Inviato: 04 mar 2014 10:37
E allora, visto che ci tieni tanto, anche solo per ricordarlo a me stesso, li posto ora
Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Art. 192. Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
(comma così modificato dall'art. 98 del d.lgs. n. 106 del 2009)
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
E visto che ho bisogno, come dici tu, di un corso di aggiornamento, mi motivi in maniera precisa ed incontrovertibile, e quindi giuridicamente valida, dove caspiracchierina trovi, in questi due articoli, l'obbligo dei DPI ANCHE quando non superi di esposizione gli 85dB(A)?
Io penso che tu confonda profondamente il concetto di ESPOSIZIONE, inteso così come lo intende il legislatore e quindi le norme tecniche finalizzate alla sua determinazione, dal VALORE ISTANTANEO.
E visto che sono sempre io ad aver bisogno di un corso di aggiornamento, ti dico che è sempre l'art.189 che ci illustra QUANDO occorre agire sui valori istantanei, ovvero considerando i valori massimi di pressione acustica in curva C, come da definizione dell'art.188 comma 1 lett.a) e che sono
ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
Io da tecnico non scrivo una relazione di valutazione del rumore errata e non congruente con quanto previsto dalla legge perchè se viene l'ASL devo pararmi il didietro, bensì faccio il tecnico e descrivo le cose per quello che sono e come stanno, utilizzando gli strumenti normativi e ricordandomi che si fa quello che dice la legge.
Temo che tu soffra troppo la sindrome da "ispezione".
Saluti
P.S. se mi consigli un buon corso di aggiornamento rumore, sarò felicissimo di seguirlo
Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Art. 192. Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
(comma così modificato dall'art. 98 del d.lgs. n. 106 del 2009)
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
E visto che ho bisogno, come dici tu, di un corso di aggiornamento, mi motivi in maniera precisa ed incontrovertibile, e quindi giuridicamente valida, dove caspiracchierina trovi, in questi due articoli, l'obbligo dei DPI ANCHE quando non superi di esposizione gli 85dB(A)?
Io penso che tu confonda profondamente il concetto di ESPOSIZIONE, inteso così come lo intende il legislatore e quindi le norme tecniche finalizzate alla sua determinazione, dal VALORE ISTANTANEO.
E visto che sono sempre io ad aver bisogno di un corso di aggiornamento, ti dico che è sempre l'art.189 che ci illustra QUANDO occorre agire sui valori istantanei, ovvero considerando i valori massimi di pressione acustica in curva C, come da definizione dell'art.188 comma 1 lett.a) e che sono
ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa);
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa);
ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).
Io da tecnico non scrivo una relazione di valutazione del rumore errata e non congruente con quanto previsto dalla legge perchè se viene l'ASL devo pararmi il didietro, bensì faccio il tecnico e descrivo le cose per quello che sono e come stanno, utilizzando gli strumenti normativi e ricordandomi che si fa quello che dice la legge.
Temo che tu soffra troppo la sindrome da "ispezione".
Saluti
P.S. se mi consigli un buon corso di aggiornamento rumore, sarò felicissimo di seguirlo