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795 e caduta impedita

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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eziosav
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Iscritto il: 08 nov 2006 11:52
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ciao prosic

lungi da me l'idea che solo i miei pareri siano illuminati
anzi come dici giustamente tu sono triti e ritriti
lungi da me l'idea che vi siano lettori sprovveduti
tu poi
sicuramente non lo sei

come già detto  in un messaggio precedente
il fatto stesso che se ne discuta significa che si hanno
pareri differenti  in proposito.

per esperienza mia, il settore dei sistemi anticaduta è uno dei più
difficli da interpretare
perchè molti pareri personali non sono a sufficienza supportati
dalle norme e dalle normative, lasciando molto spazio alle interpretazioni
che possono variare di molto
pur essendo tutte formalmente corrette.

come già detto altrove,
tra l'allestire un sistema anticaduta con il minimo costo
ed allestire un sistema con la massima sicurezza tecnicamente possibile
esistono una miriade di posizioni intermedie
che possono e non possono essere accettabili e condivisibili, in funzione del risultato finale
che deve essere un sistema in grado di fornire un adeguato livello di sicurezza,
altrimenti sono disquisizioni inutili

quindi stabilito quale sia il risultato accettabile
ognuno fa proprie le idee  che sente meglio rispondenti alla propria filosofia
della sicurezza ed alla propria indole, per ottenere tale risultato.

buon lavoro
eziosav
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
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prosic
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Iscritto il: 17 nov 2004 17:03
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MI SCUSO anticipatamente e sensibilmente con chi si è stufato di sta chiacchieratissima.
Ma non posso non cercare di comprendere fino in fondo.
Sono pronto cambiare idea ma non prima di esserne assolutamente convinto.

Le occasioni di fare un passo avanti sono sempre troppo poche!


Caro Ezio...approfitto anche della tua esperienza, pazienza e cocciutaggine che deriva da un'esperienza moto più lunga e quindi più saggia della mia.

Le cinture di posizionamento servono per IMPEDIRE la caduta: sono state progettate per il posizionamento e quindi la norma stessa impone che gli anelli posti sul cinturone lombare abbiano una resistenza x che convenzionalmente è minore della resistenza sternale XY (che deve proteggere dalla caduta).

(Tant'è vero che non mi risulta che gli anelli della cintura di posizionamento siano testati per carichi dinamici come invece richiestoper gli anelli dorsali e sternali)

Questo ragionamento, come è valido sui DPI di posizionamento...perchè non può essere valido per il punto di ancoraggio?

Io mi collego con l'anello dorsale (di portata certamente maggiore del posizionamento) ma lo faccio solo per una ragione di comodità!
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eziosav
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Iscritto il: 08 nov 2006 11:52
Località: Torino

ciao Prosic

piacevolissima ed interessante conversazione :smt014
dal numero dei lettori sembra interessi anche ad altri

quindi se ti va bene e se nessuno si addormenta per la noia  :smt015
continuiamo a disquisire amabilmente  :smt021

siamo partiti dal fatto che zara voleva usare un ancoraggio non conforme ad EN 795

siamo passati dalla considerazione che, se esiste un ancoraggio naturale, non espressamente progettato per ancorare un DPI anticaduta ( ramo,traliccio,ponteggio,trave ecc.ecc. )
non può essere dichiarato conforme ad EN 795 perchè non è possibile provarlo  :smt017

abbiamo stabilito che si può usare un ancoraggio " preesistente " purchè persona competente  :smt040  e responsabile della sicurezza del sito
la ritenga sufficientemente robusta a seconda del suo uso
assumendosene la responsabilità

le cinture di posizionamento sono provate staticamente 15 kN per 3 minuti
e dinamicamente - massa di 100 Kg in caduta da 1 metro

quindi sono largamente surdimensionate per l'uso in trattenuta
cosi come i cordini EN 358 -EN 354-

anche l'ancoraggio di zara ( che dice avere carico di rottura di 500 Kg)
è largamente surdimensionato
così come il gancio della gru che hai indicato tu
però
quì non stiamo discutendo sulla " robustezza " di un ancoraggio
stiamo solo affermando che ogni componente di un sistema anticaduta
e quidi anche l'ancoraggio
deve essere conforme ad una norma EN

chiunque usi una ancoraggio non EN 795
un cordino non EN 354-358
una cintura non EN 358

lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria responsabilità

poi, ripeto, piuttosto che nulla è meglio il piuttosto

ma sarebbe scorretto
in questa sede affermare il contrario
ferme restando tutte le corrette argomentazioni dei vari messaggi
zara può usare l'ancoraggio esistente

è venerdì ci prendiamo una pausa ?

buon lavoro
eziosav
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prosic
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Iscritto il: 17 nov 2004 17:03
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:smt038
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eziosav
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:smt005  :smt020  :smt035  :smt006
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weareblind
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Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Giuliano ha scritto: Comunque un professionista è colui che esercita una professione. Per esercitare la professione occorre essere abilitato ed essere iscritto al proprio Albo
Uhm, perché? Un laureato in fisica (è il primo che mi viene in mente) non può avere una P.IVA e operare come professionista? Penso di si...
Tolta la parte legale, personalmente spero prima o poi di vedere l'abolizione degli ordini (che tramuterei in associazioni private).
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zara
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Iscritto il: 14 nov 2005 10:08
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Un grazie a tutti per l'interessante discussione: alla fine io comunque non ho dato il mio ok per l'uso di quell'ancoraggio.

Riguardo ai professionisti, ricordo che esiste una legge dello stato che dice chi può fare calcoli di tipo strutturale (e quindi lineevita) in italia, poi possiamo racontarci di tutto (anche sull'abolizione del valore legale del titolo di studio) ........ ma questa è un'altra storia.
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eziosav
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Iscritto il: 08 nov 2006 11:52
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ciao zara

nelle mie istruzoni per l'installazione indico come la verifica strutturale
debba essere effettuata da ingegnere/architetto

ovviamente se questo ingegnere/architetto è un dipendente o un titolare di una impresa
potrebbe non essere considerato un " professionista iscritto all'albo" ma ciò non toglie che abbia tutte le capacità di effettuare
un calcolo strutturale.


dopodichè ho dovuto sostenere discussione senza fine con GEOMETRA
che mi diceva che anche i geometri  sono autorizzati al calcolo strutturale per
strutture semplici e mi portava ad esempio il fatto che un geometra può essere il progettista di  villette  :smt040

ovviamente ho dovuto ribadire il concetto che chiunque effettui la verifica strutturale
per l'installazione di una linea vita ( dipendente,titolare o professionista esterne) sia l'unico responsabile di quanto faccia e di quanto scriva.

se un geometra piuttosto che un perito ritiene di essere in grado di......
e chi sono io per impedirglielo ? :smt044

vige sempre la massima
pittosto che nulla è meglio il piuttosto

ovvero meglio un geometra che si presume abbia idea di cosa stia facendo
piuttosto che installare un ancoraggio su struttura sconosciuta

buon lavoro

eziosav
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