eeeehhhh :smt010 , quando uno si inzallanisce con gli anni scrive strombolate e manco se ne accorge...
Sopra ho scritto:
"Ora, a meno che non mi si provi documentatamente che un'attività commerciale non comporta rischi particolarissimi"
Ecco: c'è un non di troppo, scegliete voi quale levare.
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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competenze e stranezze degli organi di vigilanza (DPL)
Cara Noferina,
solo per disquisire,
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
Direi che se nell'attività commerciale c'è la commessa che per motivi organizzativi deve sostare in piedi per un tempo lungo (i famosi 2/3), e non so se questo è il caso, sussiste un rischio posturale che sicuramente va considerato nel caso di donne gravide - allegato A punto G del D.Lgs.151/2001, che ne pensi?
Aggiungerei inoltre all'art.11 comma 2:
L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Tra le lavoratrici, c'erano gravide?
Giosmile
solo per disquisire,
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
Direi che se nell'attività commerciale c'è la commessa che per motivi organizzativi deve sostare in piedi per un tempo lungo (i famosi 2/3), e non so se questo è il caso, sussiste un rischio posturale che sicuramente va considerato nel caso di donne gravide - allegato A punto G del D.Lgs.151/2001, che ne pensi?
Aggiungerei inoltre all'art.11 comma 2:
L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Tra le lavoratrici, c'erano gravide?
Giosmile
L'ultima domanda non si riferisce al periodo dove riporto l'art.11, ma in generale per mia curiosità... visto che a me tutta sta storia puzza di "voglio trovare proprio il pelo per fare cassa" e una lavoratrice con il panzone è un ottimo nodo al fazzoletto per l'ispettore di turno.
Giosmile
Giosmile
Appunto.
In relazione all'attività svolta, non in relazione all'attività svolta ed alle tue condizioni personali. Che la gravidanza -ti assicuro- è una condizione personale, non patologica: è solo una fisiologia diversa, non una malattia. Non è che quando una cosa ce l'hanno solo le femmine sia una malattia, sai.
Non gli si deve spiegare ai lavoratori che non si devono fumare l'impossibile se no perdono il posto, nè che l'assunzione di alcool sul lavoro è proibita: e ci manca solo quella, che altra incombenza vogliamo affibbiare al DdL? Tu, se mi fai ste discussioni, mi fai dare ragione a marchionne, che invece a mio avviso sta dimostrando fino in fondo quanto sia falso e malfidato e 'mbruglione. E io non sono certa che cambierei il mio sistema paese -riuscendo ad averne uno, ovvio - con quello made in USA o in Brazil, ma nemmenissimo la Polonia.
E poi, giò, leggi bene: l'art. 11 del 151/01 è proprio quello relativo alle femmine militari (secondo me, un'antinomia intrinseca, comunque scelte loro: di questi tempi posso anche capire) come avevo già ricordato prima. Che poi vorrei capire perchè alle militari sì e alle altre no, ma ritengo dipenda dal fatto che le altre possono avere il RLS o il RLST che non sono proprio certissima sia del tutto affidabile nell'esercito ed altri corpi militari, sempre che sia "ammesso".
Ai maschi, militari, invece non gli si deve dire niente prima così poi... Sorpresa!
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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- igno_ranza
- Messaggi: 572
- Iscritto il: 25 mar 2010 19:44
Perdonami Nofer,ma perche' non ci sarebbe legittimita' nell'atto,come dici tu?
"Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191" io lo interpreto come "oltre a questo,c'e' anche questo",che poi sarebbero i tre punti elencati dall'81.
"Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191" io lo interpreto come "oltre a questo,c'e' anche questo",che poi sarebbero i tre punti elencati dall'81.
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
perchè il decreto che citi come citato dall'81 riguarda solo la salute e sicurezza del personale dei treni.
E un'attività commerciale non è un treno, non comporta rischi speciali (io penso ad es. ad una RIR), non è un cantiere edile e non ci si usano, di solito, sostanze pericolose.
Quindi, non è tra le loro competenze.
Sentite, io adoro gli "ispettori del lavoro" di buona memoria, per anni e anni sono stati l'unico sostegno dei lavoratori in moltissime condizioni tremende, che l'enpi aveva sì il suo servizio di propaganda ma le aziende non erano obbligate a concenzionarsi, e quand'anche lo si faceva ho visto con i miei occhi cosa si riusciva a "inciarmare" nell c.d. convenzioni.
Ma se non sono competenti, non sono competenti. Punto.
C'è poco da attaccarsi. Oltre tutto, manfro non dice se hanno trovato altro da sanzionare, ma immagino proprio di no: e allora si conferma il viziaccio diffuso di non poter tornare da un'ispezione senza la sanzione, perchè magari di vere ne fann 3, ma ne dichiarano 10 al loro capo ... Ciò per non dire che se era un'attività solo commerciale magari ci sono andati apposta per vedere cosa potevano rimediare sottobanco, tipo certi vigili urbani di dubbia origine assuntiva, e quando si sono resi conto che non ci usciva niente si sono inventati l'unica sanzione su qualcosa di magari non immediatamente verificabile, tipo gli attestati in loco.
Gente che non si è resa conto che l'aria è cambiata, insomma.
E un'attività commerciale non è un treno, non comporta rischi speciali (io penso ad es. ad una RIR), non è un cantiere edile e non ci si usano, di solito, sostanze pericolose.
Quindi, non è tra le loro competenze.
Sentite, io adoro gli "ispettori del lavoro" di buona memoria, per anni e anni sono stati l'unico sostegno dei lavoratori in moltissime condizioni tremende, che l'enpi aveva sì il suo servizio di propaganda ma le aziende non erano obbligate a concenzionarsi, e quand'anche lo si faceva ho visto con i miei occhi cosa si riusciva a "inciarmare" nell c.d. convenzioni.
Ma se non sono competenti, non sono competenti. Punto.
C'è poco da attaccarsi. Oltre tutto, manfro non dice se hanno trovato altro da sanzionare, ma immagino proprio di no: e allora si conferma il viziaccio diffuso di non poter tornare da un'ispezione senza la sanzione, perchè magari di vere ne fann 3, ma ne dichiarano 10 al loro capo ... Ciò per non dire che se era un'attività solo commerciale magari ci sono andati apposta per vedere cosa potevano rimediare sottobanco, tipo certi vigili urbani di dubbia origine assuntiva, e quando si sono resi conto che non ci usciva niente si sono inventati l'unica sanzione su qualcosa di magari non immediatamente verificabile, tipo gli attestati in loco.
Gente che non si è resa conto che l'aria è cambiata, insomma.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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P.S.: non è tra le loro competenze in materia di salute e sicurezza, poi hanno tutto il diritto di entrare, identificare, chiedere documenti contributivi e quant'altro può esserci di irregolare rispetto al rapporto di lavoro in un'attività commerciale.
E' un po' come se l'ASL avesse chiesto la documentazione probatoria dell'IVA 2007: si deve fare, ci deve essere la documentazione (anche dal commercialista, quella, però), ma vigilarci non è competenza dell'ASL.
E' un po' come se l'ASL avesse chiesto la documentazione probatoria dell'IVA 2007: si deve fare, ci deve essere la documentazione (anche dal commercialista, quella, però), ma vigilarci non è competenza dell'ASL.
Nofer
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- igno_ranza
- Messaggi: 572
- Iscritto il: 25 mar 2010 19:44
Lo so che riguarda le FS ma le FS sono le "ivi comprese": quello che e' importante viene prima, ossia le "ferme restanti" competenze che,per come l'ho capita io sono quelle del d.lgs.124/04.
Oggi faccio un'analisi a 300 gradi: 60 gradi li tengo per me. - Francesco Scoglio
Al fine di partecipare con voi questo caso che credo possa davvero accrescere in tutti noi la preparazione professionale, vi segnalo che ho svelato l'arcano...
o meglio intanto ho saputo a che cosa si sono attaccati per questa sanzione moltiplicata per 10 (ovvero presa la sanzione ex art.55 riferita all'art. 36 e moltiplicata per n. 10 lavoratori):
http://www.dplmodena.it/lettera%20circolare18-4-08.pdf
il primo dubbio è relativo all'applicabilità o meno della circolare (che per altro sappiamo bene non avere valore di legge).
Guardate il punto 2 della circolare che dovrebbe essere di nostro specifico interesse.
Secondo me, ci stanno scritte alcune cose difficilmente condivisibili.
A mio avviso questa circolare nasceva con altro scopo e per altre norme.
Infine, la raccomandazione dell'ultimo paragrafo, scirtta in grassetto per giunta, allo stato attuale sembra una barzelletta :smt003
Ripeto, io sono certo di avere ragione, ma come lo dimostro?
Il ricorso lo impostereiintanto per come diceva Nofer sul fatto che la formazione ex art. 36 va fatta quando c'è il rischio e di 10 lavoratrici, UNA è in graviodanza.
Eventualmente e dico eventualmente mi contesti la mancata formazione per l'unica lavoratrice esposta al rischio e non a tutte e 10
Se avete qualche riflessione e/o consiglio in merito ve ne sarò grato.
Vi terrò comunque informati.
manfro
o meglio intanto ho saputo a che cosa si sono attaccati per questa sanzione moltiplicata per 10 (ovvero presa la sanzione ex art.55 riferita all'art. 36 e moltiplicata per n. 10 lavoratori):
http://www.dplmodena.it/lettera%20circolare18-4-08.pdf
il primo dubbio è relativo all'applicabilità o meno della circolare (che per altro sappiamo bene non avere valore di legge).
Guardate il punto 2 della circolare che dovrebbe essere di nostro specifico interesse.
Secondo me, ci stanno scritte alcune cose difficilmente condivisibili.
A mio avviso questa circolare nasceva con altro scopo e per altre norme.
Infine, la raccomandazione dell'ultimo paragrafo, scirtta in grassetto per giunta, allo stato attuale sembra una barzelletta :smt003
Ripeto, io sono certo di avere ragione, ma come lo dimostro?
Il ricorso lo impostereiintanto per come diceva Nofer sul fatto che la formazione ex art. 36 va fatta quando c'è il rischio e di 10 lavoratrici, UNA è in graviodanza.
Eventualmente e dico eventualmente mi contesti la mancata formazione per l'unica lavoratrice esposta al rischio e non a tutte e 10
Se avete qualche riflessione e/o consiglio in merito ve ne sarò grato.
Vi terrò comunque informati.
manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Bravo Manfro, è esattamente questo il riferimento.
A questo punto però la cosa non è così semplice per diversi motivi:
1) la circolare non è legge, a può essere vincolante per l'amministrazione dalla quale è stata emanata
2) far valere le proprie ragioni, a fronte di una spiegazione che, tu definisci non condivisibile, ma Pennesi non la pensa come te (e non è l'ultimo arrivato perchè si occupa anche di sicurezza sul lavoro) ti sarà possibile solo in tribunale
3) ti serve urgentemente un parere tecnico di un avvocato che ti dica se effettivamente la motivazione che Pennesi ha dato (ovvero l'indipendenza della violazione) trova un riscontro sotto il profilo giuridico
A questo punto, io dico: mooooooooolto interessante a sapersi.
Il grassetto che tu definisci ridicolo, secondo me, lo è molto meno di quanto credi.
Io non ho a che fare con la DPL, ma weare ti ha già detto che anche da lui fanno così.
Quasi tutti piuttosto hanno a che fare con la ASL, ma per loro questa circolare non è vincolante, per cui c'è da ritenere che la DPL si sia piuttosto allineata.
comunque complimenti per aver trovato 'sta circolare di cui ignoravo l'esistenza.
A questo punto però la cosa non è così semplice per diversi motivi:
1) la circolare non è legge, a può essere vincolante per l'amministrazione dalla quale è stata emanata
2) far valere le proprie ragioni, a fronte di una spiegazione che, tu definisci non condivisibile, ma Pennesi non la pensa come te (e non è l'ultimo arrivato perchè si occupa anche di sicurezza sul lavoro) ti sarà possibile solo in tribunale
3) ti serve urgentemente un parere tecnico di un avvocato che ti dica se effettivamente la motivazione che Pennesi ha dato (ovvero l'indipendenza della violazione) trova un riscontro sotto il profilo giuridico
A questo punto, io dico: mooooooooolto interessante a sapersi.
Il grassetto che tu definisci ridicolo, secondo me, lo è molto meno di quanto credi.
Io non ho a che fare con la DPL, ma weare ti ha già detto che anche da lui fanno così.
Quasi tutti piuttosto hanno a che fare con la ASL, ma per loro questa circolare non è vincolante, per cui c'è da ritenere che la DPL si sia piuttosto allineata.
comunque complimenti per aver trovato 'sta circolare di cui ignoravo l'esistenza.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)