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Linea vita si - linea vita no ?!

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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virtualman
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Iscritto il: 16 dic 2011 20:18
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Salve a tutti.

Vorrei porre un quesito circa un intervento da eseguirsi in un appartamento all'ultimo piano di un edificio di 3 piani, in toscana.
Trattasi di un intervento, tra le quali opere, che prevedrà anche la realizzazione di una terrazza a tasca.
Premetto che in questo lavoro ricopro la figura di CSP, CSE, progettista e DL delle strutture, progettista dell’ancoraggio della linea vita.

L’arch. DL della parte architettonica, che segue la pratica comunale, secondo Lei deve allegare alla SCIA l’elaborato tecnico della copertura? E’ un documento obbligatorio?
Occorre la linea vita?

Direi di si perché trattasi di lavori diversi dall’ordinaria manutenzione.

Mi viene chiesto di redigere anche l’elaborato tecnico della copertura, e quindi io anticipo al committente che probabilmente dovrà fornire l’intera copertura dell’edificio di una linea vita. Secondo Lei è corretto?

L’Arch., mandato dal committente in comune, mi comunica che secondo il tecnico comunale sarebbe sufficiente mettere in protezione la porzione di copertura oggetto di intervento. Possibile? Cioè?
Quindi se devo considerare la sola terrazza a tasca realizzata cosa dovrei prevedere, o meglio devo garantire a chi si troverà a transitare sulla copertura di non cascare nella terrazza a tasca (altezza max 2,4 m.) o devo garantire agli operatori che andranno ad eseguire la manutenzione della terrazza a tasca di operare in sicurezza ??

La prima ipotesi sarebbe come mettere in sicurezza quasi tutta la copertura, in quanto l’antennista che mi sale in copertura (copertura non provvista di linea vita) dovrebbe essere dotato di una vera e propria linea vita per muoversi in sicurezza attorno alla terrazza a tasca (o di un parapetto!!);

La seconda ipotesi va interpretata. Se la manutenzione dico che viene fatta dalla terrazza a tasca, non avrei bisogno di nessun dispositivo in quanto l’operatore è protetto dai parapetti della terrazza stessa, se invece dico che eventualmente, per manutentare le tegole tutto attorno alla terrazza, l’operatore, con una scala, sale sulla copertura, allora potrebbero essere sufficienti 4 punti di ancoraggio ai 4 angoli della terrazza (o forse di più se seguo le indicazioni che gli ancoraggi puntuali devono essere messi ad una distanza minore di 1,5 m.) con cordino di 2 metri e l’operatore sarebbe in caduta totalmente prevenuta.

Mi scuso moltissimo se mi sono dilungato, ma diversamente non avrei potuto spiegare bene la situazione.

Grazie a tutti
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michi
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Iscritto il: 15 mag 2010 11:32
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salve, per gli adempimenti in fase di deposito del progetto edilizio tramite SCIA, consulta in particolare la Legge Regione Toscana n. 1/05 così come modificata dalla L.R. n. 40 del 5/08/2011, ovvero:

Art. 82 Disposizioni generali
comma 13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l'applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
14. La mancata previsione delle misure di cui al comma 13 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l’efficacia della SCIA di cui all’articolo 84.
15. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14. Tali norme sono direttamente applicabili anche in caso di mancato adeguamento e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali.


Riguardo, poi, al sistema da porre in opera, che non obbligatoriamente dovrà essere una linea vita, consulta anche il D.P.G.R. del 23/11/2005 n. 62/R.

Può anche esserti utile visitare il sito copertura.sicura della regione Toscana.

saluti, Michela
Michi
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virtualman
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Iscritto il: 16 dic 2011 20:18
Località: FIRENZE

Grazie Michi,

avevo già guardato la normativa ma i dubbi che ho esposto mi rimangono ugualmente.

Credo che il mio caso sia molto banale e sicuramente chi ha esperienze in merito può consigliarmi su una corretta interpretazione della norma.

Quindi attendo fiducioso dei chiarimenti..  :smt006
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QUADRATO
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In veneto, regione che copia incolla regolamenti delle regione toscana, funziona di prassi in questo modo.
La messa in sicurezza contro la possibile caduta dall'alto va fatta solamente delle aree oggetto di intervento.

Nel tuo caso ricavare una terrazza all'interno di una copertura significa aumentare il rischio di caduta dall'alto per chi lavorerà sopra la copertura esistente, rendendo necessaria la messa in sicurezza della parte oggetto dell'intervento.

é ovvio che chi è all'interno della terrazza si troverà privo di rischio di caduta dall'alto, ma chi lavora sopra la copertura esistente avrà maggio rischio rispetto a prima.

Con questa idea di fondo credo sia necessario prevedere la messa in sicurezza contro le cadute dall'alto della porzione di copertura esistente.

il tuo è un intervento alquanto particolare.

Riportando esempi di ampliamenti (piano casa) il Comune richiedeva la messa in sicurezza della copertura in progetto, non quella esistente.

nel tuo caso si fa molta difficoltà nel distinguere esistente da progetto in quanto la copertura esistente viene medoficata e quindi riprogettata e va per l'appunto presa in considerazione nel suo complesso.

altro esempio, posa di pannelli fotovoltaici su copertura a sud, è necessario prevdere una lineavita in copertura e ganci anche sulla falda rivolta a nord in quanto la copertura è oggetto di intervento e si necessità la completa messa in sicurezza della stessa.
so di non sapere (Socrate)
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michi
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mi scuso se ti ho dato risposte banali ai tuoi quesiti, anche se analizzando la normativa dovresti comunque trovare risposte non interpretabili.
L’arch. DL della parte architettonica, che segue la pratica comunale, secondo Lei deve allegare alla SCIA l’elaborato tecnico della copertura? E’ un documento obbligatorio?
si, deve essere redatto dal CSP (laddove previsto, come nel tuo caso) e depositato in allegato agli altri elaborati che fanno parte della SCIA; la sua assenza impedisce, come detto e facendo riferimento alla LR 1/05 e s.m., che la SCIA abbia efficacia (se non allegato, il comune richiederà l'integrazione sospendendo l'efficacia della pratica già avviata e che riacquisterà efficacia solo a seguito del deposito dell'elaborato).
L’Arch., mandato dal committente in comune, mi comunica che secondo il tecnico comunale sarebbe sufficiente mettere in protezione la porzione di copertura oggetto di intervento. Possibile? Cioè?
si, è possibile che norme comunali indichino che, nell'elaborazione di progetti edilizi su porzioni di coperture, sia sufficiente intervenire solo sulla parte relativa all'intervento (che immagino sia la falda interessata dalla realizzazione della terrazza a tasca).
Michi
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QUADRATO
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scusa Michi, ma dove cè scritto che l'elaborato compete al CSP? Ricordo che il CSP può non essere iscritto all'albo, Può non essere Geometra, Architetto o Ingegnere, abilitato alla progettazione.

credo comunque che possa avere cognizione maggiore di un progettista abilitato ma che si trova per la prima volta a redigere questa relazione con progetto allegato.

Resta comunque onere del Progettista e del DL la progettazione e la verifica di corretta installazione delle linee vita, parapetti ecc.. che rimarranno fissi in copertura.
so di non sapere (Socrate)
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michi
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perché, se non sbaglio, l'elaborato tecnico della copertura è un documento allegato al Fascicolo dell'Opera, che viene "predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza".
virtulman, inoltre, come da messaggio iniziale, riveste in questo cantiere le figure di CSP, CSE, progettista strutturale e DL strutturali, infine proprio progettista della linea vita.
mi sembra dunque chiaro che, insieme agli elaborati grafici progettuali della SCIA, debba essere consegnato in comune anche l'elaborato della copertura redatto in questa prima fase, per l'appunto "progettuale", proprio dal CSP.
saluti
Michi
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Geppus
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Concordo con Quadrato, al di là del caso specifico. "A cura del" non vuole dire "dal". Il CSP deve fare in modo che l'elaborato ci sia, poi chi lo redige è questione di competenze e di accordi contrattuali.
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michi
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aggiungo, inoltre, e dato che siamo in reg. Toscana:

DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R:
Art. 5 Elaborato tecnico della copertura
1.  L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 4 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il progettista dell’intervento.
Michi
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Geppus
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:12

Ennesimo caso di legge regionale che peggiora una legge nazionale già ingarbugliata di suo.
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