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Adeguamento macchine

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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

mi quoto che mi sono accorto di aver lasciato un pezzo...
e non credo che all'epoca nella quale sono state costruite (io credo... ma devo indagare) negli anni '50...
vi fosse già qualche disposizione legislativa che recepiva qualche direttiva comunitaria o comunque qualche regolamento o norma tecnica specifica.

In realtà più che per come procedere, di cui avevo idea, avevo cercato di dettagliare le macchine nel post, proprio per capire se esisteva qualche normativa tecnica di riferimento da seguire per le conformità di queste macchine.

A titolo di esempio ... UNI 8703/84 – torni ad asse orizzontale.

Ciao

Gibbosky
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silqua
Messaggi: 279
Iscritto il: 31 mar 2009 15:26
Località: pavia

per me non avrei dubbi, adeguamento ai requisiti generali di sicurezza indicati nell'Allegato V.
infatti "antecedentemente" a mio parere vuol dire semplicemente "prima di".
cioè (chiedo a marco) una macchina costruita nel 1939 (per esempio) non potrebbe essere utilizzata ora, una volta verificatane la rispondenza ai RESS?
oppure non ho capito ...

vorrei poi dire a gibbo: i soci accomandanti, se lavoratori, come sono assicurati per gli infortuni?
essendo accomandanti sono finanziatori, possono avere una posizione una posizione INAIL? a me pare di no ...
silqua
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gibbo39
Messaggi: 1254
Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Ciao Sliqua,
per me non avrei dubbi, adeguamento ai requisiti generali di sicurezza indicati nell'Allegato V.
infatti "antecedentemente" a mio parere vuol dire semplicemente "prima di".
cioè (chiedo a marco) una macchina costruita nel 1939 (per esempio) non potrebbe essere utilizzata ora, una volta verificatane la rispondenza ai RESS?
Per quanto mi riguarda anche io non avrei dubbi... Allegato V.
vorrei poi dire a gibbo: i soci accomandanti, se lavoratori, come sono assicurati per gli infortuni?
essendo accomandanti sono finanziatori, possono avere una posizione una posizione INAIL? a me pare di no ...
Ecco... mi hai messo un altro dubbio  ...

Dovremmo approfondire sul decreto apposito... 1124/65 come e se i soci accomandanti possono avere un posizione INAIL.

A questo punto risto' in alto mare.

ciao

Gibbosky
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Comunque prima di andare a leggere il decreto... mi viene di pensare (attingendo al minimo di buon senso che ho) che ad un socio accomandante, se lavoratore e se esposto ad almeno un rischio aziendale, debba essere permesso di aprire una posizione INAIL.

Ora... cercherò nel decreto...ma è abbastanza vasto...

Ciao

Gibbosky
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SIC1945
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Iscritto il: 21 giu 2009 10:21
Località: Milano

io penso che se nulla è cambiato nell'azienda dagli anni 90 in poi (in pratica: non c'è stata alcuna vendita o modifica di ragione sociale) si può applicare l'all.V (peraltro previsto anche dall'art. 72).
Ricordo comunque che negli anni 50, oltre al citato 547 ed alle norme CEI ed UNI, si utilizzavano le "norme ENPI" (ne ho ancora alcune da qualche parte in cantina).
Per quanto riguarda il rischio chimico, a parte l'etanolo, mi sembra strano non vengano utilizzate altre miscele (pericolose) per la pulizia o la manutenzione.
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... ovviamente vi dico come io interpreto il testo di Legge, questo non vuol dire che ho la verità assoluta, beninteso.

Il termine "antecedentemente" significa certamente "prima di", siamo tutti della stessa opinione, però io avevo così articolato l'esposizione:

... non vorrei farla più complicata di quello che è, ma il testo dell'articolo 70, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 indica una deroga per le macchine "messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari ... ", per le quali è sufficiente adeguarle ai requisiti generali di sicurezza indicati nell'Allegato V.

Il riferimento temporale al quale Gibbo fa fatica a conformarsi non è quando sono state costruite le macchine divenute attrezzature di lavoro, bensì quando sono state messe a disposizione dei lavoratori con continuità.

Quindi, a mio parere, se queste attrezzature fossero state utilizzate senza una significativa soluzione di continuità dalla prima messa in servizio avvenuta poco dopo la caduta dell'Impero Romano, è applicabile la deroga articolo 70, comma 2. Diversamente, se le attrezzature le hai utilizzate fino all'esilio di Napoleone Bonaparte e poi sono state disattivate, private di manutenzione ed adeguamenti per la sicurezza, oggi non le puoi rimettere in funzione senza portarle alla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine.

Immaginate, ad esempio, di rimettere in servizio oggi il Rullo compattatore con motore a vapore che si vede talvolta nelle comiche di Stanlio e Ollio. Si può fare?

Se non la pensate come me non fa niente. Avrete sicuramente le vostre buone ragioni. Però vi invito a rifletterci un istante. Oppure a convincermi di aver male interpretato.

Saluti

Marco
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Ciao Marco,
effettivamente ad una visione così sottile del testo non mi ci ero mai spinto, ma devo dire che rileggendo nella chiave che tu hai fornito, torno ad essere pieno di dubbi su come affrontare la faccenda.

In effetti la situazione, per chiarire è la seguente:

AZIENDA A --> acquista macchine negli anni '50 ed inizia la produzione interrotta negli anni '90.

AZIENDA B --> s.a.s. costituita da un socio accomandatario e due soci accomandanti (uno degli accomandanti è stato amministratore unico della società A).

AZIENDA B --> acquisisce le macchine che erano in forza ad A tal quali ed è in attesa di capire cosa deve fare per iniziare la produzione.

I dati di fatto sono quindi i seguenti:

1) quando sono state acquistate le macchine da A con precisione non lo so... non ho documenti in mano che mi diano evidenza di post o pre 1947.

2) non conosco le norme di riferimento dell'epoca per le specifiche macchine e né tantomeno se effettivamente esistono.

Detto ciò, quando effettivamente Marco mi fa notare che nel decreto si parla di "messa a disposizione" dei lavoratori delle macchine, come dicevo sopra, i dubbi mi tornano.

In effetti io ho delle macchine costruite e messe a disposizione da A ai propri lavoratori, antecedentemente alla DM, ma è pur vero che quando B mette a disposizione dei propri lavoratori le macchine, esiste eccome una bella DM recepita con un bel decretino.

Ora, in cosa sfoci questa situazione francamente non lo saprei proprio.

Mi sta davvero sorgendo il dubbio che la conformità all'Allegato V non sia sufficiente.

Ma se così fosse davvero non saprei francamente cosa fare...

Identificare per la singola macchina i RES imposti dal D.Lgs.17/10  e lavorarci sopra?

Che caos...

Grazie degli spunti...

Vi sarei grati se ragionaste un po' più a fondo sullo spunto di Marco... che mi pare molto interessante.

Gibbosky
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Ciao Marco,
ormai è la paranoia del giorno... cito art.70:

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di
prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e
quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari
di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di
cui all’ALLEGATO V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le
prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del Decreto Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547(N), ovvero dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).


Poi riprendo l'allegato V e nel titolo trovo:

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

Se mi attengo al secondo comma dell'articolo 70, trovo una bella congiunzione che mi include entrambi i casi, quindi se interpreto bene:

1) ho una macchina costruita ante DM --> Allegato V
2) metto a disposizione dei miei lavoratori una macchina ante DM --> Allegato V

(ma poi mi chiedo il secondo caso non è ovvia conseguenza del primo...? se metto a disposizione dei lavoratori una macchina in assenza di disposizioni legislative che la regolano, mi pare ovvio che la stessa sia stata anche costruita in epoca in cui non esistevano tali disposizioni... o no?
forse esiste l possibilità che al tempo t=0 sia stata costruita una macchina in presenza di una disposizione legislativa che ne indicava i canoni di costruzione, e successivamente abolita...così che in una messa a disposizione successiva dei lavoratori al tempo t=1 non esista più quella disposizione legislativa? bah)

Comunque non divaghiamo... e torniamo alla e ed alla o

Da quello che invece leggo nell'Allegato V quella O mi fa pensare che posso ricorrere all'allegato V perché costruita ante DM anche se messa a disposizione dei lavoratori post DM.

Sempre più incasinato.

Gibbosky
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Marco
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Iscritto il: 14 ott 2004 15:45

... mamma mia Gibbo !!!

:smt022
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gibbo39
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Iscritto il: 29 apr 2008 17:37

Mamma mia davvero... comunque, dopo chiacchierata con collega, sono venuto di fatto alla conclusione iniziale:

1) la DM va vista più come conformità di carattere commerciale, tant'è che effettivamente la marcatura CE da parte del costruttore non esime il DdL da responsabilità in caso di infortunio per un eventuale mancanza di RES.

2) nel caso in cui sono io (cioè ante DM) si fa una valutazione dei rischi derivanti dalla macchina nello specifico contesto produttivo, tenendo conto come guida di quanto descritto nell'Allegato V.

P.S.

Considerando anche tale allegato come non esaustivo.

Così penso e così faccio.

Ciao

Gibbosky
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