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Due medici per azienda?

Archivio Medicina del Lavoro/Registro infortuni/Strutture sanitarie.
In questa sezione vengono riportate tutte le problematiche inerenti la medicina del lavoro, gli infortuni e le strutture sanitarie (Riservato agli abbonati)
Delma.

arrivo decisamente tardi ma mi associo sulla possibilità di più medici competenti.
Per un grosso cliente noi abbiamo un medico competente per le filiali del nord Italia ed uno per il centro-sud.

Ognuno gestisce da se la sorveglianza sanitaria, effettua con me il sopralluogo annuale e le riunioni, valuta e commenta i documenti delle filiali di Sua competenza...

ogni tanto resta un po' di confusione di fondo perchè, a parità di mansioni, uno propone alcune visite e l'altro ne propone altre....uno propone alcune soluzioni e l'altro effettua considerazioni diverse...
credo sia però normale, ogni professionista ragiona a modo suo.
Comunque nessun problema, dopo 3 anni di convivenza dei due medici tutto procede bene.

Luca
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effenne
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D. Lgs 626: "il medico competente, qualora lo ritenga opportuno, d'accordo con il datore di lavoro che se ne accolla gli oneri, può avvalersi di uno o più collaboratori"
o giù di lì, frase più o frase meno
Quindi, ci fossero ancora dei dubbi...
Non c'è mai abbastanza tempo per fare tutto il niente che vorrei (Voltaire)
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ugo
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fabio ha scritto:D. Lgs 626: "il medico competente, qualora lo ritenga opportuno, d'accordo con il datore di lavoro che se ne accolla gli oneri, può avvalersi di uno o più collaboratori"
o giù di lì, frase più o frase meno
Quindi, ci fossero ancora dei dubbi...
in realtà parla di "specialisti"
art. 17 co. 2

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

che DA SOLO non risolve il problema... comunque grazie per le risposte a tutti :)

Invito, gentilmente, ugo ad usare il tasto 'invia risposta' (in alto e in basso a sinistra) e non il tasto riporta in corrispondenza al messaggio altrimenti viene fuori una 'citazione' non necessaria come in questo caso dove doveva essere semplicemente fatta una puntualizzazione relativa al msg precedente (che era, tra l'altro, molto breve).
Le 'citazioni', infatti, vanno fatte solo nel caso in cui si voglia evidenziare frasi o interi periodi di un messaggio molto lungo presente appena sopra la risposta che si sta dando oppure di messaggi scritti in precedenza (distanti dal post di risposta) che si vogliono commentare nello specifico.
Nelle FAQ trova ulteriori indicazioni.
Riporto, invitando tutti a prenderne visione, il link relativo:

http://www.forumsicurezza.com/forum/faq.php

Spero di esserle stato di aiuto e, con l'occasione, la saluto cordialmente.

Mod  :smt039
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effenne
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ok, ok, specialisti!
Attenzione, però: il medico competente è uno specialista, in quanto è un medico specializzato in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, igiene industriale, ecc.
Ciao e buon lavoro
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ugo
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Capisco :)
ovviamente è "d'uso" pensare ad altri specialisti e non a lui stesso.

Grazie della risposta

Un saluto
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effenne
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Verissimo e sacrosanto quello che dici, ugo, ma, come dicevano quelli là in TV...
Capisci ammè! :smt002
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ugo
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Ecco la risposta definitiva: NON SI PUO' FARE... che ne dite?


Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali

Roma, 23 febbraio 2006

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. n° 25/I/0001768
Alla Associazione del commercio e del turismo di Forlì e
circondario
Piazza della Vittoria, 27
47100 Forlì



Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla
Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì e circondario.

L’ Associazione del commercio e del turismo di Forlì (ASCOM Forlì), con istanza di
interpello presentata ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 2004, chiede di conoscere
l’interpretazione di questo Ministero in relazione al contenuto dell’ articolo 17, comma 2, del
D.Lgs. 626/1994, relativo alla facoltà da parte del medico competente di farsi assistere da altri
medici specialisti.
La norma in oggetto stabilisce che: “il medico competente può avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri”.
La scrivente Associazione chiede pertanto se, alla luce di questa norma, un medico
competente, che a seguito di circostanze personali, quali ad esempio malattie o altri impedimenti
oggettivi, sia concretamente impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al
proprio servizio presso il cliente – quali, ad esempio, il portare a termine le visite mediche –possa
farsi sostituire da altri colleghi, specializzati in medicina del lavoro, piuttosto che rinviare la visita a
data da concordare. Si chiede, inoltre, di sapere se anche nel caso in cui il medico competente debba
eseguire una visita medica di idoneità ed accertamenti a distanza (es. un lavoratore a Napoli di una
ditta di Forlì Cesena) possa avvalersi della collaborazione di un altro medico. In questi casi, ad
avviso della scrivente associazione, si tratterebbe di pagare gli oneri ad un medico del lavoro
collaboratore che sul posto provveda a svolgere la visita e gli accertamenti sanitari indicati dal
Protocollo redatto dal Medico Competente originario. Rimarrebbe invece a cura del Medico
Competente originario l'onere e la capacità di eseguire e completare l’accertamento con
l'espressione del giudizio di idoneità, che il D.Lgs. 626/94 espressamente richiede a carico del
medico competente, in ragione della conoscenza che ha dell'azienda ed in particolare dei rischi
verificati sia su documenti cartacei di valutazione dei rischi sia attraverso incontri e sopralluoghi.
L’incertezza interpretativa deriva anche dall’ulteriore circostanza per cui su tali problematiche
manca una posizione unanime da parte delle varie Aziende di Unità Sanitaria Locale, alcune delle
quali consentono la sostituzione del medico del lavoro con un collega, laddove altre ritengono che il
medico del lavoro debba svolgere tutte le sue funzioni personalmente negando a priori la possibilità
di farsi sostituire.
Ebbene, ad avviso della scrivente associazione non rileverebbe nella normativa vigente alcun
impedimento affinché il medico competente associato si faccia sostituire, limitatamente ai giorni di
assenza, da un collega, parimenti specializzato.
La soluzione, al contrario, non può che essere negativa. Si deve difatti chiarire che la norma
citata non contempla affatto l’ipotesi di sostituzione del medico competente, ma solo la facoltà di
avvalersi della collaborazione di altri specialisti. L’incarico di medico competente, difatti, ha natura
strettamente fiduciaria, implicando obblighi e precise responsabilità personali e deve essere svolto
personalmente dal medico competente incaricato.
La previsione di cui al comma 2 dell’art. 17 di “collaborazioni con medici specialisti” si deve
ritenere riferita a collaborazioni mirate a particolari condizioni di rischio lavorativo che necessitano
di visite o indagini in particolari ambiti specialistici. Anche in questi casi, peraltro, la scelta del
medico specialista è attribuita al datore di lavoro, a conferma della natura personale e fiduciaria
degli incarichi inerenti alla sorveglianza sanitaria.
Al quesito si deve pertanto dare risposta negativa, ribadendo che la prassi di farsi sostituire da
un collega deve ritenersi non consentita alla luce delle norme vigenti. L’unica eccezione a questo
orientamento può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico
competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su
incarico del datore di lavoro, con altro medico. È evidente tuttavia, che in questo caso il sostituto,
per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell’eventualità di
controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo
all’effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione,
assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Ugo, ti voglio bene  :smt008 !!!
...certo, un pochetto un cittadino, ma anche una cittadina, si sconforta a vedere che dopo 10 anni di 626 stiamo ancora a discutere se il medico competente deve o meno fare le visite...ma tra poco è primavera, quindi amo sorriderne.
La domanda che mi pongo è: ma ci volevano 10 anni e una interpretazione"autentica" per leggere una cosetta tutto sommato semplice come l'art. 16, prima di arrivare direttamente al comma 2 del 17? ma vuoi vedere che se la stanno leggendo dalla fine???
Ma che bello! dunque, facciamo un po' di conti: il 626 sono 98 articoli, di cui alcuni bis, tris, ...decies etc, ma diciamo 98; sono arrivati al 16, dunque ne sono stati letti e recepiti 82 in dieci anni... perfetto, altri 2 anni e raggiungiamo il comma 1 dell'art. 1 che detta:
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, Titolo I, Capo I, art. 1, comma 1 ha scritto:il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici

Così magari la smettiamo con asserzioni del tipo " ma io ho un ristorante, mica sono una fabbrica che devo fare la 626" oppure "ma questa è solo una ditta di pulizie, come quelle di casa, mica si devono fare le visite....", oppure ancora come quella di stamattina "ma questo è uno studio notarile, che ci azzecca il carico di incendio, mica sono un deposito di cartoleria che devo avere gli estintori e i passaggi sgombri!"
Uff, spero di arrivarci viva!
Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... fatemi sapere le conclusioni, perché nella mia Azienda di Medici competenti nominati ce ne sono tre.  :-)

Saluti

Marco
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manfro
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Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

io non so se ho ben capito la circolare ma parrebbe proprio che nominare in una stessa azienda due MC, pur se questa ha diverse sedi distanti centinaia di Km, non sia possibile.
se così fosse, credo che sia enormemente sbagliato per tutti i motivi già discussi, quindi a questo punto vi chiedo.... ho capito proprio bene?
:smt017 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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