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Sottoprodotto vendita fattura e registro carico/scarico

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x-alessandra
Messaggi: 131
Iscritto il: 10 giu 2009 10:06

Scusate innanzitutto se per caso ripeto qualcosa di già scritto e sono ripetitiva, ma ho un dubbio e mi rivolgo a Voi per imparare sicuramente qualcosa in più.
In un'impresa dove si producono sottoprodotti (e su questo non ci piove) di alluminio, si ha l'abitudine di vendere tali materie ad un commerciante (non so in questo momento se autorizzato o meno e a che cosa) come se fossero rifiuti.
Non è un problema se dedurre o meno se sono sottoprodotti o rifiuti, ma come viene gestita la vendita di sottoprodotti. Di seguito cercherò di spiegare.
Diciamo che non mi interessa il commerciante se è in regola o meno, ma l'impresa che vende i sottoprodotti, emette fattura per la vendita,
dove nella descrizione scrive "Vendita rottami in alluminio profilati CER 170402, esente iva art.74 DPR 633/72" e "Rif. Formulario Rifiuti n.......del....".
Ora il mio dubbio è, premesso che non sono rottami e che anche se lo fossero l'impresa non è gestita in modo tale da vendere rottami secondo la normativa più recente di settore (manca iso ecc...), se l'impresa vende sottoprodotti ed emetto la fatture conseguenziale, l'impresa non deve scrivere in essa che vende rottami e il commerciante non deve compilare il foglio del formulario.
Perchè così facendo, l'impresa giustifica una vendita di  "rottami" (come scritto in fattura).
Per poter vendere rottami, avrebbe dovuto avere per il passato (ante ultima normativa sui rottami che non ricordo il num.) i requisiti per commerciare rifiuti (cosa che non ha) e oggi sottostare all'ultimo reg. ce sui rottami.
Quindi ricapitolando, secondo me la cosa corretta da fare sarebbe:
1) l'impresa vende il sottoprodotto
2) emette regolare fattura come se vendesse una qualsiasi cosa con tanto di iva (a meno che non mi smentite e mi dite che i sottoprodotti sono soggetti ad un regime di IVA particolare)
3) registro di carico e scarico e formulario non vanno compilati in quanto non trattasi di rifiuti (rottame o altro).
Spero di aver reso l'idea.
Sto sbagliando in qualche passaggio?
Grazie
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Meo
Messaggi: 302
Iscritto il: 07 feb 2005 18:59
Località: Ariccia

La normativa è indubbiamente caotica, e di conseguenza si possono commettere errori. Pertanto è bene confrontarsi: provo a darti
una risposta.
Se il materiale è classificato come un sottoprodotto ( art. 184 bis del 152/06
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.)
allora indubbiamente non può essere gestito come un rifiuto (  C/S, CER e così via)
L'unica che vedo è classificare il materiale come rifiuto, in quanto  il produttore può stabilire quando diventa un rifiuto: ( art 183 del 152/06: a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;).
In questo modo gli si assegna il CER e si rottama, si carica e scarica sul registro, si chiama un apposito gestore iscritto all'Albo Gestori Rifiuti.
A quel punto la procedura mi sembra a posto tranne per l'IVA:

Art. 74 - Disposizioni relative a particolari settori.

Testo: in vigore dal 05/08/2009
           modificato da: Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 Articolo 15
7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

Pertanto, si applica l'IVA che oggi è al 21, il 5 dicembre al 22-23% forse.
Un saluto
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

alessà, immagino che il commercialista di questo non sia chi penso io... o mi sbaglio?
Se c'è un FIR, è un rifiuto e non lo può vendere, al più glielo ritirano gratis e ci vuole registro di arico e scarico
Se è un sottoprodotto, si vende con l'iva, e non ci azzeccano niente fir e registro, il material esce con normalissimo DdT
Se questo "vende un rifiuto" e per questo non ci mette l'iva, ad evadere sono in due.
Concludendo: non sei mica tu quella che sta sbagliando, in questa storia  :smt002
Nofer
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x-alessandra
Messaggi: 131
Iscritto il: 10 giu 2009 10:06

Grazie doc. Lei è sempre il mio mito.
Sto imp0arando qualcosina che ne dice?
Ovviamente il commercialista non è lui  :smt043
In realtà comunque non lo sapeva :smt043  :smt043
Quindi vendita sottoprodotto e solo fattura.
Poichè però in passato hanno fatto la fattura e fir, come faccio poi per il mud?
Come sistemo il tutto?
Ah...devo chiedere al commercialista forse... :smt022
Grazie Grazie Grtazie
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Nofer
Messaggi: 7386
Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

x-alessandra ha scritto: Come sistemo il tutto?
Ah...devo chiedere al commercialista forse... :smt022
:smt040 ok, ma chiedi a quello buono: magari un suggerimento -per amore- te lo dà ...
Prego, prego, prego !
Nofer
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