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Verifica sicurezza scala ditta delle pulizie

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Bobo32
Messaggi: 44
Iscritto il: 23 gen 2009 14:58
Località: Milano

Carissimi mi trovo di fronte ad un dubbio, ricercando nel forum e normativa non sono riuscito a trovare neinte a me interessante

Se nei luoghi di lavoro è presente una scala portatile utilizzata dalla ditta di pulizia, è compito del Datore di lavoro verificare i requisiti di sicurezza?

devo applicare l'art 26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

Grazie per le eventuali risposte

saluti e buon lavoro
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Bond
Messaggi: 2685
Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Di chi è la scala?

Ciaaa
Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
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Bobo32
Messaggi: 44
Iscritto il: 23 gen 2009 14:58
Località: Milano

la scala è della ditta di pulizie ma si trova presso un punto vendita dove vengono effettuate le pulizie, può capitare che viene utilizzata dai dipendenti del negozio.
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gibbo39
Messaggi: 1254
Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Ciao,
cerchiamo di essere logici:


art.70
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di
prodotto.


I requisiti di conformità che una scala deve rispettare sono contenuti nella norma UNI EN 131.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo
precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.


Ne segue che la prima cosa che il tuo datore di lavoro deve fare è certamente quello di accertarsi che la scala utilizzata dai propri lavoratori sia corredata di un marchio di conformità a tale norma, al fine di rispettare quanto richiesto dal decreto agli articoli di cui sopra.

Segue poi chiaramente tutto l'iter di buon senso:

1) formazione specifica sull'utilizzo delle scale (qualsiasi esse siano purchè conformi);
2) sorveglianza sanitaria adeguata, vale a dire che derivi specificamente dalla valutazione di rischi associati ai pericoli dell'utilizzo da scale;
3) rispetto delle prescrizioni che derivano dalla SS, cioè ad esempio le analisi specifiche derivate dal fatto che la scala si utilizza presumibilmente per effettuare lavori in quota;
4) predisporre delle istruzioni operative di sicurezza specifiche per l'utilizzo delle varie scale utilizzate per le varie attività. (Ti invito a pensare prima e a verificare dopo tutti i lavori e ogni dove i lavoratori devono arrivare a pulire, perchè avendo portato a 18001 una azienda di 1000 dipendenti che faceva pulizia ovunque, ho visto ogni cosa possibile).
5) pensa quindi e soprattutto all'apprestamento in quota (fase critica e spesso sottovalutata), ma per accedere al lavoro in quota da una scala spesso ci scappa il botto. (Mi è capitato di recente).

Suggerisco inoltre di dare uno sguardo al nostro bel decreto al seguente articolo:

art.113 Scale
3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli
devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che
presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare
la stabilità della scala.


E ancora:
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono
richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l’accesso ai
vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che
servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere
provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante
l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio
della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il
fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a
pioli non deve precludere una presa sicura.


Ancora tutto L'ALLEGATO XX, che nei punti salienti recita:

1. E’ riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;


Ed ancora più importante (soprattutto in fase di acquisto) e questo è puro CONTROLLO OPERATIVO nella tua azienda, devi anzitutto CONOSCERE e poi accertarti che sia soddisfatto quanto richiesto alla lettera c) dell'allegato:

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
le indicazioni utili per un corretto impiego;
le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio)
dei certificati delle prove previste dalla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
una dichiarazione del costruttore di conformità alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.


Come vedi hai di che sbizzarrirti per far sì che con le scale sia tutto ok nella tua azienda... e bada bene, ho visto diversi infortuni ed anche manco tanto leggerini per caduta da scale, l'ultimo recentemente a cui direttamente mi sono interessato ha visto frattura di 3 vertebre... gran botto che ha fatto farà sicuramente scattare per il DdL il suo bel 590 C.P.

Ciao e spero di esserti stato di aiuto.

gibbosky
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igno_ranza
Messaggi: 572
Iscritto il: 25 mar 2010 19:44

E i lavoratori stavano aspettando l'avvento della ditta di pulizie per salire dove devono salire? Impedisci l'uso e fai in modo che accedano dove debbano accedere con mezzi propri (sia in senso di possesso della ditta non di pulizie che di adeguatezza).
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
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alby626
Messaggi: 47
Iscritto il: 26 set 2007 11:23

Se su una scala telescopica in alluminio c'è l'etichetta: "Conforme alle norme di sicurezza sul lavoro di cui al DPR 547/55" e nient'altro, è da considerarsi a norma o va sostituita con una marcata ai sensi della norma EN 131?

Mi pare di aver letto da qualche parte che la Norma 131 non è retroattiva e quindi se la scala è del 2000 è considerarsi idonea.

Grazie
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