Inviato: 24 giu 2010 19:13
Concordo pienamente con Catanga, infatti ho scritto che, come coordinatore, sono contrario e che devo valutare le interferenze con una semplice procedura. Propongo anch'io un esempio sintetico: consegna del calcestruzzo con autobetoniera (consegna pericolosa, per me):
a) Ricevimento (chiamata al cellulare del preposto? o di un moviere?)
b) avviso ai lavoratori interesati all'operazione
c) posa della linea di scarico (eventuale sistema per portare la linea in quota, si da per scontato che il lavoratore sia in posizione sicura)
d) comunicazione per l'inizio della gettata
e) procedura per eventuali intasamenti
f) rilascio della linea di scarico
g) pulizia della linea con acqua
h)....
Ho fatto questa affermazione per due motivi:
1) in piu' di un convegno l'ho sentito dire dai notabili, l'ho contestato, sono stato additato, dai notabili, e la sala
composta da coordinatori non ha supportato le mie motivazioni. Poscia non mi interessa il parere ne' dei notabili
ne' del parterre che bisbiglia ma mai si solleva.
2) L'art 96 comma 1-bis recita:
La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del
presente decreto.
La previsione di cui al comma 1 lettera g) e' il POS e qui mi pare si richieda il DUVRI.
Qui il legislatore ha perso la trebisonda per l'ennesima volta perche' l'art 26 recita:
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
e piu' avanti:
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI.
Il legislatore si contraddice piu' di una volta.
Pare ovvio che e' il datore di lavoro che redige, elabora il DUVRI ed il datore di lavoro anche dell'impresa affidataria di solito non ha "la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo" (neanche le affidatarie che dietro hanno le immobiliari con altra ragione sociale, per mille motivi di cui uno fiscale). Continua nelle contraddizioni affermando nell'art 26 che il DUVRI non si applica alle mere forniture e poi nell'articolo 96 comma 1-bis afferma che per le mere forniture, ecc si applica l'art 26 che non prevede niente per queste situazioni.
NO AL DUVRI IN CANTIERE
Comunque se dopo quanto scritto nell'intervento qui sopra, Catanga mi segnala solo il DUVRI, con cui dimostro l'accordo completo, mi posso ritenere soddisfatto.
Il discepolo non sarà mai superiore al maestro, al massimo potrà pareggiare i conti.
(libera traduzione di un detto sicuramente orientale)
a) Ricevimento (chiamata al cellulare del preposto? o di un moviere?)
b) avviso ai lavoratori interesati all'operazione
c) posa della linea di scarico (eventuale sistema per portare la linea in quota, si da per scontato che il lavoratore sia in posizione sicura)
d) comunicazione per l'inizio della gettata
e) procedura per eventuali intasamenti
f) rilascio della linea di scarico
g) pulizia della linea con acqua
h)....
Ho fatto questa affermazione per due motivi:
1) in piu' di un convegno l'ho sentito dire dai notabili, l'ho contestato, sono stato additato, dai notabili, e la sala
composta da coordinatori non ha supportato le mie motivazioni. Poscia non mi interessa il parere ne' dei notabili
ne' del parterre che bisbiglia ma mai si solleva.
2) L'art 96 comma 1-bis recita:
La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del
presente decreto.
La previsione di cui al comma 1 lettera g) e' il POS e qui mi pare si richieda il DUVRI.
Qui il legislatore ha perso la trebisonda per l'ennesima volta perche' l'art 26 recita:
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
e piu' avanti:
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI.
Il legislatore si contraddice piu' di una volta.
Pare ovvio che e' il datore di lavoro che redige, elabora il DUVRI ed il datore di lavoro anche dell'impresa affidataria di solito non ha "la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo" (neanche le affidatarie che dietro hanno le immobiliari con altra ragione sociale, per mille motivi di cui uno fiscale). Continua nelle contraddizioni affermando nell'art 26 che il DUVRI non si applica alle mere forniture e poi nell'articolo 96 comma 1-bis afferma che per le mere forniture, ecc si applica l'art 26 che non prevede niente per queste situazioni.
NO AL DUVRI IN CANTIERE
Comunque se dopo quanto scritto nell'intervento qui sopra, Catanga mi segnala solo il DUVRI, con cui dimostro l'accordo completo, mi posso ritenere soddisfatto.
Il discepolo non sarà mai superiore al maestro, al massimo potrà pareggiare i conti.
(libera traduzione di un detto sicuramente orientale)