Ciao a tutti,
volevo gentilmente discutere con voi di un incarico da RSPP e della possibilità che la mia nomina possa essere respinta:
oltra alla laurea in Ingegneria, sono in possesso di corso 494 e 818,
e un master di 200 ore in sicurezza e salute nei luoghi di lavoro frequentato nel 2004
presso un privato con la collaborazione di un ordine professionale.
Leggendo il decreto "RSPP" sembra che io non possa assumere il ruolo.
Lo so che ne avete già discusso altre volte, però volevo conoscere il vostro parere
sulla mia situazione e magari avere un consiglio su come procedere per questa
grande occassione.
Ciao e grazie
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
incarico RSPP
Non vorrei ricordare male; mi pare che il corso conforme al DM 16/01/97, in periodo transitorio, deve essere realizzato da un'ente accreditato.
Ciao
Marzio
Ciao
Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
dai un'occhiata a questo
QUESITO 626/94 SULLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE L'ATTIVITA' DI RSPP DOPO IL D. LGS. 195/03.
SONO INGEGNERE E LAVORO PER UN AZIENDA CHE MI HA FATTO FARE DUE CORSI DI FORMAZIONE UNO PER RSPP DI 32 ORE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL 195/2003 E UNO SULLA 494/96 TUTTE E DUE TENUTI DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO. VOLEVO SAPERE SE I NUOVI CORSI DI FORMAZIONE INDICATI DAL D. LGS. 195/2003 SONO STATI ATTIVATI E SE CON I TITOLI CHE HO POSSO TUTTA ORA ESERCITARE LA FUNZIONE DI RSPP ESTERNO.
Risposta
Il Decreto sulla formazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 195/2003 che dovrà regolamentare i corsi specifici adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte, non è stato ancora emanato. L'iter dell'approvazione è ancora al parere della Conferenza Stato Regioni che, in base allo stesso decreto legislativo, dovrà fornire gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi medesimi. Di tale decreto per ora è nota solo la bozza di un accordo raggiunto fra alcuni rappresentanti del Governo e degli Assessorati regionali alla sanità e che è possibile consultare leggendo la home page di questo stesso sito web.
Fino alla istituzione di tali corsi di formazione vige la norma transitoria di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003 in base alla quale possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che (comma 1) dimostrino di aver svolto l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (13 agosto 2003) e quindi almeno dal 14 febbraio 2003 nonché coloro che (comma 2), in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni e che siano rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero della sanità 16 gennaio 1997 che ha regolamentato i corsi di formazione (durata minima di 16 ore) destinati ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Resta fermo che sia gli uni, coloro che hanno una esperienza di almeno 6 mesi, che gli altri, coloro che muniti di diploma di istruzione secondaria superiore hanno svolto attività inferiore ai 6 mesi o non l'hanno svolta per niente, dovranno frequentare i corsi specifici ex D. Lgs. n. 195/94 e relativi alla natura dei rischi ed al tipo di attività da svolgere.
Non viene precisato da chi ha fatto il quesito se l'Azienda per la quale lavora lo abbia nominato RSPP e se presso la stessa svolgesse e avesse svolto al 13 agosto 2003 l'attività relativa né viene indicato da quando la svolgesse. Comunque, in risposta al quesito formulato, si è del parere che, anche se l'interessato non dovesse rientrare nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 3 (attività di RSPP negli ultimi sei mesi prima del 13/8/2003) ricorrano pur tuttavia nel caso prospettato le ipotesi del comma 2 dello stesso articolo dato che, secondo quanto affermato da chi pone la domanda, lo stesso è in possesso della laurea in ingegneria e che ha frequentato, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003, un corso di 32 ore per RSPP ed un corso di 120 ore per coordinatori presso un organismo riconosciuto. In tal caso, presumendo che ci siano i requisiti dei soggetti formatori, è sufficiente solo munirsi di una dichiarazione rilasciata da uno degli enti che hanno organizzato i corsi che ha frequentato nella quale venga attestato, nel rispetto del D. Lgs. n. 195/2003, che l'ente stesso sia riconosciuto idoneo dalla regione e che il corso di formazione in argomento avesse avuto i contenuti minimi di cui al Decreto 16/1/1997.
In entrambi i casi l'interessato dovrà comunque frequentare i citati corsi specifici che saranno istituiti ai sensi del D. Lgs. n. 195/94 e, secondo le indicazioni fornite dall'accordo raggiunto fra i rappresentati del Governo e degli Assessorati regionali alla sanità sopra menzionato, salvo modifiche apportate prima dell'approvazione, potrà usufruire dell'esonero della frequenza del corso base di cui al Modulo A. Solo nel caso in cui l'interessato attesti di avere svolto l'attività di RSPP per più di tre anni, compreso l'ultimo semestre prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/03 (13 agosto 2003), potrà usufruire in più della riduzione del 50% delle ore di frequenza per il Modulo B ma solo per il macrosettore ATECO cui appartiene l'azienda presso la quale ha svolto la propria attività di RSPP.
Segnalo a Crocket che con il link che aveva messo (e che ho sostituito) ha fatto una pubblicita' indiretta ad un sito privato e questo e' vietato dalle regole auree che invito NUOVAMENTE A STUDIARE:
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Saluti
Mod
QUESITO 626/94 SULLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE L'ATTIVITA' DI RSPP DOPO IL D. LGS. 195/03.
SONO INGEGNERE E LAVORO PER UN AZIENDA CHE MI HA FATTO FARE DUE CORSI DI FORMAZIONE UNO PER RSPP DI 32 ORE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL 195/2003 E UNO SULLA 494/96 TUTTE E DUE TENUTI DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO. VOLEVO SAPERE SE I NUOVI CORSI DI FORMAZIONE INDICATI DAL D. LGS. 195/2003 SONO STATI ATTIVATI E SE CON I TITOLI CHE HO POSSO TUTTA ORA ESERCITARE LA FUNZIONE DI RSPP ESTERNO.
Risposta
Il Decreto sulla formazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 195/2003 che dovrà regolamentare i corsi specifici adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte, non è stato ancora emanato. L'iter dell'approvazione è ancora al parere della Conferenza Stato Regioni che, in base allo stesso decreto legislativo, dovrà fornire gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi medesimi. Di tale decreto per ora è nota solo la bozza di un accordo raggiunto fra alcuni rappresentanti del Governo e degli Assessorati regionali alla sanità e che è possibile consultare leggendo la home page di questo stesso sito web.
Fino alla istituzione di tali corsi di formazione vige la norma transitoria di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003 in base alla quale possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che (comma 1) dimostrino di aver svolto l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (13 agosto 2003) e quindi almeno dal 14 febbraio 2003 nonché coloro che (comma 2), in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni e che siano rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero della sanità 16 gennaio 1997 che ha regolamentato i corsi di formazione (durata minima di 16 ore) destinati ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Resta fermo che sia gli uni, coloro che hanno una esperienza di almeno 6 mesi, che gli altri, coloro che muniti di diploma di istruzione secondaria superiore hanno svolto attività inferiore ai 6 mesi o non l'hanno svolta per niente, dovranno frequentare i corsi specifici ex D. Lgs. n. 195/94 e relativi alla natura dei rischi ed al tipo di attività da svolgere.
Non viene precisato da chi ha fatto il quesito se l'Azienda per la quale lavora lo abbia nominato RSPP e se presso la stessa svolgesse e avesse svolto al 13 agosto 2003 l'attività relativa né viene indicato da quando la svolgesse. Comunque, in risposta al quesito formulato, si è del parere che, anche se l'interessato non dovesse rientrare nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 3 (attività di RSPP negli ultimi sei mesi prima del 13/8/2003) ricorrano pur tuttavia nel caso prospettato le ipotesi del comma 2 dello stesso articolo dato che, secondo quanto affermato da chi pone la domanda, lo stesso è in possesso della laurea in ingegneria e che ha frequentato, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003, un corso di 32 ore per RSPP ed un corso di 120 ore per coordinatori presso un organismo riconosciuto. In tal caso, presumendo che ci siano i requisiti dei soggetti formatori, è sufficiente solo munirsi di una dichiarazione rilasciata da uno degli enti che hanno organizzato i corsi che ha frequentato nella quale venga attestato, nel rispetto del D. Lgs. n. 195/2003, che l'ente stesso sia riconosciuto idoneo dalla regione e che il corso di formazione in argomento avesse avuto i contenuti minimi di cui al Decreto 16/1/1997.
In entrambi i casi l'interessato dovrà comunque frequentare i citati corsi specifici che saranno istituiti ai sensi del D. Lgs. n. 195/94 e, secondo le indicazioni fornite dall'accordo raggiunto fra i rappresentati del Governo e degli Assessorati regionali alla sanità sopra menzionato, salvo modifiche apportate prima dell'approvazione, potrà usufruire dell'esonero della frequenza del corso base di cui al Modulo A. Solo nel caso in cui l'interessato attesti di avere svolto l'attività di RSPP per più di tre anni, compreso l'ultimo semestre prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/03 (13 agosto 2003), potrà usufruire in più della riduzione del 50% delle ore di frequenza per il Modulo B ma solo per il macrosettore ATECO cui appartiene l'azienda presso la quale ha svolto la propria attività di RSPP.
Segnalo a Crocket che con il link che aveva messo (e che ho sostituito) ha fatto una pubblicita' indiretta ad un sito privato e questo e' vietato dalle regole auree che invito NUOVAMENTE A STUDIARE:
http://www.sicurezzaonline.it/forum_reg_auree.htm
Saluti
Mod
Grazie!!
il link è molto completo...
comunque il corso di 200 ore frequentato nel gennaio 2004 e di cui ho l'attestato,
era stato istituito proprio in base alle nuove esigenze.
Certo questo non è dimostrabile se non esibendo il programma del corso stesso( se ce l'ho ancora).
Comunque se all'ispettorato e asl dovesse arrivare la mia nomina con i seguenti allegati:
Corso 818+Corso 494+attestato master di 200 ore, non penso possano respingere
la mia nomina e accettarne magari una con un corso di 16 ore!
Che ne dite?
Ciao e grazie ancora!!!
il link è molto completo...
comunque il corso di 200 ore frequentato nel gennaio 2004 e di cui ho l'attestato,
era stato istituito proprio in base alle nuove esigenze.
Certo questo non è dimostrabile se non esibendo il programma del corso stesso( se ce l'ho ancora).
Comunque se all'ispettorato e asl dovesse arrivare la mia nomina con i seguenti allegati:
Corso 818+Corso 494+attestato master di 200 ore, non penso possano respingere
la mia nomina e accettarne magari una con un corso di 16 ore!
Che ne dite?
Ciao e grazie ancora!!!