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Il rischio chimico moderato

Archivio sui Rischi di carattere Chimico/Biologico/Cancerogeno.
Questo archivio contiene tutte le discussioni relative ai rischi da agenti chimici/biologici/cancerogeni, schede di sicurezza di preparati e sostanze pericolose, ecc... (Riservato agli abbonati)
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Rael
Messaggi: 141
Iscritto il: 14 ott 2004 16:26
Località: Muggiò (MI)

Stiamo riaggiornando il rischio chimico giusto in questo periodo ed abbiamo deciso di utilizzare come norma le frasi R riportate al punto 15 e le frasi R del punto 2 solo se il composto non è classificato (T, T+ ecc) perchè o la cosa non è "applicabile" (es. gli elettrodi per saldatura) o la concentrazione di sostanza tossica nel prodotto finito è molto bassa.
Per quanto riguarda la definizione di rischio moderato... noi stiamo usando il metodo della regione emila romagna che si può scaricare dal sito dalla ASL di modena. Il link è qui sotto.

http://www.ausl.mo.it/dsp/Documenti/Ris ... isCH01.pdf (32 pagine in PDF)

Ciao
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ds
Messaggi: 42
Iscritto il: 11 nov 2004 09:17
Località: Trieste

Per Sandro: il DM è quello.
Preciso che il mio riferimento al punto 2 della scheda si riferisce all'elencazione dei componenti pericolosi ed alle loro quantità (purtroppo indicative), ed è proprio questa informazione che mi permette di distinguere la grappa dalla birra. Poi come ho già detto per me è importante il punto 3, del quale riporto il contenuto come da DM:
3. Identificazione dei pericoli
Riportare in questa sezione la classificazione della sostanza o del preparato derivante dall'applicazione delle norme di classificazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o alla Direttiva 1999/45/CE. Indicare in modo chiaro e conciso i pericoli che la sostanza o preparato presenta per l'uomo o per l'ambiente. Distinguere chiaramente fra preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che non sono classificati come pericolosi ai sensi Direttiva 1999/45/CE. Descrivere i piu' importanti pericoli di tipo fisico-chimico, gli effetti negativi per la salute e per l'ambiente e i sintomi connessi all'uso e agli eventuali usi impropri della sostanza o del preparato che possono essere ragionevolmente previsti. Puo' essere necessario citare altri pericoli, ad esempio emissione di polveri, asfissia, congelamento o effetti ambientali come rischi per organismi presenti nel terreno, ecc., che non rientrano in alcuna particolare classificazione ma che possono contribuire al pericolo complessivo presentato dal materiale in questione. Le informazioni riportare in etichetta devono essere fornite nella sezione 15.
Poi devo quindi fare riferimento al punto 15, ed anche al 16, che però normalmente trovo abbastanza trascurato e che invece sempre secondo il DM dovrebbe essere abbastanza pesante.
Come esemplificazione, posso citare il caso che mi è capitato di recente di una vernice applicata a pennello o a rullo: se non mi vado a vedere il punto 2, non riesco a capire che l'esposizione ai vapori che troverò in aria sono quelli di un componente leggero, che non mi determina la classificazione del prodotto ma che ha un TLV-STEL, mentre non troverò quelli del componente pesante principale, che mi determina la classificazione ma che in pratica non evapora e mi rimane nel film protettivo.
MIK

scusate signori ma secondo me ci siamo forse un pò arrovellati !!! per tanto provo a ricapitolare e a dire le mia.
- il punto 2 delle SDS fa riferimento alle singole sostanze presenti in un preparato. E' importante perchè ci permette di capire se vi sono sostanze fra quelle ricomprese nell'allegato 8 ter del 626/94. Esso inoltre ci mette in condizione di fare una valutazione seguendo le indicazioni impartite dalla UE che nella direttiva fa riferimento alle singole sostanze.

- il punto 3 espone i principali pericoli che dovrebbero essere sintetizzati e codificati poi al successivo punto 15. Il valutatore dovrebbe fare riferimento al 3 quando al 15 non si dice nulla.

- il punto 16 spiega il senso di tutti codici R presenti al 2.

- il punto 8 da indicazioni utili per la protezione

- il 7 ed il 10 (ed in parte 8) danno indicazioni sui rischi derivanti dalla manipolazione.

Quesito: sapete che fine ha fatto il sillogismo (bestiale) uso di DPI = uguale non moderato ??

personalmente infine anche se moderato io la sorveglinza continuo a consigliarla.
MIK

scusate signori ma secondo me ci siamo forse un pò arrovellati !!! per tanto provo a ricapitolare e a dire le mia.
- il punto 2 delle SDS fa riferimento alle singole sostanze presenti in un preparato. E' importante perchè ci permette di capire se vi sono sostanze fra quelle ricomprese nell'allegato 8 ter del 626/94. Esso inoltre ci mette in condizione di fare una valutazione seguendo le indicazioni impartite dalla UE che nella direttiva fa riferimento alle singole sostanze.

- il punto 3 espone i principali pericoli che dovrebbero essere sintetizzati e codificati poi al successivo punto 15. Il valutatore dovrebbe fare riferimento al 3 quando al 15 non si dice nulla.

- il punto 16 spiega il senso di tutti codici R presenti al 2.

- il punto 8 da indicazioni utili per la protezione

- il 7 ed il 10 (ed in parte 8) danno indicazioni sui rischi derivanti dalla manipolazione.

Quesito: sapete che fine ha fatto il sillogismo (bestiale) uso di DPI = uguale non moderato ??

personalmente infine anche se moderato io la sorveglinza continuo a consigliarla.
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