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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
rspp Datore di lavoro
si scusa, oggi è stata una giornata distruttiva per mente e corpo e anche io canno qualcosa ogni tanto, lo mette a disposizione l'istituto paritetico di riferimento e successivamente il nominativo va comunicato all'Inail.
so di non sapere (Socrate)
Ciao Larsim,
4. INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI FORMATORI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994, INTRODOTTO DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 2003.
L'art. 8 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003, quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti.
Questa Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione con due distinti percorsi.
4.1 Ulteriori Soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.
4.1.1 con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori:
a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che - limitatamente al personale della P.A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico - svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa:
1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) Ministero della salute;
3) Ministero delle attività produttive;
4) Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
5) Formez.
Dette Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare, al proprio personale, l'attività formativa di valutazione e di attestazione richieda, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro;
b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:
1) Istituti tecnici industriali;
2) Istituti tecnici aeronautici;
3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
4) Istituti tecnici agrari;
5) Istituti professionali per l'agricoltura;
6) Istituti tecnici per nautici;
7) Istituti professionali per le attività marinare;
Dette Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;
c) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, limitatamente ai propri iscritti;
4.1.2. Il personale docente impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
4.1.3. Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 8 bis del d. lgs 6262 del 1994, introdotto dal d. lgs 195 del 2003.
4.1.4. Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche della strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale.
4.1.5. qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere, a), b), c) di cui al successivo punto 4.2.2.
4.2. Altri Soggetti formatori
4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., possono svolgere l'attività formativa di cui al presente accordo. la verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.
4.2.2. Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione di cui al presente accordo deve:
a) essere accreditato dalla Regione o provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione o Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dle 14 luglio 2001, n. 162;
b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
4.2.3. Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2.
Questo è del 26 gennaio 2006.
Poi c'è il 195 del 2003 da cui parte la procedura.
Poi c'è l'81 che dice qualcosa su cosa il DdL può fare senza "avvisare" nessuno.
Ad esempio il corso di RSPP DdL lo possono fare tutti per adesso, ma chissà perchè la R Lombardia mi ha inviato scritto in cui dice che per consuetudine li erogano le asociazioni di categoria. Ma che razza di risposta è? Io continuo a non farne ma intanto perdo "grana, danè, pila" e la cosa mi sta scocciando. Quando deciderò di farli allora la CSR legifererà di certo.
Il mio commento si riferisce alla domanda iniziale del 3ead. Sul DdL non serve accredito per erogare, ma tu te la senti di farla quando poi la Regione magari fra un po' la contesterà al DdL che si trova con sanzione e te la scarica? Io no.
Per i corsi di formazione PS e AI al di la degli articoli specifici, al di la del 388 sono corsi di formazione ai lavoratori e ribadisco che li possono fare tutti previa info agli OOPP.
Leggete bene quanto riportato da Alì, manca qualcosa ma non ci sono errori, ... secondo me.
Integro con cosa intendo per millantatore in questa fattispecie: dicesi millantatore colui che propone al DdL un corso di formazione per i lavoratori, qualsiasi, senza dirgli che deve informare l'OP del settore
I docenti devono avere almeno 2 anni di esperienza in sicurezza, almeno perchè alcune regioni ne prevedono di più (es Veneto) l'ho già grassettato. Invece alcuni enti accreditati inviano in cattedra neo laureati
buona serata
4. INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI FORMATORI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994, INTRODOTTO DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 2003.
L'art. 8 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003, quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti.
Questa Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione con due distinti percorsi.
4.1 Ulteriori Soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.
4.1.1 con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori:
a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che - limitatamente al personale della P.A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico - svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa:
1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) Ministero della salute;
3) Ministero delle attività produttive;
4) Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
5) Formez.
Dette Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare, al proprio personale, l'attività formativa di valutazione e di attestazione richieda, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro;
b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:
1) Istituti tecnici industriali;
2) Istituti tecnici aeronautici;
3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
4) Istituti tecnici agrari;
5) Istituti professionali per l'agricoltura;
6) Istituti tecnici per nautici;
7) Istituti professionali per le attività marinare;
Dette Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;
c) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, limitatamente ai propri iscritti;
4.1.2. Il personale docente impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
4.1.3. Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 8 bis del d. lgs 6262 del 1994, introdotto dal d. lgs 195 del 2003.
4.1.4. Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche della strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale.
4.1.5. qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere, a), b), c) di cui al successivo punto 4.2.2.
4.2. Altri Soggetti formatori
4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., possono svolgere l'attività formativa di cui al presente accordo. la verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.
4.2.2. Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione di cui al presente accordo deve:
a) essere accreditato dalla Regione o provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione o Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dle 14 luglio 2001, n. 162;
b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
4.2.3. Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2.
Questo è del 26 gennaio 2006.
Poi c'è il 195 del 2003 da cui parte la procedura.
Poi c'è l'81 che dice qualcosa su cosa il DdL può fare senza "avvisare" nessuno.
Ad esempio il corso di RSPP DdL lo possono fare tutti per adesso, ma chissà perchè la R Lombardia mi ha inviato scritto in cui dice che per consuetudine li erogano le asociazioni di categoria. Ma che razza di risposta è? Io continuo a non farne ma intanto perdo "grana, danè, pila" e la cosa mi sta scocciando. Quando deciderò di farli allora la CSR legifererà di certo.
Il mio commento si riferisce alla domanda iniziale del 3ead. Sul DdL non serve accredito per erogare, ma tu te la senti di farla quando poi la Regione magari fra un po' la contesterà al DdL che si trova con sanzione e te la scarica? Io no.
Per i corsi di formazione PS e AI al di la degli articoli specifici, al di la del 388 sono corsi di formazione ai lavoratori e ribadisco che li possono fare tutti previa info agli OOPP.
Leggete bene quanto riportato da Alì, manca qualcosa ma non ci sono errori, ... secondo me.
Integro con cosa intendo per millantatore in questa fattispecie: dicesi millantatore colui che propone al DdL un corso di formazione per i lavoratori, qualsiasi, senza dirgli che deve informare l'OP del settore
I docenti devono avere almeno 2 anni di esperienza in sicurezza, almeno perchè alcune regioni ne prevedono di più (es Veneto) l'ho già grassettato. Invece alcuni enti accreditati inviano in cattedra neo laureati
buona serata
Non sono sicuro che la legge non ammetta ignoranza... se così è non è giusto!