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LAeq, LCeq, Lex ed obbligo DPI rumore

In questo Forum verranno aperte discussioni su questioni eminentemente tecniche relative a impianti, macchine, rumore, vibrazioni, ATEX, prevenzione incendi, ecc...
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Giosmile
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E allora, visto che ci tieni tanto, anche solo per ricordarlo a me stesso, li posto ora


Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.



Art. 192. Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
(comma così modificato dall'art. 98 del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.



E visto che ho bisogno, come dici tu, di un corso di aggiornamento, mi motivi in maniera precisa ed incontrovertibile, e quindi giuridicamente valida, dove caspiracchierina trovi, in questi due articoli, l'obbligo dei DPI ANCHE quando non superi di esposizione gli 85dB(A)?

Io penso che tu confonda profondamente il concetto di ESPOSIZIONE, inteso così come lo intende il legislatore e quindi le norme tecniche finalizzate alla sua determinazione, dal VALORE ISTANTANEO.

E visto che sono sempre io ad aver bisogno di un corso di aggiornamento, ti dico che è sempre l'art.189 che ci illustra QUANDO occorre agire sui valori istantanei, ovvero considerando i valori massimi di pressione acustica in curva C, come da definizione dell'art.188 comma 1 lett.a) e che sono

ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).


Io da tecnico non scrivo una relazione di valutazione del rumore errata e non congruente con quanto previsto dalla legge perchè se viene l'ASL devo pararmi il didietro, bensì faccio il tecnico e descrivo le cose per quello che sono e come stanno, utilizzando gli strumenti normativi e ricordandomi che si fa quello che dice la legge.

Temo che tu soffra troppo la sindrome da "ispezione".

Saluti

:smt039

P.S. se mi consigli un buon corso di aggiornamento rumore, sarò felicissimo di seguirlo
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enrilav
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cito: "E visto che ho bisogno, come dici tu, di un corso di aggiornamento, mi motivi in maniera precisa ed incontrovertibile, e quindi giuridicamente valida, dove caspiracchierina trovi, in questi due articoli, l'obbligo dei DPI ANCHE quando non superi di esposizione gli 85dB(A)? "

“Art. 192. Comma 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.”

Quali cartelli metti scusa? Pericolo + obbligo + divieto di accesso ai non addetti ? oppure solamente  pericolo + divieto di accesso ?  Sei sicuro che vada bene senza il cartello di obbligo?
Se devi mettere il cartello di obbligo lo devi poi rispettare in quanto tale oppure facciamo come ci pare ?

Boh forse sono stupido...
PS: "luoghi di lavoro" citati dalla normativa secondo me è un concetto LAeq caratterizzante postazioni / luoghi di lavoro appunto
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larsim
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enrilav, sto leggendo con interesse la vostra discussione, in quanto qui da noi ci sono due "fazioni" che la vedono chi come uno, chi come l'altro.
io l'ho sempre interpretato come giosmile, ma ammetto di non essere un tecnico esperto..
..però "I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione" secondo me non può che far riferimento ai lex (e ai ppeak).. sennò avrebbero scritto.. mmm chessò.. "ad attrezzature con laeq superiore a"

in ultimo, visto che la vdr è demandata al ddl, non vedo in ogni caso in problema di procedurare l'utilizzo di dpi su singole macchine, a prescindere dai lex.
questo anche per fronteggiare necessità lavorative impreviste ed estemporanee, e pertanto non incluse nella vdr.
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ursamaior
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Ho finito i popcorn, per cui ora posso intervenire.
Giosmile ha ragione.
La norma prende a riferimento solo i Lex e gli obblighi discendono solo dai Lex.

Va anche detto che quanto stabilito dalla norma costituisce i livelli minimi di tutela e che se il datore di lavoro intendesse elevare tali livelli imponendo l'uso dei DPI al superamento del Leq di 85 dB(A), sarebbe libero di farlo. Ovviamente a meno che ciò non determinasse un rischio aggiuntivo
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enrilav
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Quindi nelle vostre aziende l'art. 192 comma 3 si interpreta "luoghi di lavoro" = Lex ...
Quindi il classico vano tecnico compressori dove spesso ho valori > 85 non ci mettiamo neanche il cartello e al manutentore che ci accede ogni tanto e però dal suo Lex non si evince necessità di otoprotezione non gli do nulla, neanche le cuffie, ma si è giusto che si attacchi al tram!
...
Buon lavoro regaz
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Nofer
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Io non ho avuto nemmeno il tempo e la voglia di passare ai popcorn e non ho neppure birra in casa, ma a parte concordare fino all'ultima virgola con giosmile (e ursinodolce & C. ...) temo che enrilav stia facendo una confusione enorme tra le segnalazioni di divieto di accesso ai non addetti e appunto le procedure da implementare per gli addetti.
Per cercare di spiegarmi con un esempio, una cosa è dire "non puoi guidare senza la patente" - che è la segnaletica di divieto di accesso nel ns. caso - e ben altra è quello che devi imparare a fare per saper guidare e quindi avere la patente, ossia essere l'addetto alla manutenzione del compressore, che comunque vogliamo immaginare la  faccia in "sicurezza" e pertanto a compressore spento. Accendere un compressore, o un gruppoelettrogeno, difficilmente prende più di 2-3 minuti, e se non c'è un rischio di superamento del Lim LCeq non c'è obbligo di otoprotezione, peraltro se c'è rischio di superamente del p-peak in scala C è sulla macchina che si deve intervenire.
Se vogliamo solo evitare che nel locale ci si infratti ogni mezzora il magazziniere a fumare di nascosto, basta il divieto.

Per il Lex(8h) che va valutato in scala A, quand'anche fossero 10+10 minuti al giorno per accendere e spegnere ed anche il compressore o gruppo elettogeno facesse 88 dB.A e uindi con LAeq locale > 87, il Lex (8h) sarebbe comunque inferiore a 80, se non ci sono altre esposizioni > o = 79. DUNQUE, ci può entrare anche senza cuffie.
Suggerirne l'uso ha un senso quando si presuppone che entrando non si abbia idea dei tempi di permanenza, ma in casi come l'esempio che porti nulla e nessuno impedisce di segnalare anche le procedure da tenere in casi di "emergenza" che esulino dalla routine di cui abbiamo misurato i tempi di azione.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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enrilav
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Ma forse Nofer dovresti leggerti il tutto, veramente io mi riferivo al cartello obbligo di otoprotezione non a segnalzione di divieto di accesso quando ho fatto l'esempio del vano tecnico compressori.
... Rimango delle mie e ho già avuto altri riscontri positivi sul mio operato
Buon lavoro regaz
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larsim
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boh io mi son provato a domandare cosa sono i valori di azione. sono i livelli superati i quali il rumore fa male, ossia dove il rischio (non il pericolo) si possa concretizzare in danno.

è stato stabilito (non da me) che possa esserci un danno per la sicurezza se viene superata una determinata pressione di picco, ma anche un danno per la salute, dall'esposizione prolungata a un determinato lex (d o w che sia).

la macchina è molto rumosa ma viene usata poco? la valutazione deve considerare in ogni caso lex e ppeak, perchè questo viene richiesto. ossia, sempre li devi tornare. come adempimento minimo. poi tutto ciò che è a tutela della h&s è ben accetto



enrilav ha scritto:Quindi nelle vostre aziende l'art. 192 comma 3 si interpreta "luoghi di lavoro" = Lex ...
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione = lex
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Giosmile
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enrilav ha scritto: veramente io mi riferivo al cartello obbligo di otoprotezione non a segnalzione di divieto di accesso quando ho fatto l'esempio del vano tecnico compressori.
veramente tu asserivi all'obbligo dell'otoprotezione a prescindere ed è di questo che stiamo parlando.
enrilav ha scritto:... Rimango delle mie e ho già avuto altri riscontri positivi sul mio operato
Buon lavoro regaz
Buon per te, forse.

:smt039
"detto così è semplice e infatti lo è detto così" B.P.
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enrilav
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Giosmile il "forse" risparmiatelo dai
Buon lavoro
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