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Inviato: 23 feb 2010 09:01
da manfro
ursamaior ha scritto:Tirata d'orecchio a Manfro che solo ora scopre l'art. 437 CP (il precursore insieme all'art. 451 della normativa prevenzionistica in italia)
OBIEZIONE Vostro onore: tendenziosa....
Avevo iniziato dicendo:
studiando qua e la, mi è tornato all'attenzione questo articolo del codice penale
ovvero sia sto rileggendo tutto e mi pareva strano che questo articolo non lo trovavo spesso in giro così come ad esempio il 2087 del C.C. e mi chiedevo perchè, ora me lo avete chiarito, grazie.
E la prossima volta che mi tiri le orecchie, pubblico su SOL la tua foto in costume
manfro
Inviato: 23 feb 2010 09:58
da Marco
... comunque Manfro l'interpretazione che ti ho riportato non deve essere considerata come la verità assoluta. E' una interpretazione. In Giurisprudenza la questione dell'applicabilità dell'articolo 437 Codice Penale è ancora aperta.
Ad esempio: Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I, n. 3280 del 14.03.1988 - Nella previsione legislativa del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro ex art. 437 Codice Penale è compreso anche il semplice infortunio per cui la norma si riferisce a qualunque apparecchiatura necessaria alle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero di lavoratori impiegati, per evitare infortuni sul lavoro, di cui possa risultare vittima anche una sola persona e non soltanto a quelle apparecchiature essenziali per evitare una grave situazione di pericolo.
Ma se devi fare lezione, è bene dare una informazione il più possibile coerente con l'attuale quadro legislativo in tema di infortuni sul lavoro.
Saluti
Marco