindere dal fatto che l’operazione di sollevamento sia la funzione principale della macchina, una funzione secondaria o la funzione di un elemento della macchina stessa. Il termine“macchina di sollevamento” utilizzato nella parte 4 è da intendersi pertanto come riferito a tutte le macchine che presentano dei rischi legati alle operazioni di sollevamento.
I requisiti di cui alla parte 4 possono essere applicabili alle macchine in senso stretto, alle attrezzature intercambiabili destinate alle operazioni di sollevamento, ai componenti di sicurezza montati sulla macchina per garantire la sicurezza delle operazioni di sollevamento, agli accessori di sollevamento, a catene, funi e cinghie utilizzati per il sollevamento. Qualora i requisiti indicati nella parte 4 prevedano di effettuare delle prove per verificare la stabilità e la resistenza, le attrezzature intercambiabili di sollevamento devono essere sottoposte a prova nelle condizioni d’uso previste. Può essere pertanto necessario, ad esempio, effettuare tali prove sulle attrezzature intercambiabili montate su una macchina rappresentativa della macchina di base con cui si prevede di utilizzarle – cfr. § 41: commenti sull’articolo 2, lettera b).
Nei commenti che seguono viene specificata, se del caso, la portata dei vari requisiti. Va osservato che tutti i requisiti definiti dalla parte 4 possono essere applicati alle quasi-macchine che comportano delle operazioni di sollevamento.

Commento 328
§328 Operazione di sollevamento
Nella definizione del termine “operazione di sollevamento”, l’espressione “unità di carico” fa riferimento a gruppi di una o più persone o cose o quantità di materiale alla rinfusa che vengono spostati come peso unico. L’espressione “che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello” comporta che il termine “operazione di sollevamento” copra tutti i movimenti delle unità di carico che comprendono il sollevamento o l’abbassamento o entrambi. Il sollevamento e l’abbassamento comprendono dei cambiamenti di livello in una direzione verticale diritta o con una pendenza. L’espressione “in un determinato momento” indica che la macchina destinata allo spostamento di oggetti, fluidi, materiali o persone in modo continuo, ad esempio, su trasportatori o scale mobili o attraverso condotti non è considerata una macchina che svolge “operazioni di sollevamento” in tal senso e non è pertanto soggetta ai requisiti indicati dalla parte 4.
L’espressione “unità di carico” non copre gli elementi della macchina stessa. Pertanto, un’operazione che comporta il sollevamento di un elemento della macchina ma non viene sollevato un carico esterno non viene considerata un’operazione di sollevamento in tal senso. Il normale movimento dei materiali effettuato con mezzi di movimento terra come, ad esempio, escavatori e caricatori non è considerato un’operazione di sollevamento, ragion per cui le macchine di movimento terra utilizzate solo a tal fine non sono disciplinate dalla parte 4 dell’allegato I. Tuttavia, le macchine di movimento terra
progettate ed equipaggiate anche per il sollevamento di unità di carico sono soggette ai requisiti della parte 4 dell’allegato I.

Marco ha scritto:3 - Un Accessorio di sollevamento può definirsi tale solo se collegato ad una "unità di carico".
E' una tua interpretazione. La direttiva parla diversamente.
Innanzitutto da nessuna parte c'è scritto una unità di carico, ma unità di carico.
Poi, la definizione di accessorio di sollevamento è data in maniera univoca all'art.2 lettera d)
d) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. ovvero, è tra la macchina ed il carico (o fa parte del carico stesso) e consente la presa del carico.
Marco ha scritto:4 - Un gancio, una traversa, una benna, un polipo, una redancia oppure un golfare incluso nella Macchina per il sollevamento non è un “Accessorio di sollevamento” e dev'essere inserito nel fascicolo tecnico perché parte integrante della Macchina per il sollevamento.
Mi sono permesso di evidenziare incluso, e su questo concordo.
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