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visite preventive o preassuntive?

Archivio Medicina del Lavoro/Registro infortuni/Strutture sanitarie.
In questa sezione vengono riportate tutte le problematiche inerenti la medicina del lavoro, gli infortuni e le strutture sanitarie (Riservato agli abbonati)
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Marzio
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ANGELA ha scritto: IL NOSTRO COMMERCIALISTA PER PORTARE AVANTI LE "CARTE " CI CHIEDE
1- VISTA DI PREASSUNZIONE ALL'ASL
2-VISITA DI PREASSUNZIONE AL NOSTRO MEDICO DEL LAVORO AZIENDALE.
A termini di legge ha ragione il tuo commercialista (cfr. circolare MinWelfare 11/2001) nella quale si asserisce:

"(...)Quale sia la disciplina applicabile alle visite degli apprendisti maggiorenni, adibiti o meno ad attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV del D.Lgs. 626/94.
In relazione a tale quesito, occorre distinguere i casi in cui gli apprendisti maggiorenni siano adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 626/94, da quelli in cui svolgano altre attività.
In questa ultima ipotesi la sola normativa di riferimento è data dal combinato disposto degli artt.4 legge 25/55 e 9 del relativo regolamento per l'esecuzione, (DPR 1668/56), che sancisce l'obbligo di una visita medica preventiva gratuita presso la struttura pubblica territorialmente competente.
Maggiori problemi pone invece l'ipotesi di apprendisti maggiorenni adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria; la fattispecie è regolata, infatti, oltre che dagli artt.4 e 9 sopra citati, anche dal D.Lgs. 626/94, che, nel definire il proprio ambito di applicazione, vi include, all'art.2 lett. a), i lavoratori con rapporti di lavoro anche speciali e quindi anche gli apprendisti. Ne consegue che, alla luce della normativa vigente sussiste l'obbligo di due accertamenti sanitari, volti entrambi a verificare l'idoneità alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore. Ciò comporta una sovrapposizione di adempimenti, da considerarsi, peraltro, solo parziale, in quanto, mentre la visita del lavoratore ex art.4 della legge 25/55 ha riguardo genericamente al "lavoro per il quale deve essere assunto", quella effettuata dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. 626/94, comporta accertamenti clinici e biologici mirati alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda, quali risultano dal documento di valutazione dei rischi. La legislazione vigente non ha potuto operare il necessario raccordo fra le due normative, atteso i limiti della delega in sede di recepimento della direttiva 94/33/CE, né è possibile sostenere l'implicita abrogazione della norma del 1955 ad opera del D.Lgs 626/94, essendo entrambe normative speciali. Pertanto si dovrà provvedere con un apposito intervento legislativo. (...)"

In realtà le ASL che conosco per semplificare gli adempimenti demandano la visita al medico competente soltanto. Pertanto se l'ASL dice che non serve la loro visita, fidati.

Ciao

Marzio
"Ogni soluzione genera nuovi problemi" (Corollario 7, Legge di Murphy)
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