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Inviato: 04 gen 2008 15:54
da skymulder
16 ore per la vita, direi.....
così come per i corsi antincendio, del resto.
Inviato: 04 gen 2008 16:09
da ursamaior
catanga ha scritto:Il ns acuto legislatore ha fatto il condono tombale per la formazione dei datori di lavoro di oltre 4 milioni d'imprese.
Un bell'esempio di strategia e di visione .......... visto in che tipologia d'imprese si verificano la maggior partedegli infortuni.
L'art. 34, comma 2 della bozza di TU recita:
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative,
nel rispetto di quanto individuato mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.
Non vedo l'ora di vedere l'accordo. gh, gh, gh!
Sempre che non faccia la fine del decreto per il rischio chimico moderato o di quello che doveva definire quali erano le aziende con particolari fattori di rischio per i quali non si poteva usufruire dell'autocertificazione :smt035
Inviato: 04 gen 2008 16:41
da catanga
Sperando che non ratifichino quanto hanno già scritto nel precedente ACcordo Conferenza Stato - Regioni.........
Inviato: 04 gen 2008 17:12
da ursamaior
....Ovviamente la formazione pregressa ex DM 16/01/97 sarà considerata pienamente valida, senza alcuna necessità di aggiornamento, fino all'apocalisse, il giorno del giudizio nel quale il DdL sarà interrogato dal grande RSPP.