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Organismi paritetici e formazione

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

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weareblind
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yamato71 ha scritto: Beh siete liberi di interpretare il DL 81 come meglio credete (o come più vi fa comodo?), del resto io non sono detentore della verità.
Non leggo risposte nel merito alle mie critiche. Io la legge la conosco. Tu, non lo so. Che fai di mestiere?
yamato71 ha scritto: Dico solo che:

1. il Datore di Lavoro, laddove esista, DEVE richiedere la collaborazione dell'Organismo Paritetico.

2. anche se non espressamente sanzionata, la mancata richiesta è comunque una violazione della Legge.
"i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali [...] e agli organismi paritetici [...] ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Accordo (naz.) 25/07/2012
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni". (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).


Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo.

Quindi io non devo chiedere nulla. Sono la pubblicità del Denim. Io metto a conoscenza. Poi vi saluto caramente.
Questo in relazione a chi la norma la conosce, e chi no.
yamato71 ha scritto: 3. non ho detto che la formazione non sia valida, dico che potrebbe essere uno spunto per un avvocato.
Alla faccia del cercare di ottenere buoni risultati materiali, ecco il solito aspetto leguleio del RLST, che cerca di accaparrarsi clienti senza alcun valore aggiunto da fornire.
yamato71 ha scritto: 4. di Enti farlocchi ce ne sono a bizzeffe, che erogano "cattiva" formazione se non a volte formazione fantasma, facendo poi prendere le sanzioni alle Aziende o infortunare i lavoratori. Poi ci sono Enti farlocchi che fanno buona ed anche ottima formazione, ma li definisco farlocchi perché DEVONO conoscere la normativa e quindi DEVONO sapere che la richiesta di collaborazione la si fa al giusto OO.PP. e non a "cose farlocche" messe in piedi in uno scantinato (e ne trovo parecchie di cose in giro).
Certo, come di RLST incompententi e tritasistemariproduttivo. Non tutti. Tanti. Ribadisco, venitemi a dire che sono farlocco, che poi ne parliamo.
yamato71 ha scritto: 5. se sono un'Azienda e quando chiedo la collaborazione dell'OO.PP. mi viene segnalato che la formazione specifica di 4 ore nella mia azienda non è sufficiente per alcuni lavoratori che fanno lavori ad alto rischio, anche se il mio codice Ateco dice che l'Azienda è a basso rischio ... non sto forse rendendo un utile servizio all'impresa?
No per quanto mi riguarda. Il piano formativo lo fa il RSPP e lo avalla il DdL, che hanno sviluppato il DVR e conoscono la loro produzione. Tu, no. Le perle di saggezza le elargisci a qualcun altro.
yamato71 ha scritto: In primis i consulenti che fanno bene il proprio lavoro, le Aziende che pagano con soldi veri, i lavoratori che ci mettono la loro salute.
Fammi capire, se l'azienda paga un soggetto privato formatore, e solo lui, paga con soldi veri o falsi? E il servizio che ottiene è più vero se passa un OP?
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silqua
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nella circolare della non sanzionabilità per mancanza di comunicazione della formazione art 37 si parla di OOPP, non anche di EEBB (se non ho capito male).

mi chiedo:
- dovendo erogare la formazione ai lavoratori art 37 su incarico di un DDL, avendone i requisiti che sono indicati nell'accordo SR del 2011 e garantendo i contenuti secondo i codici ATECO come specificato nell'accordo, bisogna comunicare il progetto di formazione a OOPP o ad EEBB?
- come si fanno a cercare OOPP/EEBB sul proprio territorio, se uno non ha già un riferimento chiaro (ad esempio, se uno è edile non c'è problema) o se uno non è iscritto ad una associazione di categoria?

grazie a tutti
silqua
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weareblind
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Intanto chiedi a cliente. Se da lì non arriva nulla, allora:
http://www.entibilaterali.va.it/opp/ind ... 39&doc=806
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silqua
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per esempio a pavia è questo

http://www2.confindustria.pv.it/opp-pavia/index.cfm

nella mia ignoranza mi chiedo se sia l'unico

vado avanti ad approfondire grazie
silqua
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catanga
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Mi sa che Weareblind ha affondato Yamato come fecero gli americani con la corazzata giapponese il 7 aprile 1945 a largo di Okinawa.

Battute a parte, dopo anni siamo, sempre qui a parlare delle stesse cose.

L'argomento l'abbiamo tratta in passato almeno 3 o 4 volte...........
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pitio11
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se non fosse che ora parecchi organismi paritetici millantano l'obbligatorietà dell'iscrizione dell'azienda con annesso versamento di tot. soldi per dipendente...
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catanga
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Come già detto N volte, una rilettura dell'art. 23 della Costituzione non farebbe male.

"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."
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Giosmile
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Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
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catanga ha scritto:Come già detto N volte, una rilettura dell'art. 23 della Costituzione non farebbe male.

"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge."
Lo dicevo a Nofer ultimamente. Prima o poi l'art.23 me lo tatuo sulla chiappa sinistra, da esibire in ogni occasione utile.
"detto così è semplice e infatti lo è detto così" B.P.
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weareblind
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Bravo. Io sulla destra ho già lo Snaggletooth.
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Alfeo
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Ci sono anche le linee applicative del Luglio 2012 in cui viene spiegato bene cosa si intenda per collaborazione con gli OOPP ed in in cui si ribadisce e  specifica  quanto già detto nella circolare ministeriale del 2011:

"Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di “organismo paritetico” dettata
all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione
di cui all’articolo 37, comma 12, del “testo unico”, potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale. "

http://www.statoregioni.it/Documenti/DO ... 20%203.pdf

Questo avrebbe dovuto mettere la parola fine a una serie di dubbi e conseguentemente ad una serie di fantomaci Enti che operano a livello nazionale, spacciando attestati buoni per tutti i comparti e tutte le stagioni, ma, a quanto pare, il messaggio non è stato da tutti recepito.
"Hey you! Don't help them to bury the light. Don't give in without a fight."
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