I carrelli che ho visto io non hanno alcun dispositivo di trattenuta ma vorrei capire perché non lo montano. Non credo che la velocità ridotta (meno di 10 km/h) possa essere il discriminante.
La EN 1726-1 recita al punto 5.7.8 (la norma suddetta è ancora applicabile anche se non è armonizzata)
La frase iniziale è poco chiara, ovvero quei due "sia" mi disturbano.5.7.8 Dispositivo di trattenuta dell’operatore
I carrelli elevatori con forche a sbalzo (vedere ISO 5053:1987, punto 3.1.3.1.1), i carrelli fuoristrada (vedere ISO 5053:1987, punto 3.1.3.1.8), sia i carrelli con operatore seduto con posto di guida non elevabile rivolto frontalmente, sia i carrelli a presa laterale, solo unilaterale, (vedere ISO 5053:1987, punto 3.1.3.1.7) devono avere un dispositivo di ritenuta. Quando è utilizzata una cintura di sicurezza come dispositivo di ritenuta, la cintura di sicurezza deve soddisfare i requisiti dell'appendice O.
Tale dispositivo non deve limitare eccessivamente le manovre per l'uso del carrello, per esempio l'accesso, l'uscita, il movimento e/o la visibilità dell'operatore. Sul carrello deve essere fornito un mezzo, o un’indicazione sull'azione da compiere in caso di ribaltamento, per minimizzare il rischio residuo associato all'impatto della testa dell'operatore contro una superficie solida (vedere punto 7.3.3.6) e tale mezzo o indicazione deve essere descritto nel manuale di istruzioni.
Si sta dicendo che quei 4 tipi di carrelli devono avere il dispositivo di trattenuta?
Ho cercato la traduzione in inglese ma non l'ho trovata (dal sito uni c'è solo in italiano).
Qualcuno ha già affrontato il quesito?
Grazie.