Ciao erx… :smt039
due scuse.
La prima riguarda la mia battuta, che tale era e tale sono sicuro tu l’abbia interpretata, sul capello e sull’accademia.
Era originata dallo stupore che un professionista bravo come te “nella pratica” andasse a “perdere tempo” (secondo me... ma guarda un po' cosa vado a pensare
) nel disquisire su cose che “sul posto” sarebbe stato capace di risolvere in un amen senza tanti problemi.
Nella situazione che hai descritto successivamente, invece, la cosa è diventata comprensibile anche se, vista la confidenza permettimi di dire che sarei dell’idea di allontanare i tirocinanti da queste disamine che li potrebbero condurre, in ambito lavorativo, a comportarsi più da “burocratosauri” invece che da Ispettori con la principale e apprezzata caratteristica di saper applicare le norme in modo intelligente.
Nel primo caso (lo sanno anche i muli che sono sfilati sabato e domenica con gli Alpini nella mia città) ci arrivano “tutti”… nel secondo, la mia personale esperienza mi dice che ci arrivano solamente in pochi… troppo pochi.
E la sicurezza sul lavoro ha un estremo bisogno che questi ultimi crescano nel numero fino a divenire predominanti rispetto ai primi.
La seconda scusa è quella relativa al fatto che nella mia precedente risposta è evidente che non sono stato chiaro fino in fondo generando, così, maggiore confusione.
Riprendo il mio precedente intervento nel quale non ho chiarito una cosa fondamentale.
Tutti quegli esempi che sono stati fatti, sono soggetti alle disposizioni del titolo IV se la loro applicazione rientra in un "
cantiere temporaneo o mobile".
Questa è la condizione essenziale per poter applicare il titolo IV… diversamente tutto quello che ho detto prima va a ramengo.
Nel mio precedente intervento, che si trattasse di lavori fatti in “cantiere” l’avevo dato per scontato ma la tua ultima domanda mi ha fatto comprendere che proprio così scontato non lo era affatto.
Vediamo se riusciamo a rimediare.
Dicevo prima che la condizione “sine qua non” per l’applicazione del titolo IV è rappresentata dal fatto che le lavorazioni vengano eseguite in un “
cantiere temporaneo o mobile”.
E, qui, le cose cominciano a complicarsi perché non si può procedere senza, prima, aver archiviato la definizione di “cantiere temporaneo o mobile”.
Per farlo dobbiamo partire dall’art. 88 del coso 81 laddove dice che il titolo IV contiene disposizioni specifiche per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili così come definiti dall’art. 89 comma 1 lett. a).
Quest’ultimo articolo (cosiddetto delle “definizioni”), alla lettera a) del comma 1, definisce il cantiere temporaneo o mobile è
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è stato riportato nell’ All. X del Decreto.
Questa definizione assume una duplice valenza interpretativa attraverso due aspetti:
il primo rappresenta la necessità di poter individuare esattamente il luogo (la “localizzazione”) di dove andranno a svolgersi i lavori; il secondo rappresenta la necessità che i lavori debbano essere funzionali al campo di applicazione del titolo IV.
Per definire un luogo “cantiere” è necessario che questo luogo contenga due caratteristiche: la “
localizzazione” e “l’
unicità” (intesa come unicità spaziale dei lavori o, altrimenti detta,
unicità del luogo insieme alla
identità-unicità dell’opera).
La prima deve avere la possibilità di individuare esattamente e in modo inequivocabile “l’area cantierabile” attraverso un luogo specifico e determinato al cui interno verranno svolti i lavori.
La seconda (unicità del luogo e identità-unicità dell’opera,
quest’ultima intesa come “opera” che possa definirsi unitaria) abbisogna che i lavori edili o di ingegneria civile vengano realizzati nello stesso luogo (o in aree spazialmente contigue che possano avere interazioni, anche non simultanee, fra loro) insieme con l’
unicità del committente (che l’art 89 definisce come quella figura per la quale “l’intera opera” viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della stessa)
E’ ovvio che se non vi è unicità del luogo non può esserci neppure un’opera unitaria.
Con le dovute eccezioni.
Si potrebbe avere un’unicità del luogo ma con diversi cantieri dovuti alla presenza di diversi committenti… (esecuzione di una lottizzazione…)
… e, ulteriormente con altrettante dovute eccezioni.
Si potrebbero avere diversi committenti con un’unicità del luogo ed avere un solo cantiere (realizzazione di villette a schiera di una cooperativa, ecc…)
Per avere, quindi, un unico cantiere, bisogna che insieme alla realizzazione dei lavori nello stesso luogo vi sia anche un unico committente.
La definizione di “cantiere temporaneo o mobile” dev’essere, quindi, valutata sia in termini di “localizzazione” che di “unicità” del cantiere stesso.
Quest’ultima (unicità) va considerata con una duplice valenza: la prima (oggettiva) è riferita al luogo dove si dovranno svolgere i lavori edili o di ingegneria civile e riferita all’opera da realizzare; la seconda (soggettiva) è, invece, riferita alla figura del committente.
Il MinLav, in merito al riconoscimento di un “cantiere”, è stato chiaro al punto 2 della sua circolare esplicativa (dell’allora 494) n. 41 del 18-03-97.
“Gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli All. I e II (dice appunto la circolare ministeriale riferendosi all’allora D.Lgs. 494) non solo l’unico elemento da considerare ai fini dell’individuazione del campo di applicazione (del 494), il quale discende invece da una lettura integrata fra i suddetti elenchi e i contenuti degli art. 1, commi 1, 2 e 2 comma 1 lett. “a” (sempre riferiti al 494… oggi si direbbe “art 1 comma 1 –il 2 è abrogato- e art. 89 comma 1 lett “a”). Pertanto le lavorazioni individuate nell’All. I (oggi All. X) e i lavori comportanti rischi particolari di cui all’ All. II (oggi All. XI) rientrano nel campo di applicazione solo nella ipotesi in cui si svolgono all’interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere”
Gli esempi che hai fatto, e che io avevo interpretato e dato per scontato come riferiti a lavori in cantiere, devono essere analizzati valutando se, questi lavori, debbano essere eseguiti in cantiere oppure al di fuori di questo.
Preso a se stante l’ultimo esempio che hai citato, ritengo (così a naso) che tu non sia nell’ambito di applicazione del titolo IV.
Sei nella circostanza in cui hai un Committente-Datore di Lavoro.
Quindi, se l’intervento di sostituzione delle lampade non rientra in un luogo che può essere definito “cantiere”, sei solamente nell’obbligo dell’applicazione dell’art. 26.
Ps: Quel che ho scritto non è certo il frutto delle mie capacità ma, solamente, il risultato dello studio su libri specialistici di settore scritti da un ex-PM, ora avvocato bolognese, di cui non posso fare il nome per il rispetto dovuto alle regole auree di SOL.
Era, però, doverosamente necessario precisarlo.
:smt039