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Decreto Spazi Confinati (2a parte)

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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Bond
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[quote="ursamaior"Pat, lascia perdere la centrale termica.[/quote]
Pat ha scritto:anche Ursa dice di non guardare le Centrali Termiche
Manco io le guardo perchè ritengo, come tutti voi, che simili ambienti non dovrebnbero rientrare nelle intenzioni di chi ha scritto il decreto
Solo pour parler

Date le definizioni OSHA, la centrale termica è un ambiente confinato:
- Abbastanza grande che un dipendente può fisicamente entrare all’interno e svolgere un lavoro assegnato (anche una sola parte del corpo)
- Dispone di possibilità limitata o ristretta di entrata o uscita
- Non progettato per una occupazione continua del dipendente

E' un ambiente con possibile rilascio di gas deleteri perchè il metano fa BOOM alle giuste concentrazioni così come richiamato dal decreto

E' richiamato dallo stesso art. 66 con "... ambienti... caldaie e simili"

:smt017

Ciaaa
Bond
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SIC1945
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Ricordo che (oltre agli articoli 66, 121, ed all. IV punto 3):
- secondo la UNI 10449/2008 “Criteri per la formulazione e gestione dei permessi di lavoro”per “Spazi confinati” si intendono “spazi delimitati, normalmente chiusi ed eventualmente provvisti di aperture (per esempio passi d’uomo, boccaporti, coperchi, ecc.), in cui risulti materialmente possibile l’ingresso di persone”;
- l'allegato IV dell'81 al punto 2.1.8.2. prescrive che " Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni".
Insomma, come già detto, il 177 è semplicemente inutile.
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pat
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Pou parlè .... rileggi il mio intervento di poco fa.

Se non c'è sensore di presenza gas
Se la fuga gas è elevata, tanto che la ventilazione non diluisce la concentrazione

Allora bisogna applicare il decreto perchè devo verificare la concentrazione, chiudere la valvola, aspettare che la ventilazione faccia effetto ..... ecc, ecc.
Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le altre
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massimilianom
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io non esprimevo certezze o posizioni.

era solo un dubbio sull'applicazione del decreto ad aziende che si fanno lavori "in casa"  con proprio personale.

resto dell'idea che il titolo e campo di applicazione della norma non brillino per chiarezza;  ma per buonenso e grazie ai ragionamenti fatti nei post precedenti, mi sembra ragionevole che il decreto che si applichi in tutti i casi.

quindi, ricapitolando a mio uso e consumo di rspp aziendale, me ne frego della "qualificazione" , mi preoccupo di val rischi "ad hoc" , formazione e 30% esperto della squadra che fa lavori in spazi confinati.

simpatico il fatto che il decreto non prevede sanzioni;  ero concentrato sulla parte "operativa" del decreto e prima non lo avevo notato.
massimiliano
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Geppus
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massimilianom ha scritto:simpatico il fatto che il decreto non prevede sanzioni
Mi sa che bastano il 589 e il 590 cp.
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ursamaior
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Bond ha scritto:E' richiamato dallo stesso art. 66 con "... ambienti... caldaie e simili"
Quando si parla di caldaie si intende la possibilità che si entri proprio nella caldaia, non nel locale caldaie.
Diverso è il riferimento ad ambienti, ma ribadisco che una centrale termica non è da considerarsi un ambiente a rischio di inquinamento
SIC1945 ha scritto: Insomma, come già detto, il 177 è semplicemente inutile.
Ci andrei piano.
Credo che molti stiano scordando che questo è un decreto per la qualificazione delle imprese non un decreto che dice come si lavora negli spazi confinati.
[/quote]
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Bond
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massimilianom ha scritto:quindi, ricapitolando a mio uso e consumo di rspp aziendale, ... 30% esperto della squadra che fa lavori in spazi confinati.
Come RSPP del committente diciamo che me ne frego pure io
Come RSPP dell'appaltatore invece resto sempre in stand-by in attesa di delucidazioni ufficiali sul vero significato della forza lavoro

Parlando con Nofer al cell e leggendo qua e là sul web i vari articoli ed interpretazioni sul 177, mi è sorto un altro dubbio che, a quanto pare, è sorto solo a me; tutti gli altri, pare, lo abbiano dato per assodato

Riguarda il comma 1 dell'art. 3
Prima dell'accesso nei luoghi ... (omissis) ... devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente ... (omissis). L'attivita' di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.
Da più parti si intende che :
1) tale attività di informazione deve realizzata almeno un giorno prima dell'inizio dei lavori il che significa che interventi in giornata non sono più ammessi
2) tale attività di informazione deve durare almeno un giorno ossia che per un giorno interno il committente deve chiamare e tenere presso di se l'intero appaltatore
Sul punto 2 non concordo minimamente.
Da nessuna parte del 81 viene mai specificato quanto debba durare l'informazione.
Nemmeno nel Titolo IV specifica per quanto tempo il committente debba tenere presso di se l'impresa esecutrice per svolgere la riunione di coordinamento.
Tanto più che trattasi di informazione e non di formazione o addestramento.
L'informazione può essere svolta con una riunione ma non solo, anche con videocd, videochat, fascicoli informativi dettagliati e altro.
Non ha senso applicare la durata al concetto di informazione.
Il comma specifica chiaramente che il committente deve eseguire tale attività in un tempo adeguato per il trasferimento delle informazioni.
Deve farlo in modo che poi il DDL appaltatore abbia il tempo per:
- eseguire formazione ed addestramento (che può questa durare un giorno)
- pianificare i costi della sicurezza (acquisto di attrezzature, mezzi e DPI particolari)

Eppoi un giorno che significa?
8 ore lavorative?
24 ore ore ossia 3 giorni lavorativi?

Come al solito sarò la solita mosca bianca o pecora nera (anche se sono un lupacchiotto giallo-rosso) ma finchè non ci saranno versioni ufficiali resterò della mia idea

Ciaaa
Bond
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pat
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....in realtà ne hanno fatto menzione già in apertura del trhead  :smt006
Signore dammi la forza di cambiare le cose che posso modificare, la pazienza di accettare quelle che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le altre
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SIC1945
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Bond, varie volte si è parlato dell'info che deve durare almeno un giorno!
E visto che il DPR è già in vigore, si dovrebbe già fare.
Io penso di chiamare tutti coloro che dovranno attuare un certo intervento in spazio confinato, radunarli attorno ad un tavolo, spiegare le eventuali SDS delle sostanze che potrebbero esserci nello "spazio", la procedura da attuare, i DPI da utilizzare, il PEI e gli specifici interventi di emergenza. Verbalizzo che il TAL GIORNO ci siamo trovati, abbiamo discusso di ..., presenti Tizio e Caio; non specifico la durata.
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ursamaior
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SIC1945 ha scritto: Verbalizzo che il TAL GIORNO ci siamo trovati, abbiamo discusso di ..., presenti Tizio e Caio; non specifico la durata.
:smt005
Ahahah, bravo SIC1945, combattili con le loro stesse armi
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