Per tagliare la testa al "topo" copio/incollo l'articolo 11 del DPR 459/96 che mi pare chiaro e limpido (...ogni tanto succede).
ART 11 - Norme finali e transitorie
1. Fatto salvo l'articolo 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
Si Marzio, erudiscici please sulla schizofrenia delle macchine/attrezzature di lavoro
ciao
Renato
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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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Vendita macchine usate
Serafino, capisco benissimo la tua esigenza di giustificare a tutti i costi gli ON, ma le Gru in Allegato IV proprio non ci stanno.
Riporto la lista delle macchine di Allegato IV (metto i puntini laddove non di interesse):
1. Seghe circolari ...
2. Spianatrici ...
3. Piallatrici ...
4. Seghe a nastro...
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 ...
6. Tenonatrici ...
7. Fresatrici ...
8. Seghe ...
9. Presse...
10. Formatrici delle materia plastiche per iniezione ...
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione...
12. Macchine per lavori sotterranei ...
13. Benne di raccolta di rifiuti ...
14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici ...
15. Ponti elevatori per veicoli.
16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.
Soltanto gli apparecchi di sollevamento persone rientrano in allegato IV, ma le gru proprio no. Non confondermi gli allegati con i punti: gli apparecchi di sollevamento sono specificatamente trattati al punto 4 dell'Allegato I. Pertanto quanto affermi non ha senso e non giustifica la mancanza della relazione tecnica di ingegnere abilitato.
Riporto la lista delle macchine di Allegato IV (metto i puntini laddove non di interesse):
1. Seghe circolari ...
2. Spianatrici ...
3. Piallatrici ...
4. Seghe a nastro...
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 ...
6. Tenonatrici ...
7. Fresatrici ...
8. Seghe ...
9. Presse...
10. Formatrici delle materia plastiche per iniezione ...
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione...
12. Macchine per lavori sotterranei ...
13. Benne di raccolta di rifiuti ...
14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici ...
15. Ponti elevatori per veicoli.
16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.
Soltanto gli apparecchi di sollevamento persone rientrano in allegato IV, ma le gru proprio no. Non confondermi gli allegati con i punti: gli apparecchi di sollevamento sono specificatamente trattati al punto 4 dell'Allegato I. Pertanto quanto affermi non ha senso e non giustifica la mancanza della relazione tecnica di ingegnere abilitato.
... a grande richiesta... :smt003
1) tutte le macchine che vengono poste in servizio e date in uso a lavoratori diventa attrezzature di lavoro (e si applica il titolo III-626, il DPR 547/55, ecc.)
2) le attrezzature di lavoro che ricadono nella definizione di macchina presente nella 98/37 e vengono cedute da un DDL ad un privato (non DDL, no dipendenti) si ritrasformano in macchine ai sensi della 98/37
3) tutte le attrezzature di lavoro poste in servizio in data antecedente l'entrata il vigore della direttiva macchine, non sono mai state macchine ai sensi della direttiva prodotto. Inoltre esistono tutta una serie di attrezzature di lavoro che non sono macchine perchè, pur ricomprese nella definizione data dal titolo III-626, non sono macchine ai sensi della 98/37
4) tutte le macchine che non vengono poste in servizio da privati ed non utilizzate in ambito lavorativo non sono attrezzature di lavoro
Ciao
Marzio "the quizzer"
1) tutte le macchine che vengono poste in servizio e date in uso a lavoratori diventa attrezzature di lavoro (e si applica il titolo III-626, il DPR 547/55, ecc.)
2) le attrezzature di lavoro che ricadono nella definizione di macchina presente nella 98/37 e vengono cedute da un DDL ad un privato (non DDL, no dipendenti) si ritrasformano in macchine ai sensi della 98/37
3) tutte le attrezzature di lavoro poste in servizio in data antecedente l'entrata il vigore della direttiva macchine, non sono mai state macchine ai sensi della direttiva prodotto. Inoltre esistono tutta una serie di attrezzature di lavoro che non sono macchine perchè, pur ricomprese nella definizione data dal titolo III-626, non sono macchine ai sensi della 98/37
4) tutte le macchine che non vengono poste in servizio da privati ed non utilizzate in ambito lavorativo non sono attrezzature di lavoro
Ciao
Marzio "the quizzer"
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
ottimo! la differenza sta nell'essere o meno usata durante il lavoro e non dal sig. rossi (buon padre di famiglia) e dal fatto che attrezzature di lavoro sono anche apparecchio, utensile od impianto che non ricadono nella 98/37/CE
... ora ho capito! :)
... ora ho capito! :)
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
è vero ho detto una cavolata sulle gru, ragionando sul sollevamento persone (non so perchè...)
Io non difendo gli ON, difendo la nuova filosofia imposta dal NA e dallo SLIM, perchè abbiamo accettato di entrare in europa e dobbiamo seguirne le regole.
Io non difendo gli ON, difendo la nuova filosofia imposta dal NA e dallo SLIM, perchè abbiamo accettato di entrare in europa e dobbiamo seguirne le regole.
... caro Serafino "ti perdono"!
(tanto dovrai perdonare me un milione di volte!!)
mandi e buon anno!
![;-)](./images/smilies/002.gif)
mandi e buon anno!
la cultura del dono e il gioco della reputazione costituiscono il modo ottimale a livello globale per cooperare verso la produzione (e la verifica!) di lavoro creativo di alta qualità - E. S. Raymond
.... e lo ammetto che sono ignorante
Serafino mi potresti dire cosa significano gli acronimi NA e SLIM?
Ti ringrazio molto.
Ciao e a buon rendere
Umberto
Serafino mi potresti dire cosa significano gli acronimi NA e SLIM?
Ti ringrazio molto.
Ciao e a buon rendere
Umberto
NA è New Approach ossia quella baraonda che, in soldoni, ha portato alla creazione delle direttive
Lo SLIM (Simpler Legislation for the Single Market) è l'azione di semplificazione in atto per "far dimagrire" i procedimenti messi in piedi dal Nuovo Approccio, e quindi dalle Direttive.
uno degli esempi di SLIM è la nuova direttiva EMC, fatta "dimagrire" per quanto concerne il ricorso agli Organismi Competenti, ove non si applicasse una Norma armonizzata
Lo SLIM (Simpler Legislation for the Single Market) è l'azione di semplificazione in atto per "far dimagrire" i procedimenti messi in piedi dal Nuovo Approccio, e quindi dalle Direttive.
uno degli esempi di SLIM è la nuova direttiva EMC, fatta "dimagrire" per quanto concerne il ricorso agli Organismi Competenti, ove non si applicasse una Norma armonizzata