Vi sottopongo una situazione di non facile interpretazione. All'interno di un cantiere l'appaltatore affidatario dei lavori "Affida Srl" demanda alle società "Fornisci 1 Srl", "Fornisci 2 Srl", "Fornisci 3 Srl", etc la fornitura, supervisione delle attività di installazione e l'avviamento delle macchine.
In questo caso la documentazione per l'accesso in cantiere prevede tutto l'iter (idoneità tecnico professionale, POS, etc.) ho è possibile prevedere la documentazione base del tecnico (assunzione, documenti di riconoscimento, fromazione per il cantiere, etc.) + i contratti che le due società hanno stipulato tra di loro(Affida Srl - Fornisci Srl)?
Cosa ne pensate?
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Tecnici supervisori in sub-appalto all'interno del cantiere
Ti riporto la mia esperienza: un'azienda che seguo e che lavora per grandi committenti, a volte compie direttamente i lavori, a volte li subappalta in toto ed esegue solo la supervisione.
Oramai tutti i grandi committenti per cui lavora la equiparano ad un'impresa esecutrice con tutti annessi e connessi (POS, contratti ecc.).
Ovviamente tale azienda si è adeguata e considera ogni cantiere allo stesso modo (con POS, contratti ecc.), sia che esegua lavorazioni sia che esegua solo supervisione.
Oramai tutti i grandi committenti per cui lavora la equiparano ad un'impresa esecutrice con tutti annessi e connessi (POS, contratti ecc.).
Ovviamente tale azienda si è adeguata e considera ogni cantiere allo stesso modo (con POS, contratti ecc.), sia che esegua lavorazioni sia che esegua solo supervisione.
- l_molinaro
- Messaggi: 7
- Iscritto il: 03 nov 2011 22:16
Visto che le attività sono di fornitura, installazione e avviamento, ritenevo opportuno la presentazione della sola documentazione riferita all'art.26 (camera di commercio, durc, etc.).
Non vedo la necessita di il POS ed altro......anche se il dubbio c'è in quanto le attività si effettuano all'interno del cantiere!
Non vedo la necessita di il POS ed altro......anche se il dubbio c'è in quanto le attività si effettuano all'interno del cantiere!
MOLI
Anche secondo la mia opinione e l'opinione dell'impresa non occorre il POS, però i grandi committenti lo richiedono e o li accontenti o non ti fanno entrare in cantiere oppure bloccano i pagamenti, per cui dopo alcune litigate che non hanno dato risultati positivi si è pensato di fare come dicono loro .........
attenzione, fornitura è una cosa, montaggio è attivita di impresa esecutrice.
a mio avviso chiunque "monti" qualcosa in cantiere deve realizzare il POS.
Chi monta il ponteggio, la gru, l'impianto idraulico, il lampadario, l'antenna IN CANTIERE deve fare il pos.
chi porta l'oggetto da montare in cantiere (fornitore di piastrelle, tubazioni, materiale edile) non deve redigere il POS, sarà onere dell'impresa che esegue il montaggio verbalizzare la corretta informazione dei fornitori sui rischi (esempio di fornitura di cls in cantiere.
a mio avviso chiunque "monti" qualcosa in cantiere deve realizzare il POS.
Chi monta il ponteggio, la gru, l'impianto idraulico, il lampadario, l'antenna IN CANTIERE deve fare il pos.
chi porta l'oggetto da montare in cantiere (fornitore di piastrelle, tubazioni, materiale edile) non deve redigere il POS, sarà onere dell'impresa che esegue il montaggio verbalizzare la corretta informazione dei fornitori sui rischi (esempio di fornitura di cls in cantiere.
so di non sapere (Socrate)
o sono mal fatto io.. o forse non si è capita una cosa da quello che il TU vuole farmi capire,
Un cantiere ha un inizio ed una fine.
per il CSE l'inizio è indicato dalla data scritta nella notifica preliminare.
la fine è indicata nel nulla...
questo nulla è presumibile dopo la fine delle attività per il quale in CSE ha obbligo di coordinare, quindi in base all'elenco di attività soggette a rischio che ha indicato nel PSC, quando queste sono completate cessa la funzione di CSE.
la fine lavori depositata in comune per l'agibilità molte volte non è congruente con la fine delle attività da coordinare.
se nel mentre avvengono altre attività, altre imprese che eseguono per conto del committente o di altre imprese, delle lavorazioni che devono essere coordinate nel cantiere, queste imprese devono redigere un POS: (arredamento, tappezzerie, montaggio punti luce, tinteggiature, giardinaggio, impresa di pulizie) tutte attività non edili, ma che se eseguite in un cantiere devono rispettare tali prescrizioni.
Cantiere che vai usanze che trovi!
Un cantiere ha un inizio ed una fine.
per il CSE l'inizio è indicato dalla data scritta nella notifica preliminare.
la fine è indicata nel nulla...
questo nulla è presumibile dopo la fine delle attività per il quale in CSE ha obbligo di coordinare, quindi in base all'elenco di attività soggette a rischio che ha indicato nel PSC, quando queste sono completate cessa la funzione di CSE.
la fine lavori depositata in comune per l'agibilità molte volte non è congruente con la fine delle attività da coordinare.
se nel mentre avvengono altre attività, altre imprese che eseguono per conto del committente o di altre imprese, delle lavorazioni che devono essere coordinate nel cantiere, queste imprese devono redigere un POS: (arredamento, tappezzerie, montaggio punti luce, tinteggiature, giardinaggio, impresa di pulizie) tutte attività non edili, ma che se eseguite in un cantiere devono rispettare tali prescrizioni.
Cantiere che vai usanze che trovi!
so di non sapere (Socrate)
al di là della frase "cantiere che vai usanze che trovi", mi interessa capire se tutto ciò risponde a disposizioni normative chiare non interpretabili o ad usanze territoriali comunque condivise; così, tanto per sapere se è finalmente arrivato, per me, il momento di aggiornarsi (prima del 2013, intendo...)
buon fine settimana
buon fine settimana
Michi
Buongiorno Michi,
il certificato di fine lavori e la relativa richiesta di certificato di agibilità coincide con la fine del cantiere. Effettivamente la costruzione sarà comunque completa delle parti inerenti i lavori edili (precisiamo che esulano dal certificato di agibilità sia l'arredamento, sia il tipo e il colore dei lampadari). Il cantiere è comunque concluso alla data di fine lavori e il coordinamento sarà terminato, quindi il committente potrà congedare il coordinatore.
Se successivamente alla data di fine lavori il committente decide di eseguire altri lavori edili affidandoli ad un'impresa, ad esempio perchè non gli piacciono le piastrelle blu del bagno e le vuole verdi, la stessa impresa dovrà redigere comunque il POS (vedi art. 96 comma 1 lettera g). Se i lavori verranno affidati a più imprese, ad esempio perchè oltre al colore delle piastrelle del bagno non gli piacciono nemmeno i sanitari, ogni impresa dovrà redigere il POS e il committente dovrà ridesignare il coordinatore.
Del resto il datore di lavoro dell'impresa idraulica è tenuto a redigere il POS anche per la sostituzione del miscelatore della doccia (l'art. 96 comma 1 lettera g non pone limiti temporali o di spesa ai lavori).
Spero di aver contribuito ad una maggiore chiarezza del caso :smt039
il certificato di fine lavori e la relativa richiesta di certificato di agibilità coincide con la fine del cantiere. Effettivamente la costruzione sarà comunque completa delle parti inerenti i lavori edili (precisiamo che esulano dal certificato di agibilità sia l'arredamento, sia il tipo e il colore dei lampadari). Il cantiere è comunque concluso alla data di fine lavori e il coordinamento sarà terminato, quindi il committente potrà congedare il coordinatore.
Se successivamente alla data di fine lavori il committente decide di eseguire altri lavori edili affidandoli ad un'impresa, ad esempio perchè non gli piacciono le piastrelle blu del bagno e le vuole verdi, la stessa impresa dovrà redigere comunque il POS (vedi art. 96 comma 1 lettera g). Se i lavori verranno affidati a più imprese, ad esempio perchè oltre al colore delle piastrelle del bagno non gli piacciono nemmeno i sanitari, ogni impresa dovrà redigere il POS e il committente dovrà ridesignare il coordinatore.
Del resto il datore di lavoro dell'impresa idraulica è tenuto a redigere il POS anche per la sostituzione del miscelatore della doccia (l'art. 96 comma 1 lettera g non pone limiti temporali o di spesa ai lavori).
Spero di aver contribuito ad una maggiore chiarezza del caso :smt039
Non è importante il colore del gatto, ma il numero di topi che riesce a catturare. (Mao Tse-Tung)...