Ciao a tutti
A distanza di tempo e dopo aver ascoltato le argomentazioni presenti in questa discussione ho mutato in parte le mie convinzioni.
Nei prossimi giorni dovrò presentare una serie di slide sulla mia attività professionale nei Cantieri delle Grandi Opere Infrastrutturali ed ho rielaborato alcune informazioni. Per la precisione ora concordo completamente con quanto esposto da Carlo X, ovvero una Benna mordente motorizzata si sostituisce al gancio e diviene lei l'elemento di presa. Così, non sollevando una "unità di carico" trasforma, di fatto, una Macchina per il sollevamento in un Escavatore.
La Benna mordente motorizzata modifica la funzionalità della macchina.
Saluti
Marco
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Accessori di sollevamento
Ciao a tutti
Allora:
Di seguito riporto il testo della seconda Relazione che ho inviato all'Ingegnere.
Relazione - Interpretazione univoca dell’articolo 2, comma 2, lettera d), della Direttiva 2006/42/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio
1 - Premessa
E’ evidente che c’è una certa discrepanza tra il testo dell’articolo 2, comma 2, lettera d), della Direttiva 2006/42/CE - Direttiva Macchine, e quanto è stato poi interpretato dai Produttori ed addetti ai lavori.
La Direttiva 2006/42/CE in lingua Inglese riporta il seguente testo:
“Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006
Article 2 - Definitions
d) ‘lifting accessory’ means a component or equipment not attached to the lifting machinery, allowing …”.
La Direttiva 2006/42/CE in lingua Francese riporta il seguente testo:
“Directive 2006/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 Mai 2006
Article 2 - Définitions
d) ‘accessoire de levage’: composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant ...”.
Nel testo della Direttiva 2006/42/CE non è presente la definizione di “Lifting machinery”, “Machine de levage”, oppure in lingua italiana di “Macchina per il sollevamento”.
Nonostante ciò è pacificamente accettato che la “Macchina per il sollevamento” è un insieme che parte dalle ruote o appoggi di base della macchina ed arriva all’elemento di presa, intendendo compreso l’elemento di presa stesso.
La Macchina per il sollevamento può finire con un elemento di presa a bozzello con gancio, un gancio, una traversa, un golfare o una redancia. In tali casi il bozzello con gancio, il gancio, la traversa, la redancia, il golfare, non sono distinti dalla “Macchina per il sollevamento” ma sono inclusi nella “Macchina per il sollevamento”; in altre parole ne sono parte integrante.
Un elemento di presa a bozzello con gancio, un gancio, una traversa, una redancia oppure un golfare incluso nella Macchina per il sollevamento non è di per se un “Accessorio di sollevamento” e deve essere inserito nel fascicolo tecnico ed oggetto di valutazione perché appartenente all’insieme “Macchina per il sollevamento”.
Al punto 4.1.1. lettera a), dell’Allegato I alla Direttiva 2006/42/CE è riportata la definizione di “Operazione di sollevamento” che consiste nello “spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello”.
Oltre a ciò, si deve considerare l’interpretazione del termine “carico” nelle operazioni di sollevamento che, nella Guida al confronto fra la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) e la Direttiva 98/37/CE, dell’ex Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, è riferito alle sole “unità di carico” escludendo, quindi, che con il termine “carico” contenuto nella definizione di accessorio per il sollevamento si possano intendere “materiali incoerenti o fluidi che non siano contenuti in modo tale da formare una o più unità da movimentare” (commento al punto 4.1.1).
Nell’immagine seguente presa in Cantiere si può osservare come la Benna mordente motorizzata sia, contemporaneamente, fissata al gancio da una coppia di tiranti a catena, e fisicamente collegata alla Macchina per il sollevamento tramite un collegamento elettrico in cavo.
2 - La distorsione non accettabile sul piano del Diritto
Se la definizione di “Accessori di sollevamento” fosse:
- componenti o attrezzature che consentono la presa del carico, disposti tra la Macchina per il sollevamento ed il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente;
non si avrebbe nessuna difficoltà a riconoscere che quanto posizionato o attaccato all’elemento di presa per consentire la presa dell’unità di carico rientri nella definizione di “Accessorio di sollevamento”. Perché già quando il legislatore afferma che l’Accessorio di sollevamento è un oggetto “… disposto tra la Macchina ed il carico …” in realtà ha già stabilito in modo non equivoco che la Macchina per il sollevamento la intende nella sua interezza (ovvero completa dell’elemento di presa).
Fermo quanto detto sino ad ora, in realtà la definizione presente nell’articolo 2, comma 2, lettera d) della Direttiva 2006/42/CE in lingua italiana pone una ulteriore limitazione. Infatti la vera definizione di “Accessori di sollevamento” è la seguente:
- “componenti o attrezzature non collegate alle Macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente”.
Applicando il Diritto, non è coerente interpretare il passaggio che vede l’ulteriore condizione “… attrezzature non collegate alle Macchine per il sollevamento … “ come se ci fosse scritto “… attrezzature non facenti parte delle Macchine per il sollevamento …”. Questo per due ordini di motivi.
Il primo motivo è che il legislatore non avrebbe avuto necessità di ripetere all’interno della definizione l’affermazione che l’Accessorio di sollevamento non fa parte dell’insieme “Macchina per il sollevamento”, perché lo ha già detto chiaramente nel passaggio “… disposto tra la macchina ed il carico …”. E’ fuor di dubbio che stiamo parlando di un oggetto non incluso nell’insieme “Macchina per il sollevamento” per i motivi espressi sino ad ora. Quindi se così fosse si avrebbe solo una inutile ridondanza nella definizione.
Il secondo motivo osserva che, in realtà, il legislatore parla di “… attrezzature non collegate alle Macchine per il sollevamento … “, utilizzando il concetto di collegamento che è diverso dal concetto di inclusione.
Infatti con il verbo collegare generalmente si intende lo stabilire un qualche legame o una comunicazione fra due o più parti; mentre il concetto di facente parte significa incluso in un insieme chiuso, inserito, compreso in una serie, in un tutto (es. un computer può essere collegato alla rete telematica Internet e non farne parte).
Ergo, per il Diritto, non è sufficiente che l’Accessorio di sollevamento sia l’oggetto che consenta la presa del carico, che sia disposto tra la Macchina per il sollevamento nella sua interezza ed il carico, oppure sul carico stesso, oppure che sia destinato a divenire parte integrante dell’unità di carico e ad essere immesso sul mercato separatamente, ma è necessaria una ulteriore condizione: che non sia nemmeno collegato alla Macchina per il sollevamento. Intendendo con il termine “non collegato” un qualcosa di diverso dal concetto di non inclusione (non sia parte integrante).
Ad esempio: una generica attrezzatura di per se, per funzionare, potrebbe aver necessità di un collegamento con la Macchina per il sollevamento, perché l’Operatore a bordo della cabina di comando possa azionare l’attivazione/apertura e la disattivazione/chiusura dell’attrezzatura all’occorrenza, oppure perché presente uno strumento di misura. Inoltre l’attrezzatura potrebbe aver necessità di ricevere energia elettrica dalla Macchina per il sollevamento proprio con un collegamento elettrico. In questo esempio, posto che non si tratti di “materiali incoerenti o fluidi che non siano contenuti in modo tale da formare una o più unità da movimentare”, l’attrezzatura, pur consentendo la presa del carico ed essendo disposta tra la Macchina per il sollevamento ed il carico, secondo il testo presente nella Direttiva 2006/42/CE in lingua italiana non potrebbe comunque essere classificata come “Accessorio di sollevamento”, appunto perché verrebbe meno quella condizione di non-collegamento espressamente imposta.
3 – Ipotesi: Accessori non facenti parte
Premesso che l’attuale testo in lingua italiana dell’articolo 2, comma 2, lettera d) della Direttiva 2006/42/CE ha una sua logica e non è dato sapere l’origine dell’opinione diffusa tra gli addetti ai lavori che vorrebbe classificare come Accessorio di sollevamento qualunque attrezzatura o componente fissato sotto il gancio, probabilmente l’anomalia è nata per aver sintetizzato un concetto che andava invece espresso completamente. Bastava inserire la definizione di “Macchina per il sollevamento” all’interno dell’articolo 2, e l’espressione “... non collegate alle Macchine per il sollevamento ...” non sarebbe stata più necessaria nella definizione di “Accessori di sollevamento”.
A mio modo di vedere è evidente che il tradurre dall’inglese “… equipment not attached to the lifting machinery …”, oppure dal francese “… équipement non lié à la machine de levage ... ”, con l’espressione “… attrezzature non facenti parte delle Macchine per il sollevamento …” avrebbe generato meno incertezze, ammesso che l’intenzione del legislatore fosse stata quella di indicare la dispensa per gli accessori solo inclusi, e non anche semplicemente collegati alle Macchine per il sollevamento.
4 – Ipotesi: Accessori non collegati
Oltre all’ipotesi appena descritta, è plausibile anche che l’intenzione del legislatore fosse stata quella di non ammettere nell’insieme “Accessori di sollevamento” anche gli accessori solo collegati alle Macchine per il sollevamento. Poiché non è possibile eliminare a priori anche questa possibilità, escludendo la tesi della traduzione imprecisa si ha che la definizione riportata all’articolo 2, comma 2, lettera d) della Direttiva 2006/42/CE seppur corretta è stata generalmente mal interpretata.
5 – Attrezzatura realmente presente in Cantiere
Nell’immagine si può osservare come la Benna mordente motorizzata presente in Cantiere sia stata costruita per raccogliere e contenere terreno sciolto o materiali incoerenti. A fronte di ciò, per quanto in precedenza indicato, la Benna mordente motorizzata non compie una “Operazione di sollevamento” di una unità di carico. Implicitamente se ne deduce che la Benna mordente motorizzata diviene lei l’elemento di presa della macchina. Un elemento di presa che modifica sostanzialmente la funzionalità della macchina e la trasforma in un Escavatore.
Marco
Alcuni giorni fa ho ricevuto per e-mail la seguente risposta:
Ho finalmente trovato l'occasione per parlare dell'attrezzatura "benna mordente motorizzata" nel gruppo interministeriale per la sorveglianza del mercato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la conclusione è che l'attrezzatura riportata nella fotografia, ... è una attrezzatura intercambiabile. Questa attrezzatura non è un accessorio di sollevamento, in quanto per il suo funzionamento richiede un collegamento alla macchina per il sollevamento. Sotto questo aspetto presenta significative analogie anche con i polipi di presa materiale alla rinfusa (commercializzati, quando immessi separatamente sul mercato, come attrezzature intercambiabili).
La benna mordente da scavo motorizzata da applicare ad una gru costituisce attrezzatura intercambiabile che aggiunge alla macchina di sollevamento la funzione di scavo. Dall'immagine riportata nella relazione allegata, però, si stenta a riconoscerla pienamente come "benna mordente" utilizzabile per le classiche attività di scavo (la cosa più evidente è l'assenza dei denti), ma potrebbe apparire più simile ad un accessorio di sollevamento in quanto destinato al sollevamento/movimentazione di materiali sfusi. Tuttavia il fatto di essere un'attrezzatura "collegata" ad una macchina base (la gru), per aggiungervi una funzione non prevista, la colloca nel novero delle "attrezzature intercambiabili" (“b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;"); a maggior ragione, una benna mordente vera e propria ..., destinata alle attività di scavo, è un’attrezzatura intercambiabile.
Saluti
(Firma)
Tanto dovevo per correttezza.
Saluti
Marco
Allora:
Di seguito riporto il testo della seconda Relazione che ho inviato all'Ingegnere.
Relazione - Interpretazione univoca dell’articolo 2, comma 2, lettera d), della Direttiva 2006/42/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio
1 - Premessa
E’ evidente che c’è una certa discrepanza tra il testo dell’articolo 2, comma 2, lettera d), della Direttiva 2006/42/CE - Direttiva Macchine, e quanto è stato poi interpretato dai Produttori ed addetti ai lavori.
La Direttiva 2006/42/CE in lingua Inglese riporta il seguente testo:
“Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006
Article 2 - Definitions
d) ‘lifting accessory’ means a component or equipment not attached to the lifting machinery, allowing …”.
La Direttiva 2006/42/CE in lingua Francese riporta il seguente testo:
“Directive 2006/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 Mai 2006
Article 2 - Définitions
d) ‘accessoire de levage’: composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant ...”.
Nel testo della Direttiva 2006/42/CE non è presente la definizione di “Lifting machinery”, “Machine de levage”, oppure in lingua italiana di “Macchina per il sollevamento”.
Nonostante ciò è pacificamente accettato che la “Macchina per il sollevamento” è un insieme che parte dalle ruote o appoggi di base della macchina ed arriva all’elemento di presa, intendendo compreso l’elemento di presa stesso.
La Macchina per il sollevamento può finire con un elemento di presa a bozzello con gancio, un gancio, una traversa, un golfare o una redancia. In tali casi il bozzello con gancio, il gancio, la traversa, la redancia, il golfare, non sono distinti dalla “Macchina per il sollevamento” ma sono inclusi nella “Macchina per il sollevamento”; in altre parole ne sono parte integrante.
Un elemento di presa a bozzello con gancio, un gancio, una traversa, una redancia oppure un golfare incluso nella Macchina per il sollevamento non è di per se un “Accessorio di sollevamento” e deve essere inserito nel fascicolo tecnico ed oggetto di valutazione perché appartenente all’insieme “Macchina per il sollevamento”.
Al punto 4.1.1. lettera a), dell’Allegato I alla Direttiva 2006/42/CE è riportata la definizione di “Operazione di sollevamento” che consiste nello “spostamento di unità di carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello”.
Oltre a ciò, si deve considerare l’interpretazione del termine “carico” nelle operazioni di sollevamento che, nella Guida al confronto fra la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) e la Direttiva 98/37/CE, dell’ex Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, è riferito alle sole “unità di carico” escludendo, quindi, che con il termine “carico” contenuto nella definizione di accessorio per il sollevamento si possano intendere “materiali incoerenti o fluidi che non siano contenuti in modo tale da formare una o più unità da movimentare” (commento al punto 4.1.1).
Nell’immagine seguente presa in Cantiere si può osservare come la Benna mordente motorizzata sia, contemporaneamente, fissata al gancio da una coppia di tiranti a catena, e fisicamente collegata alla Macchina per il sollevamento tramite un collegamento elettrico in cavo.
2 - La distorsione non accettabile sul piano del Diritto
Se la definizione di “Accessori di sollevamento” fosse:
- componenti o attrezzature che consentono la presa del carico, disposti tra la Macchina per il sollevamento ed il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente;
non si avrebbe nessuna difficoltà a riconoscere che quanto posizionato o attaccato all’elemento di presa per consentire la presa dell’unità di carico rientri nella definizione di “Accessorio di sollevamento”. Perché già quando il legislatore afferma che l’Accessorio di sollevamento è un oggetto “… disposto tra la Macchina ed il carico …” in realtà ha già stabilito in modo non equivoco che la Macchina per il sollevamento la intende nella sua interezza (ovvero completa dell’elemento di presa).
Fermo quanto detto sino ad ora, in realtà la definizione presente nell’articolo 2, comma 2, lettera d) della Direttiva 2006/42/CE in lingua italiana pone una ulteriore limitazione. Infatti la vera definizione di “Accessori di sollevamento” è la seguente:
- “componenti o attrezzature non collegate alle Macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente”.
Applicando il Diritto, non è coerente interpretare il passaggio che vede l’ulteriore condizione “… attrezzature non collegate alle Macchine per il sollevamento … “ come se ci fosse scritto “… attrezzature non facenti parte delle Macchine per il sollevamento …”. Questo per due ordini di motivi.
Il primo motivo è che il legislatore non avrebbe avuto necessità di ripetere all’interno della definizione l’affermazione che l’Accessorio di sollevamento non fa parte dell’insieme “Macchina per il sollevamento”, perché lo ha già detto chiaramente nel passaggio “… disposto tra la macchina ed il carico …”. E’ fuor di dubbio che stiamo parlando di un oggetto non incluso nell’insieme “Macchina per il sollevamento” per i motivi espressi sino ad ora. Quindi se così fosse si avrebbe solo una inutile ridondanza nella definizione.
Il secondo motivo osserva che, in realtà, il legislatore parla di “… attrezzature non collegate alle Macchine per il sollevamento … “, utilizzando il concetto di collegamento che è diverso dal concetto di inclusione.
Infatti con il verbo collegare generalmente si intende lo stabilire un qualche legame o una comunicazione fra due o più parti; mentre il concetto di facente parte significa incluso in un insieme chiuso, inserito, compreso in una serie, in un tutto (es. un computer può essere collegato alla rete telematica Internet e non farne parte).
Ergo, per il Diritto, non è sufficiente che l’Accessorio di sollevamento sia l’oggetto che consenta la presa del carico, che sia disposto tra la Macchina per il sollevamento nella sua interezza ed il carico, oppure sul carico stesso, oppure che sia destinato a divenire parte integrante dell’unità di carico e ad essere immesso sul mercato separatamente, ma è necessaria una ulteriore condizione: che non sia nemmeno collegato alla Macchina per il sollevamento. Intendendo con il termine “non collegato” un qualcosa di diverso dal concetto di non inclusione (non sia parte integrante).
Ad esempio: una generica attrezzatura di per se, per funzionare, potrebbe aver necessità di un collegamento con la Macchina per il sollevamento, perché l’Operatore a bordo della cabina di comando possa azionare l’attivazione/apertura e la disattivazione/chiusura dell’attrezzatura all’occorrenza, oppure perché presente uno strumento di misura. Inoltre l’attrezzatura potrebbe aver necessità di ricevere energia elettrica dalla Macchina per il sollevamento proprio con un collegamento elettrico. In questo esempio, posto che non si tratti di “materiali incoerenti o fluidi che non siano contenuti in modo tale da formare una o più unità da movimentare”, l’attrezzatura, pur consentendo la presa del carico ed essendo disposta tra la Macchina per il sollevamento ed il carico, secondo il testo presente nella Direttiva 2006/42/CE in lingua italiana non potrebbe comunque essere classificata come “Accessorio di sollevamento”, appunto perché verrebbe meno quella condizione di non-collegamento espressamente imposta.
3 – Ipotesi: Accessori non facenti parte
Premesso che l’attuale testo in lingua italiana dell’articolo 2, comma 2, lettera d) della Direttiva 2006/42/CE ha una sua logica e non è dato sapere l’origine dell’opinione diffusa tra gli addetti ai lavori che vorrebbe classificare come Accessorio di sollevamento qualunque attrezzatura o componente fissato sotto il gancio, probabilmente l’anomalia è nata per aver sintetizzato un concetto che andava invece espresso completamente. Bastava inserire la definizione di “Macchina per il sollevamento” all’interno dell’articolo 2, e l’espressione “... non collegate alle Macchine per il sollevamento ...” non sarebbe stata più necessaria nella definizione di “Accessori di sollevamento”.
A mio modo di vedere è evidente che il tradurre dall’inglese “… equipment not attached to the lifting machinery …”, oppure dal francese “… équipement non lié à la machine de levage ... ”, con l’espressione “… attrezzature non facenti parte delle Macchine per il sollevamento …” avrebbe generato meno incertezze, ammesso che l’intenzione del legislatore fosse stata quella di indicare la dispensa per gli accessori solo inclusi, e non anche semplicemente collegati alle Macchine per il sollevamento.
4 – Ipotesi: Accessori non collegati
Oltre all’ipotesi appena descritta, è plausibile anche che l’intenzione del legislatore fosse stata quella di non ammettere nell’insieme “Accessori di sollevamento” anche gli accessori solo collegati alle Macchine per il sollevamento. Poiché non è possibile eliminare a priori anche questa possibilità, escludendo la tesi della traduzione imprecisa si ha che la definizione riportata all’articolo 2, comma 2, lettera d) della Direttiva 2006/42/CE seppur corretta è stata generalmente mal interpretata.
5 – Attrezzatura realmente presente in Cantiere
Nell’immagine si può osservare come la Benna mordente motorizzata presente in Cantiere sia stata costruita per raccogliere e contenere terreno sciolto o materiali incoerenti. A fronte di ciò, per quanto in precedenza indicato, la Benna mordente motorizzata non compie una “Operazione di sollevamento” di una unità di carico. Implicitamente se ne deduce che la Benna mordente motorizzata diviene lei l’elemento di presa della macchina. Un elemento di presa che modifica sostanzialmente la funzionalità della macchina e la trasforma in un Escavatore.
Marco
Alcuni giorni fa ho ricevuto per e-mail la seguente risposta:
Ho finalmente trovato l'occasione per parlare dell'attrezzatura "benna mordente motorizzata" nel gruppo interministeriale per la sorveglianza del mercato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la conclusione è che l'attrezzatura riportata nella fotografia, ... è una attrezzatura intercambiabile. Questa attrezzatura non è un accessorio di sollevamento, in quanto per il suo funzionamento richiede un collegamento alla macchina per il sollevamento. Sotto questo aspetto presenta significative analogie anche con i polipi di presa materiale alla rinfusa (commercializzati, quando immessi separatamente sul mercato, come attrezzature intercambiabili).
La benna mordente da scavo motorizzata da applicare ad una gru costituisce attrezzatura intercambiabile che aggiunge alla macchina di sollevamento la funzione di scavo. Dall'immagine riportata nella relazione allegata, però, si stenta a riconoscerla pienamente come "benna mordente" utilizzabile per le classiche attività di scavo (la cosa più evidente è l'assenza dei denti), ma potrebbe apparire più simile ad un accessorio di sollevamento in quanto destinato al sollevamento/movimentazione di materiali sfusi. Tuttavia il fatto di essere un'attrezzatura "collegata" ad una macchina base (la gru), per aggiungervi una funzione non prevista, la colloca nel novero delle "attrezzature intercambiabili" (“b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;"); a maggior ragione, una benna mordente vera e propria ..., destinata alle attività di scavo, è un’attrezzatura intercambiabile.
Saluti
(Firma)
Tanto dovevo per correttezza.
Saluti
Marco
A beh allora se lo dice il gruppo interministeriale del Ministero Sviluppo Economico che sicuramente conoscono la materia, chi sono io per contestare.
A proposito ma allora anche i jib (ad esempio) sono accessori intercambiabili su un carrello telescopico, visto che modifica la funzione di base della macchina, e quindi non è un accessorio di sollevamento.
Ho sbagliato tutto in questi anni a capire.
Ma se aggiunge una funzione non prevista dal costruttore o di marca diversa, o macchina base non CE allora devo rimarcare CE la gru?
A proposito ma allora anche i jib (ad esempio) sono accessori intercambiabili su un carrello telescopico, visto che modifica la funzione di base della macchina, e quindi non è un accessorio di sollevamento.
Ho sbagliato tutto in questi anni a capire.
Ma se aggiunge una funzione non prevista dal costruttore o di marca diversa, o macchina base non CE allora devo rimarcare CE la gru?
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
Grazie Marco, ottimo!
Il fatto del sollevamento associato a forze che da verticali possono avere anche componenti orizzontali ti potrebbe causare pericoli di ribaltamento non previsti, ad esempio.
Un saluto.
Direi di si visto che cambia lo scenario e potrebbe essere che ti trovi nuovi pericoli che inizialmente il fabbricante non aveva previsto.Ma se aggiunge una funzione non prevista dal costruttore o di marca diversa, o macchina base non CE allora devo rimarcare CE la gru?
Il fatto del sollevamento associato a forze che da verticali possono avere anche componenti orizzontali ti potrebbe causare pericoli di ribaltamento non previsti, ad esempio.
Un saluto.
"La progettazione è un'alchimia di esperienze, prove, calcoli ed errori. E' fondere insieme problemi di ingombri, resistenza, costi, efficienza, sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione"
grazie Gerod la mia era una domanda con risposta già conosciuta, era solo per esemplificare all'email di risposta a Marco, la quale, a mio parere, contiene diversi svarioni.
La mia risposta è sarcastica nei confronti di quel Ministero e con gli altri, o meglio con l'oligarchia di funzionari che vi campano, visto anche i disastri che stanno arrivando con il decreto verifiche di cui parliamo in altra discussione.
e :smt015
La mia risposta è sarcastica nei confronti di quel Ministero e con gli altri, o meglio con l'oligarchia di funzionari che vi campano, visto anche i disastri che stanno arrivando con il decreto verifiche di cui parliamo in altra discussione.
e :smt015
La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita (Forrest Gump)
Ciao Lorenzino
Perché non riassumi solo tecnicamente le tue perplessità o le tue riserve in un modo comprensibile anche ai meno esperti? Nessuno dice che al Ministero hanno la verità assoluta, però ora abbiamo il loro parere che, per quanto mi riguarda, potrebbe anche essere considerato autorevole e non definitivo.
Illustra con degli esempi il tuo punto di vista. Allega una foto di un Jib ...
Ciao
Marco
Perché non riassumi solo tecnicamente le tue perplessità o le tue riserve in un modo comprensibile anche ai meno esperti? Nessuno dice che al Ministero hanno la verità assoluta, però ora abbiamo il loro parere che, per quanto mi riguarda, potrebbe anche essere considerato autorevole e non definitivo.
Illustra con degli esempi il tuo punto di vista. Allega una foto di un Jib ...
Ciao
Marco
In realtà per ora abbiamo soltanto qualche cosa scritto in un forum, anche se autorevole non è nulla di ufficiale da poter presentare.Marco ha scritto:... Nessuno dice che al Ministero hanno la verità assoluta, però ora abbiamo il loro parere che, per quanto mi riguarda, potrebbe anche essere considerato autorevole e non definitivo...
Comunque, lasciando da parte considerazioni circa il ministero, da un punto di vista tecnico mi trovo un problema relativo alla verifica della conformità CE della benna.
Non essendo accessorio di sollevamento, non ho l'obbligo di applicare come coefficiente di prova statica il fattore 1.5, ma, se lo considero come macchina per il sollevamento, soltanto di 1.25 (Allegato I, punto 4.1.2.3 della direttiva).
Se poi le attrezzature intercambiabili non sono nemmeno macchine di sollevamento, allora non ho nemmeno da soddisfare tutti i requisiti dei punti 4 dell'Allegato I.
Quanto sopra relativamente agli obblighi del costruttore, poi per l'utilizzatore avere un margine di sicurezza sull'utilizzo di un'attrezzatura è una cosa completamente diversa dal fatto di non avere margini.
E' vero che la direttiva macchine ha come scopo la libera circolazione del prodotto macchina, ma un minimo di riguardo agli aspetti di sicurezza dovremmo mettercelo.
Sul fatto che quella benna poi non serva per scavare, ma per sollevare concordo con il ministero.
Sono solo le prime impressioni che mi vengono a tempo perso.
Ciao