Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Ponteggi, messa a terra e protezione dalle fulminazioni
Quasi quasi faccio come quel RLS che ha scritto alla Commissione Europea per l'81/106, chiedendo di rivedere la posizione del CSP/CSE che nella trasposizione della direttiva nell'ordinamento italiano è divenuta una figura oggetto di discriminazione e di persecuzione giudiziaria.
Basta scrivere a: empl-b3-secretariat@ec.europa.eu.
E visto che mi trovo scrivo pure alla Corte dei diritti dell'Uomo all'Aia.
Basta scrivere a: empl-b3-secretariat@ec.europa.eu.
E visto che mi trovo scrivo pure alla Corte dei diritti dell'Uomo all'Aia.
No larsim li non sono arrivato, ma se volevo sapere ad esempio se inserire nei costi della sicurezza le eventuali protezioni contro le scariche atmosferiche ho dovuto in fase di progetto produrmi in tale calcolo, che poi non mi sembra cosi complicato (Parte III Guida Blu 3 Tuttonormel)larsim ha scritto:e hai anche calcolato la struttura del viadotto, al posto dello strutturista?
MM
ciao a tutti,
siete formidabili, mi avete fatto
comunque,
1-eseguire la valutazione del rischio fulminazione, non è poi così complesso, visto che comunque esiste anche un sistema "semplificato"...
2-che sia onere del CSE.....se altre figure non hanno competenza, piuttosto che rischiare un verbale...mi faccio il calcoletto...(10 minuti..e tre formule)
3-i noleggiatori di ponteggi, escludono ogni altro onere, non per furbizia, ma per ovvie ragioni di mercato, visto che il loro prezzo e spesso moooooolto più basso di quello di appalto..
quindi, piuttosto che lasciare qualcosa di "perseguibile"...vai col calcoletto!!
per Giuliano:
ci sono delle linee di pensiero che sostengono che il ribasso sulla voce di computo dei ponteggi, debba comunque essere applicata (con vari criteri) almeno ad una parte dell'importo unitario, in quanto la restante parte si configura come una prestazione di nolo di attrezzatura...cosa ne pensi?
ciao a tutti
olà
siete formidabili, mi avete fatto
comunque,
1-eseguire la valutazione del rischio fulminazione, non è poi così complesso, visto che comunque esiste anche un sistema "semplificato"...
2-che sia onere del CSE.....se altre figure non hanno competenza, piuttosto che rischiare un verbale...mi faccio il calcoletto...(10 minuti..e tre formule)
3-i noleggiatori di ponteggi, escludono ogni altro onere, non per furbizia, ma per ovvie ragioni di mercato, visto che il loro prezzo e spesso moooooolto più basso di quello di appalto..
quindi, piuttosto che lasciare qualcosa di "perseguibile"...vai col calcoletto!!
per Giuliano:
ci sono delle linee di pensiero che sostengono che il ribasso sulla voce di computo dei ponteggi, debba comunque essere applicata (con vari criteri) almeno ad una parte dell'importo unitario, in quanto la restante parte si configura come una prestazione di nolo di attrezzatura...cosa ne pensi?
ciao a tutti
olà
ciao,
ho trovato nel sito della CPT di Bergamo, ho trovato una interessante risposta:
cito da:
http://www.cptbergamo.it/pagine/faq1.htm
"10 È obbligatoria la messa a terra del ponteggio?
L'omessa realizzazione dell'impianto può avvenire solo se la struttura metallica è autoprotetta. Una struttura metallica può definirsi autoprotetta quando, l'esecuzione del calcolo di fulminazione secondo le indicazioni della norma CEI 81-1 terza ed. ne escludono la realizzazione. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e impianto di messa a terra se realizzato, dovrà inoltre essere accompagnato dalla relativa dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore e denunciato agli enti competenti (DPR 462/2001). Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. (Art.84 D.Lgs.81/08"
spero possa servire...
ho trovato nel sito della CPT di Bergamo, ho trovato una interessante risposta:
cito da:
http://www.cptbergamo.it/pagine/faq1.htm
"10 È obbligatoria la messa a terra del ponteggio?
L'omessa realizzazione dell'impianto può avvenire solo se la struttura metallica è autoprotetta. Una struttura metallica può definirsi autoprotetta quando, l'esecuzione del calcolo di fulminazione secondo le indicazioni della norma CEI 81-1 terza ed. ne escludono la realizzazione. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e impianto di messa a terra se realizzato, dovrà inoltre essere accompagnato dalla relativa dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore e denunciato agli enti competenti (DPR 462/2001). Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. (Art.84 D.Lgs.81/08"
spero possa servire...
ciao Olà, non metto in dubbio che possa essere semplice! (e quasi quasi mi cimento per provare)
ma anche, anzi, soprattutto, alla luce del tuo secondo post, ritieni corretto che sia il cse a dover fare tale valutazione? per me no.
"io cse dichiaro che non serve la MT del ponte." più la guardo più non mi piace..
quando parli del verbale, ti riferisci come destinatario al cse?
ma anche, anzi, soprattutto, alla luce del tuo secondo post, ritieni corretto che sia il cse a dover fare tale valutazione? per me no.
"io cse dichiaro che non serve la MT del ponte." più la guardo più non mi piace..
quando parli del verbale, ti riferisci come destinatario al cse?
"When a finger points at the sky, the imbeciles look at the finger"
per Giuliano:
ci sono delle linee di pensiero che sostengono che il ribasso sulla voce di computo dei ponteggi, debba comunque essere applicata (con vari criteri) almeno ad una parte dell'importo unitario, in quanto la restante parte si configura come una prestazione di nolo di attrezzatura...cosa ne pensi?
ciao a tutti
olà[/quote]
Conosco quella linea di pensiero, sarebbe anche condivisibile, però...
A mio avviso tutto dipende da cosa si intende per "ponteggio", se opera provvisionale o mezzo d'opera (o attrezzatura di lavoro) o tutti e due.
Anche se non mi sembra che nel TU ci sia una definizione di opera provvisionale, potremmo definirla come struttura che, pur non entrando a far parte definitiva dell'opera di cui è a sevizio, risulta neecssaria per costruirla, ripararla, demolirla.
Nell'All. XV al comma 1.1.1. si legge:
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere (quidi solo quelle per la sicurezza dei lavoratori e non le altre).
E sempre nell'All. XV al comma 4.1.1. tra i costi della sicurezza da stimare si legge:
a) degli apprestamenti previsti solo nel PSC (e quelli non previsti nel PSC?)
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva.
Quindi se il ponteggio è un'opera provvisionale e di protezione collettiva, è un apprestamento e come tale va considerato tra i costi della sicurezza, anche se contemporaneamente assolve il compito di mezzo d'opera.
ci sono delle linee di pensiero che sostengono che il ribasso sulla voce di computo dei ponteggi, debba comunque essere applicata (con vari criteri) almeno ad una parte dell'importo unitario, in quanto la restante parte si configura come una prestazione di nolo di attrezzatura...cosa ne pensi?
ciao a tutti
olà[/quote]
Conosco quella linea di pensiero, sarebbe anche condivisibile, però...
A mio avviso tutto dipende da cosa si intende per "ponteggio", se opera provvisionale o mezzo d'opera (o attrezzatura di lavoro) o tutti e due.
Anche se non mi sembra che nel TU ci sia una definizione di opera provvisionale, potremmo definirla come struttura che, pur non entrando a far parte definitiva dell'opera di cui è a sevizio, risulta neecssaria per costruirla, ripararla, demolirla.
Nell'All. XV al comma 1.1.1. si legge:
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere (quidi solo quelle per la sicurezza dei lavoratori e non le altre).
E sempre nell'All. XV al comma 4.1.1. tra i costi della sicurezza da stimare si legge:
a) degli apprestamenti previsti solo nel PSC (e quelli non previsti nel PSC?)
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva.
Quindi se il ponteggio è un'opera provvisionale e di protezione collettiva, è un apprestamento e come tale va considerato tra i costi della sicurezza, anche se contemporaneamente assolve il compito di mezzo d'opera.
Ah, dimenticavo:
Allegato XV.1
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al
punto 2.1.2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie;
passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di
riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
omissis
Allegato XV.1
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al
punto 2.1.2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie;
passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di
riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
omissis