Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Macchine Perforatrici

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
Avatar utente
Marco
Messaggi: 979
Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Ciao Carlo X

Riprendo l’esposizione interrotta.

Prima di affrontare le misure organizzative e procedurali per l'utilizzo della macchina Perforatrice cingolata verticale, è necessario affermare che il Datore di Lavoro, all’atto della scelta dell’Attrezzatura di Lavoro, deve considerare quale macchina sarà maggiormente adeguata al lavoro da svolgere. Infatti il Fabbricante di una macchina immette in genere in commercio un qualcosa che possa poi essere impiegato con duttilità in una gamma ampia di applicazioni. Per il Fabbricante è un’esigenza reale, perché più la sua macchina sarà “utilizzabile”, maggiore sarà la richiesta (non è sempre vero, ma non è questa l’occasione per scendere in maggiori dettagli).

Quindi il DdL se sbaglia ad acquistare l’Attrezzatura di Lavoro, oppure ne utilizza una per scopi diversi da quelli per cui è stata costruita, non può poi scaricare colpe sul Fabbricante.

Il DdL, poi, può “personalizzare” le protezioni della macchina, divenuta Attrezzatura di Lavoro, in base alle sue effettive esigenze; esigenze di cui il Fabbricante può anche non essere minimamente a conoscenza. Infatti l’articolo 71, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 riporta: “Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”. Ovviamente ora il riferimento non è più il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, ma il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17.


2. Ciò premesso, le misure organizzative e procedurali per l'utilizzo della macchina Perforatrice cingolata verticale dovrebbero servire ad eliminare il rischio residuo.
E’ vero Carlo che così sembra facile, ed hai perfettamente ragione a sostenere che, in Cantiere, le cose assumono tutt’altro aspetto, ma anche qui è necessario fare delle distinzioni importanti.

Esempio 1 – La Perforatrice cingolata verticale è perfettamente utilizzata per attività per le quali è stata costruita, ma le protezioni previste dal Fabbricante, di fatto, non risultano efficaci oppure non sono utilizzabili.

Esempio 2 - La Perforatrice cingolata verticale è perfettamente utilizzata per attività per le quali è stata costruita, ma globalmente sono evidenti carenze di manutenzione e non solo i dispositivi supplementari di sgancio risultano non funzionanti o mancanti (es. la fune di sollevamento ha numerose pieghe ed, in un punto, trefoli rotti per metà della sua sezione; l’estintore è sparito ai tempi della presa della Bastiglia e mai reintegrato; i pittogrammi degli attuatori idraulici sono illeggibili).

Esempio 3 - La Perforatrice cingolata verticale non è esattamente utilizzata per attività per le quali è stata costruita, ed il DdL non l’ha modificata per migliorarne le condizioni di sicurezza.

Sicuramente è possibile riportare ulteriori esempi, ma già da questi si comprende che se gli operatori si rompono (come dici tu) … potrebbero avere delle buone ragioni, come potrebbero aver loro stessi creato una condizione di pericolo.

Qui, Carlo, entra in gioco la tua professionalità. A mio modo di vedere le soluzioni che puoi adottare sono molteplici, compresa quella di sottoporre l’Attrezzatura di Lavoro ad una manutenzione ordinaria programmata e verifiche della funzionalità delle protezioni.

Mi fermo ancora per non scrivere poemi, ma è argomento che merita ulteriori approfondimenti.

Saluti

Marco
Avatar utente
Marco
Messaggi: 979
Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... ed ora le risposte dirette.

La Norma UNI EN 791 del 1997 al punto 5.4.2.2 riportava: "Se la macchina perforatrice è equipaggiata con un sistema meccanico di movimentazione del tubo o dell'asta di perforazione, è sufficiente un dispositivo sensibile sul lato libero del tubo o dell'asta di perforazione". Lo stesso concetto è presente anche al punto 5.4.2.2 della nuova UNI EN 791 del 2009 in lingua Inglese.
Per cui io non posso che prendere atto della deroga presente nella Normativa Armonizzata.

Per quanto riguarda l'impossibilità di installare un dispositivo di sicurezza, la stessa Norma UNI EN 791 indica ancora lo stesso concetto: "Se un tale dispositivo sensibile non è realizzabile, a causa di motivi operativi, la zona pericolosa deve essere ad accesso proibito durante la perforazione e durante l'esecuzione di altre operazioni pericolose. L'area ad accesso proibito deve essere indicata dal cartello 'Vietato l'accesso', vedere appendice E".
Per mia esperienza personale ancora non ho trovato una Perforatrice cingolata verticale ove sia impossibile installare un dispositivo di sicurezza. Per cui, al momento, rimane solo un caso teorico.

Se, Carlo, hai la possibilità di farci vedere come hanno risolto le difficoltà i francesi, potrebbe essere motivo di riflessione per tutti.

Per il resto io temo che il voler semplificare e velocizzare a tutti i costi l'attività lavorativa, non possa passare per la rimozione pretestuosa delle accortezze finalizzate a tutelare il personale.

Saluti

Marco
Avatar utente
Carlo X
Messaggi: 279
Iscritto il: 25 ago 2009 12:31

Ciao Marco.

So che la UNI EN 791 del 1997 ritiene che, nel caso vi sia un dispositivo meccanico di movimentazione delle aste  su un lato del mast , sia sufficiente l'installazione di un solo dispositivo di sicurezza sull'altro lato. Non discuto il fatto che sia scritto : discuto il fatto che sia ragionevole.
Infatti, semplificando, il significato e' : tu maestranza devi essere protetta dal rischio di venire a contatto con la batteria di aste in rotazione ma non devi essere protetta dal rischio di venire a contatto con il dispositivo meccanico di movimentazione delle aste.

Per quanto riguarda la non realizzabilità di tale dispositivo, a causa di motivi operativi, la zona pericolosa deve essere, in sostanza segregata. Avevo indicato precedentemente questa eventualita'. Non sapevo se anche nella  791/2009 era indicata. Ti ringrazio se mi potrai confermare la presenza di questa frase anche nella versione piu' recente della 791.

Riporto qui di seguito ( spero correttamente ) alcune indicazioni di un mio insegnante :

Le leggi indicano gli obiettivi.
Le norme indicano i requisiti tecnici per conseguire gli obiettivi.
Le norme tecniche non sono obbligatorie ma volontarie, nel senso che posso scegliere norme tecniche UNI oppure soluzioni tecniche alternative.

Personalmente preferisco prima di tutto informare,formare, addestrare, segregare le aree di rischio e poi, se operativamente possibile, anche installare dispositivi di sicurezza ma solo se affidabili e compatibili con quel processo produttivo ( non necessariamente il dispositivo a fune ).

Non ho mai parlato di velocizzare sistemi produttivi a scapito della sicurezza , mi dispiace che questa eventualita' venga evocata e ne sono contrariato.

Perforatrici verticali ( tra l'altro se la perforatrice opera con inclinazione del mast resta pur tuttavia una perforatrice verticale ? ) che non montano questi dispositivi di sicurezza a fune ve ne sono a bizzeffe : macchine per perforazione rotary per pali, rotary per perforazioni petrolifere, macchine per esecuzione pali con sistema auger, kelly per esecuzione diaframmi.

Infine, per quanto riguarda l'azienda francese, non ho la possibilita' di inviare foto ( vietato fotografare all'interno della fabbrica di costruzione ) ma posso descriverlo : installazione sui due lati del mast, ad altezza caviglie ( zona morsa idraulica ) , ad altezza ginocchio, ad altezza anca, ad altezza spalla di "pannelli" costituiti da quattro o piu' interruttori di emergenza ( quelli a fungo rosso ).
A dopo.

Carlo
Avatar utente
Marco
Messaggi: 979
Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

Ciao Carlo X

"... Per quanto riguarda la non realizzabilità di tale dispositivo, a causa di motivi operativi, la zona pericolosa deve essere, in sostanza segregata. Avevo indicato precedentemente questa eventualita'. Non sapevo se anche nella  791/2009 era indicata. Ti ringrazio se mi potrai confermare la presenza di questa frase anche nella versione piu' recente della 791".

Si. Confermo. Ora la frase è in inglese ma il concetto è lo stesso. Però il termine corretto dovrebbe essere "Area ad accesso non consentito".

Saluti

Marco
Avatar utente
Carlo X
Messaggi: 279
Iscritto il: 25 ago 2009 12:31

Ciao Marco.

Ti ringrazio molto per la notizia relativa alla 791/2009 ed anche per la discussione, grazie alla quale ho anche l'occasione di apprendere.

Carlo
Avatar utente
Marco
Messaggi: 979
Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... però, Carlo X, non vorrei che tu abbia voluto cogliere solo una parte delle mie esposizioni.

La macchina Perforatrice cingolata verticale non è esattamente uguale alle altre che tu hai citato e che vengono messe in commercio senza dispositivi di sicurezza a fune.
La Perforatrice cingolata verticale prevede, normalmente, una squadra di tre persone, e non ha una cabina di guida. Quelle da te indicate hanno un unico operatore in una cabina chiusa ed, in prossimità dell'organo lavoratore, non è previsto l'intervento di personale. Il pericolo nel primo caso è concreto.

La macchina Perforatrice cingolata verticale può, come ben sai, operare anche inclinata ed in orizzontale. Ma è così da me indicata per distinguerla dalla Perforatrice cingolata semovente utilizzata in genere in galleria. Quest'ultima è un’attrezzatura di lavoro generalmente di grandi dimensioni con una massa totale, durante l’impiego operativo, di circa 100.000 ÷ 125.000 Kg, ed è dotata di due bracci di perforazione orizzontali della lunghezza di circa 20 metri.

La misura di apporre un cartello con scritto "Area ad accesso non consentito" in prossimità di una Perforatrice cingolata verticale è, evidentemente, una misura organizzativa che, a mio parere, stona un po' in una Norma armonizzata di tipo C. Deve essere utilizzata solo come estremo rimedio, non come utile espediente per eliminare i dispositivi di sgancio a fune "fastidiosi".

Per questi motivi volevo evidenziare la pericolosità di queste Attrezzature di Lavoro, ed anche a me fa piacere parlarne perché riesco a crescere professionalmente.

Saluti

Marco
Avatar utente
Carlo X
Messaggi: 279
Iscritto il: 25 ago 2009 12:31

Buon giorno Marco.

Ti assicuro che non volevo e non voglio cogliere solo una parte delle tue esposizioni.
Analizzo il concetto che parte di un organo di trasmissione del moto ( la batteria di aste ) debba essere in qualche modo segregato se raggiungibile da parti del corpo.
A mio modo di vedere non riveste importanza il nome, il tipo di macchina, il tipo di lavoro, il diametro di realizzazione del manufatto, la dotazione o meno di cabina, della macchina.
Le maestranze addette, in tutti i casi, ( anche nella realizzazione di perforazioni di grande diametro ) sono esposti al rischio in alcune fasi lavorative.
Proteggiamo gli uni e non gli altri ?
In un caso si prevede un dispositivo di sicurezza ( a fune ) e negli altri si prevedono transenne o barriere.
Quale e' la ragione ? Probabilmente di tipo organizzativo od a causa dell'impossibilità di montaggio per motivi operativi. Ragioni per le quali anche una semplice perforatrice, in alcune lavorazioni, potrebbe non montare il dispositivo.
Ripeto, il dispositivo e' efficace ma in alcune lavorazioni, improponibile.
Per quanto riguarda i posizionatori da galleria, se sei interessato, possiamo discuterne.
Infine, se non sono invasivo e nel rispetto della privacy, mi puoi dire quale lavorazione, la perforatrice per la quale hai disposto il sequestro preventivo, stava eseguendo e quali sono state le conseguenze dell'incidente ?

Ti ringrazio molto.

Carlo
Avatar utente
serafino
Messaggi: 1105
Iscritto il: 03 ago 2005 14:22
Località: BO-UD

Da un punto di vista prettamente tecnico, non so se un dispositivo a fune sia davvero la soluzione migliore al problema.
Penso che vi siano altri sistemi più idonei.
Avatar utente
gibbo39
Messaggi: 1254
Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Ciao a tutti,
perdonatemi l'ignoranza, ma non conoscendo tali dispositivi a fune di protezione, mi piaerebbe capire come intervengono nel controllare i rischi associati alla specifica macchina operatrice.
Non mi sono mai occupato di cantieri e tantomeno di macchine operatrici perforatrici, ma la curiosità è tanta e l'immaginazione poca  :smt003
Se poteste linkare una foto con la macchina e tale dispositivo installato sarebbe il massimo.

ciao a tutti e grazie

gibbosky
Avatar utente
Marco
Messaggi: 979
Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... non potendo mostrare una fotografia effettuata durante un sopralluogo, provvedo con queste due generiche ma che rendono l'idea.

La macchina Perforatrice ha una linea rossa di fianco all'organo lavoratore. In quella zona il dispositivo di sgancio a fune dovrebbe essere simile a quello descritto nella prima immagine.

Il funzionamento è intuitivo. E' un pulsante di arresto di emergenza distribuito però su una lunghezza maggiore. Interviene solo su azione volontaria dell'operatore rimasto (eventualmente) impigliato o, comunque, in una condizione di pericolo. Una volta attivato resta in posizione di blocco. La Perforatrice non può essere riattivata fintanto che non viene ripristinata la sua funzionalità.

Saluti

Marco
Rispondi

Torna a “Prevenzione incendi, rumore, impianti tecnici, macchine, ATEX, ADR, ...”