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Limiti di utilizzo (non tecnici) della linea vita

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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emipi
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Iscritto il: 16 feb 2010 09:17
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buongiorno, parlando con tecnici del settore, mi son sentito dire che le linee vita possono essere utilizzate solo per fare sopralluoghi, indagini conoscitive, ispezioni, ma non per fare attività quali per esempio la pulizia del tetto o simili.

a me suona nuova e anche un pò, se vogliamo, poco sensata, e non ho trovato nulla di questo, ho letto anche le linee guida sul sito lavoro.gov.it non trovando tali disposizioni però

tra l'altro le disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dll'alto 119 del 14/01/2009_Lombardia recita
punto 4
manufatti richiesti per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza

se qualcuno ha qualche indicazione in merito...
grazie
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QUADRATO
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Iscritto il: 13 lug 2010 08:50
Località: BL-TV-VE

l'unico riferimento che posso darti è comunque sempre lo stesso il D. Lgs 81/2008, nel quale si evince che il Datore di lavoro nella sua organizzazione di impresa deve sempre e comunque preferire il DPC ai DPI, ovvero i dispositivi di protezione collettiva,(ponti, parapetti, ponteggi, piani orizzontali) ai dispositivi di protezione individuali (imbracatura, dissipatore cordino, elmetto scarpe ecc ecc.)

quindi partendo da questo presupposto, se il lavoro di manutenzione è molto esteso è facilmente pensabile che lavorare solo con dispositivi protettivi (DPI) e non Preventivi (DPC) possa essere controproducente sia per i lavoratori che per il datore di lavoro e preposti a seguito.

In caso di infortunio quindi si andrà a vedere se realmente il daotre di lavoro ha messo in atto tutto ciò che poteva per ridurre al minimo i rischi.

Con questo non sta scritto da nessuna parte che una manutenzione non possa essere fatta utilizzando ganci e linee vita.

i riferimenti sono l'art 111 e il 115 del D. Lgs 81/2008
Ciao
so di non sapere (Socrate)
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emipi
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Iscritto il: 16 feb 2010 09:17
Località: PAVIA PROVINCIA

grazie. infatti
no gli eventuali interventi sarebbero quelli di pulizia delle gronde o sui pannelli solari, cose di questo tipo, quindi occasionali
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Fil
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Iscritto il: 13 feb 2011 20:42

La butto li...in Trentino esiste una legge (di parecchi ani fa) "Parolari" dal nome del proponente e firmatario, che obbliga appunto gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione a installare linea vita sulla copertura ed accessi sicuri per arrivare al tetto.

Quindi che faccio...quanto chiamo il lattoniere faccio installare il parapetto?
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QUADRATO
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Iscritto il: 13 lug 2010 08:50
Località: BL-TV-VE

Fil, i regolamenti regionali si stanno estendendo.. in veneto dal 2009 in Toscana da ancor prima.

le linee vita e sistemi di protezione e prevenzione fissi per lavorazioni in quota sono da prevdere ormai obbligatoriamente per tutti i lavori soggetti a PDC e DIA.

la manutenzione ordinaria non è contemplata in ciò.

Ogni lattoniere deve comunque ricordarsi del 115 del D. Lgs 81/2008.. tu te lo ricordi?
so di non sapere (Socrate)
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eziosav
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Iscritto il: 08 nov 2006 11:52
Località: Torino

ciao quadrato cial fil

non esiste alcuna chiara indicazione che possa autorizzare
l'uso degli ancoraggi in sostituzione dei DPC
salvo l'impossibiulità di installare i DPC (usando gli ancoraggi anticaduta ) :smt040

ma, usando il buon senso  :smt024
penso si possa dare delle indicazioni di "corretta prassi" in questo modo

se si tratta di lavoro di manutenzione leggera ( poche ore / operaio ) nessuno avrà nulla a ridire
se per la protezione dei lavoratori verrà usato uno o più ancoraggi fissi o mobili

se si tratta di lavoro di manutenzione impegnativa ( molte ore / operaio ) l'unica discriminante
potrebbe (verbo al condizionale) essere quella di valutare se sia più rischioso montare
dei DPC ( che in ogni caso presumono la presenza e l'utilizzo di DPI anticaduta)
per poter poi lavorare senza essere collegati agli ancoraggi

in caso di manutenzione straordinaria assolutamente DPC ( parapetti vari di ogni tipo e dimensione, montati usando gli ancoraggi esistenti )

da cui
se non esistono ancoraggi
come si protegge chi monta i parapetti ? :smt040

coso 81 Art 115

quindi
ancoraggi e linee vita sempre montati

si usano per i piccoli lavori
o per montare i parapetti  in caso di lavori più lunghi

NON si usano in 10  persone per lavori di due settimane per rifare un tetto
dopo 20 minuti i 10 dispositivi anticaduta sono aggrovigliati tra di loro e di fatto
sono inutili

stiamo parlando di ancoraggi da usare per le FUTURE MANUTENZIONI
non per i FUTURI RIFACIMENTI DELLE COPRTURE

buon lavoro
eziosavojni
la vita è fragile te ne accorgerai dopo
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