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La PED ed il suo campo di applicazione

Archivio Impianti Tecnici (L. 46/90)/Atmosfere Esplosive (ATEX)/Radiazioni.
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serafino
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Una cosetta divertente che mi è capitata di recente (ho ricevuto la mail di risposta ieri).

Premessa : un impianto per la lavorazione a freddo dei metalli necessita di un depuratore d'acqua.
la scelta del costruttore dell'impianto è di reperirlo sul libero mercato.
Per realizzare il FT d'impianto ho chiesto al costruttore del depuratore che mi inviasse gli opportuni rif. circa l'applicazione della direttiva PED al suo prodotto (ha dei serbatoi di raccolta e dei filtri, oltre che le ovvie tubature).

cito liberamente uno stralcio dell'e-mail di risposta che mi è stata inviata:

Egregio Ingegnere

ci stupiamo della sua richiesta in qunato come lei ben sà, l'acqua è un fluido incomprimibile e pertanto escluso dal campo di applicazione della direttiva PED!



Ho risposto loro

... essendo l'acqua un fluido incomprimibile significa che in un serbatoio da 10 litri non poso farne stare 12 e quindi la pressione è costante. Ma la PED ha lo scopo di dimostrare che le attrezzature ed i dispositivi in pressione sono ben costruiti per la loro funzione specifica (Ps*V). Avrà una pressione quest'acqua cosi incomprimibile?...

Ancora oggi, dopo diversi anni dall'entrata in vigore della PED, si hanno queste sorprese!

PS:è sato un loro dotto consulente a suggerire tale esenzione
il Mugnaio

:-)
bhe possiamo dire ...viva l'Italia  paese si sognatori poeti e .....

si mi diverte moltissimo ....l'ignoranza.. ma mi mette anche angoscia ...
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weareblind
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A questo proposito vorrei avere vostri commenti a proposito della seguente definizione.
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... indice.htm
---
Ai sensi dell’art. 1, c. 2, lettera m) del D.Lgs 93/2000, per “DN” si intende la dimensione nominale, ovvero la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazioni diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero è arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione.
---

Ecco, io ho letto la definizione e mi sono fatto un'idea, ma devo dire che quanto a semplicità
il legislatore è messo male...

weareblind
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weareblind
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Ulteriore perplessità.

Il D.M. 329/2004 riporta nel suo campo di applicazione (art. 1 c. 1 lettera a)) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c) del D.Lgs 93/2000.

Noto intanto che il D.M. 329/2004 NON mi dice quale comma dell'art. 1 devo prendere in considerazione; ritengo però che l'unico comma considerabile sia il numero 1.

Bene, tra le altre abbiamo (art. 3, c. 1, lettera a), numero 1), secondo trattino): per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V è superiore a 50 bar*l.

Per esempio un contenitore di volume pari a 40 litri e pressione del fluido pari a 10 bar (400 bar*l).

Lo stesso D.M. 329/2004 nelle esclusioni però riporta (art. 2, c. 1, lettera i)): recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacita' <  25 litri e, se con pressione <  12 bar, aventi capacita' < 50 litri.

Il nostro contenitore ha volume inferiore a 50 litri e pressione inferiore a 12 bar, quindi è escluso dal campo di applicazione. Solo che è anche incluso ai sensi di quanto ho sopra riportato.
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serafino
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in base alle tabelle circa le ispezioni periodiche, tutti gli impianti di cat I e II secondo la direttiva PED sono soggetti a verifica periodica (sono rari i casi di esclusione).

All'art. 5 del 329/2004, le esclusioni dalla messa in servizio sono decisamente chiare e comprendono anche gli art. 3 comma 3 (non escludendoli palesemente).
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weareblind
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Ma io non sto parlando delle esclusioni dalla sola messa in servizio; il dubbio è relativo al campo di applicazione dell'intero D.M. 329/2004.

Un contenitore di volume pari a 40 litri e pressione pari a 10 bar (il legislatore non usa unità internazionali!) è o non è soggetto al D.M. 329/2004?

Se leggo l'art. 3, c. 1, lettera a) del D.Lgs 93/2000, richiamato dal D.M. 329/2004 nel suo campo di applicazione, esso è soggetto.

Se leggo però le esclusioni riportate nell'art. 2, c. 1, lettera i) D.M. 329/2004 trovo i recipienti a pressione con pressione <  12 bar, aventi capacita' < 50 litri. E quindi il mio caso non è soggetto. O no?  :smt017
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serafino
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faccio un'errata corrige al mio precedente intervento :

l'art 2 lettera g esclude gli apparecchi in pressione di cui all' art. 3 comma 3 della direttiva PED dal campo di applicazione del 329/2004

la mia affermazione era intesa a quegli impianti cha sono assemblati dagli utilizzatori e che incorporano diverse categorie PED, fra cui degli apparecchi in art. 3 comma 3,e che pertanto vanno messi in servizio all'interno dell'impianto stesso.

Questo significa che, un'apparecchiatura in pressione va analizzata all'interno dell'impianto in cui è installata.

Se invece è a se stante, vanno analizzate le attrezzature dalla cat I in poi.

La classificazione è data nella direttiva PED ed è fondamentale conoscere la tipologia del fluido (gruppo d'appartenenza).

Anche l'anno di costruzione (o di messa in servizio) è molto importante
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weareblind
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Faccio presente che il vecchio indirizzo:
http://ped.eurodyn.com/
relativo alla direttiva PED è cambiato nel seguente:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/pr ... ex_en.html

weareblind
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