Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Accordo Stato Regioni - Formazione lavoratori (1a parte)

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

Benvenuti nella nostra nuova community e buone discussioni a tutti!
Avatar utente
Giosmile
Messaggi: 1534
Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

X Gianbisv

Beh, a mio modesto avviso, la multa l'avrei cercata di fargliela uscire da quell'altro orifizio diverso dalla bocca a sto cretino di UPG... cioè, io non so tu cosa abbia fatto come formazione, ma  se è vero che addirittura fai un incontro formativo annuale con i lavoratori (cosa di non tutte le aziende!!!), se è vero che hai i registri con gli argomenti dei corsi espletati, se c'è scritto ANCHE "attrezzature", scusami ma quale corso per piallista va cianciando questo scienziato??? Mica parliamo di una gru, di un ponteggio, di un carrello elevatore o di una macchina complessa che necessità da sola di formazione specifica secondo art.73 comma 4??? Questo cretino dovrebbe sapere che il t.u. dice

Art.71 comma 7: Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;


Art. 73
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti  nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone



Atteso che una pialla manuale non è un'attrezzo che richiede chissà quali conoscenze particolari, non trovo da nessuna parte che per la pialla stessa occorreva una formazione specifica e da sola. La formazione ed informazione quindi poteva essere fatta congiuntamente alle altre strumentazioni di lavoro nel normale ciclo di formazione del lavoratore, ora che sia un unico attestato o diversi attestati, perchè applichi l'art.73 comma 1 e non l'art.71 comma 7 (o art.73 comma 4). SENNO' IL LEGISLATORE PERCHE' DOVEVA DISTINGUERE LE DUE COSE????

E direi menomale, perchè altrimenti se vale per la pialla, vale anche per il martello manuale, il cacciavite e la pinza... ti immagini un operaio edile? dovrebbe passare il primo anno di lavoro a... non lavorare... e ritornare a scuola!!!

Per me è venuto a battere cassa, cioè appartiene alla classe di UPG che non vengono a vedere la sicurezza reale, ma a trovare tutto il possibile e l'impossibile per multare... perchè sinceramente è la prima volta che sento che per una pialla si debba possedere un attestato di corso specifico... MA SIAMO MATTI???


Giosmile

P.S. ma stiamo parlando della pialla manuale, di quelle anche elettriche ma da banco??? Mica è una macchina piallatrice industriale di quelle grandi e complesse??? Perchè in questo caso il discorso cambia un tantino!
Avatar utente
birdofprey
Messaggi: 803
Iscritto il: 27 apr 2011 11:18

Gianbisv ha scritto:Personalmente consegno un foglio F/R con: dati azienda, organigramma, rischi specifici, sorveglianza sanitaria, DPI, diritti/doveri. Poi, a parte, qualche procedurina di lavoro (che contavo come formazione).
oltre a consegnare tutto e farti firmare la ricevuta io perderei qualche minuto exta ad illustrarlo per sommi capi: "qualcuno" potrebbe obiettare che con la sola firma il DL non assicura che il lavoratore abbia compreso il contenuto...
Avatar utente
Gianbisv
Messaggi: 118
Iscritto il: 15 mag 2008 19:21

La prima sanzione è stata fatta sull'art. 71 comma 3 all. VI punto dell'81.
La pialla è industriale.
Il verbale dice "Dall'analisi di quanto prodotto dalla ditta XX e tenuto conto di quanto dichiarato dall'infortunato in sede di accertamento si evidenzia come l'azienda non abbia provveduto a formare ed informare gli addetti all'utilizzo della pialla XX e nella fattispecie il lavoratore XX, in merito ai rischi specifici a cui gli stessi sono esposti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Artt. 36 e 37.
Alla mia proposta di fare ricorso, il cliente ha detto no. Non vuole rogne.
Non so cosa ha dichiarato il lavoratore.
Inoltre ho una sanzione art. 28 lett. a e b perchè non avrei provveduto a fare una scheda di valutazione approfondita su ogni macchina presente. Nel dettaglio ho omesso il problema dello spingitoio.

Per birdofprey: spiego tutti i documenti al DDL / RSPP che poi a sua volta spiegherà ai suoi lavoratori.
Avatar utente
Giosmile
Messaggi: 1534
Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

Beh, la cosa cambia.

Se è una macchina complessa, credo che rientri nella fattispecie di art.73 comma 4, quindi non mi sembra tanto errata la sanzione... io avevo intuito di quelle pialle manuali ed elettriche da banco, che sono acquistabili ovunque. Però ripeto, non conosco la formazione che hai svolto e gli argomenti, potrebbe essere che facendo formazione ogni anno tu abbia comunque inserito diversi argomenti legati alle attrezzature aziendali per un monte ore plausibile e quindi tentare il ricorso.

Per quanto attiene al resto, nel DVR devono essere valutati tutti i rischi. Quindi è ovvio che ci debba essere la sezione relativa alle strumentazioni e macchine. Proprio prima delle feste ho elaborato un DVR di un cliente che aveva 22 macchine totali, ho creato altrettante schede di valutazione rischi per singola macchina, con i rischi residui per quelle completamente a norma ed i rischi ulteriori per quelle che erano manchevoli di qualche RES o manutenzione specifica. Ci ho messo 2 settimane solo per questa sezione.

In genere, pensa te, anche per gli uffici, io inserisco schede rischi strumentazioni tra cui fax, telefono, fotocopiatrice, calcolatrice, temperini, armadi, scaffalature, scaletti, step, ecc. se li hanno il fornetto scaldavivande, il frigorifero, il microonde, la stufa elettrica, il condizionatore portatile, ecc., i VDT rientrano nella sezione specifica dei soli videoterminalisti se presenti.

Ogni scheda, ha oltre che l'elenco dei rischi e la loro valutazione (o rimandi ad altre sezioni, tipo per "rumore", ove applicabile, di solito scrivo "Secondo valutazione specifica"), le misure da adottare, la procedura da seguire PRIMA, DURANTE e DOPO, e ove ricorre la valutazione rischi per la manutenzione.

ci sono aziende poi ove valutare i rischi sulla macchina corrisponde a valutare appieno la mansione dell'operatore, in quanto magari questo lavora 8 ore sullo stesso macchinario...


Giosmile
Avatar utente
Geppus
Messaggi: 1444
Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

pat ha scritto:.... ma tanto ragazzi, non l'avete ancora capito ? , se succede l'infortunio tanto DL, Dirigente, Preposto e oramai è chiaro, RSPP se la prendono SEMPRE in quel posto.
Concordo al 100%. Il ragionamento da troglodita potrà sempre essere "c'è stato l'infortunio, evidentemente non hai fatto formazione sufficiente e/o adeguata, ergo ti sanziono".
Io sarei per tornare alla casella di partenza: via tutte le leggi, via tutte le carte, via tutte le figure; se qualcuno si infortuna, il DdL viene sanzionato e tanto. Punto.
Abbiamo bisogno di chiarezza, di capire le cose velocemente, di capirle per poi farle. Aumentare la burocrazia serve solo a chi ci campa (me compreso, naturalmente), non alla vera sicurezza dei lavoratori.
Ma forse far capire le cose alla gente non è la priorità di chi è ai posti di comando, quindi con questi accordi confusi hanno fatto un bellissimo lavoro.
O tempora, o mores!
Avatar utente
Carlo X
Messaggi: 279
Iscritto il: 25 ago 2009 12:31

Ho letto quanto scrive pat.
Condivido in modo assoluto.
Carlo
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3205
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

pat ha scritto:.... ma tanto ragazzi, non l'avete ancora capito ? , se succede l'infortunio tanto DL, Dirigente, Preposto e oramai è chiaro, RSPP se la prendono SEMPRE in quel posto
Non posso che confermare.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
Avatar utente
scibidau
Messaggi: 19
Iscritto il: 16 mag 2008 09:20
Località: bergamo

Domanda tendenziosa!!

I soggetti formatori possono,anzi, devono fare la formazione.....

Ma un povero RSPP con docenza professionale ultra-triennale comprovata, può fare
formazione in conto proprio (come RSPP esterno), o deve per forza mandare la "gente"

dal SOGGETTO FORMATORE?.

Insomma, se non passo attraverso i varo CPT, la mia foramazione da docente singolo,
non è valida??

Grazie per la risposta :smt006
Sono allegro...sono una Jena...
Sono sempre in sesta piena...
Avatar utente
Giosmile
Messaggi: 1534
Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

Cosa della premessa e del punto 1 dell'accordo non ti è chiaro?


Giosmile
Avatar utente
scibidau
Messaggi: 19
Iscritto il: 16 mag 2008 09:20
Località: bergamo

Giosmile ha scritto:Cosa della premessa e del punto 1 dell'accordo non ti è chiaro?


Giosmile
Mi spiego...
Sono RSPP esterno e anche formatore da più di tre anni.

Intendo essere sicuro se la mia personale formazione impartita a: Lavoratori,Dirigenti e Preposti,
è ancora sufficiente o devo "spedire" i miei clienti a completare il processo formativo dai "Soggetti Formatori"?

La formazione che svolgo  in azienda, col DDL, è sufficiente o deve essere fatta "in Collaborazione" coi CPT o comunque con i vari enti formatori?

Posso rilasciare attestati o devo farli validare dai Soggetti Formatori?

Grazie !! :smt006
Sono allegro...sono una Jena...
Sono sempre in sesta piena...
Bloccato

Torna a “Ambito generale”