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A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
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D.I. 388/03 - Pronto soccorso
I decreti ministeriali sono dei regolamenti, il DI regola la materia di cui all'art. 15 del D.Lgs. 626/94, ergo il mancato adempimento di quanto previsto dal regolamento attuativo di detto articolo implica la contravvenzione all'art. 15 e, quindi, le sanzioni ex artt. 89 e 90, eliminabili, in caso di accertamento da parte dell'organo di vigilanza, con la procedura ex artt. 20 D.Lgs. 758/94.
L'amicizia non è solo un piacere ma anche una dolce responsabilità.
come dice max man mano che si fanno le cose, arrivano i dubbi:
- la comunicazione, c'è scritto nell'art. 2 comma 2, va inoltrata alla ASL competente, ma dove al Servizio Prevenzione o direttamente al 118 (dato che comunque alla fine lì arrivano)?
- i contenuti minimi della comunicazione sono fissati da qualche parte? a me sembra di no, che dite se metto oltre tutti i dati aziendali, le principali lavorazioni svolte e le eventuali sostanze tossiche o pericolose presenti, può bastare?
Aiutooooooo.
ciao a tutti
- la comunicazione, c'è scritto nell'art. 2 comma 2, va inoltrata alla ASL competente, ma dove al Servizio Prevenzione o direttamente al 118 (dato che comunque alla fine lì arrivano)?
- i contenuti minimi della comunicazione sono fissati da qualche parte? a me sembra di no, che dite se metto oltre tutti i dati aziendali, le principali lavorazioni svolte e le eventuali sostanze tossiche o pericolose presenti, può bastare?
Aiutooooooo.
ciao a tutti
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Solo per far presente a manfro che la faq n. 3 che trova qua risponde perfettamente al quesito relativo alla classificazione dell'azienda
http://www.sicurezzaonline.it/faq/faqps ... psodom.htm
Per il modello di comunicazione ... appena ho un minuto vedi di postartelo.
Un saluto cordiale
Onesto
PS: spero tu sia abbonato altrimenti come fai a leggere la faq!!!
http://www.sicurezzaonline.it/faq/faqps ... psodom.htm
Per il modello di comunicazione ... appena ho un minuto vedi di postartelo.
Un saluto cordiale
Onesto
PS: spero tu sia abbonato altrimenti come fai a leggere la faq!!!
'a ma', e ma se fai così quelli si sconvolgono prima, e si abituano poi!
Allora, se si sconvolgono, ben venga, che si rendano conto che a parte tutto e tutti qua c'è un 'Italia che intende lavorare al meglio.
E se si abituano, meglio ancora, così ci leviamo da mezzo gli approssimativi.
In merito, infine, alle notizie da dare, io direi di prendere "a prestito" dalla seveso bis anche gli eventuali prodotti di decomposizione e/o intermedi indesidertai.: se ci sono, ovviamente.
Buona settimana!
Nofer
Allora, se si sconvolgono, ben venga, che si rendano conto che a parte tutto e tutti qua c'è un 'Italia che intende lavorare al meglio.
E se si abituano, meglio ancora, così ci leviamo da mezzo gli approssimativi.
In merito, infine, alle notizie da dare, io direi di prendere "a prestito" dalla seveso bis anche gli eventuali prodotti di decomposizione e/o intermedi indesidertai.: se ci sono, ovviamente.
Buona settimana!
Nofer
Nofer
_______________________________________
Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Tratto da La circolare esplicativa della Regione Lombardia n. 41861 del 27 lug 04
Art 1 comma 1 - Classificazione delle aziende
La nota del Ministero della Salute del Giugno 2004 chiarisce che ai fini della classificazione delle aziende, così come inteso dal D.Lgs. 626/94, vanno considerati tutti i lavoratori dell'azienda.
La classificazione dipenderà, oltre che dal numero di lavoratori occupati, dalla tipologia di attività svolta e dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
In particolare, se l'azienda o l'unità produttiva svolge attività lavorative comprese in diversi gruppi tariffari INAIL - nel caso ci si debba ricondurre a tali gruppi per identificare la categoria di appartenenza -, il datore di lavoro dovrà riferirsi all'attività con indice più elevato, fermo restando che il numero di lavoratori riconducibili a tale attività sia superiore a 5.
L'esempio riportato nelle FAQ di SOL e' pero' in contraddizione:
DOMANDA: Sono il titolare di un piccolo mobilificio costituito da 4 falegnami e 2 impiegati (uno tecnico ed uno amministrativo). L'indice di inabilità INAIL per l'attività di falegnameria è superiore a 4...
Risposta
Il DM all'art. 1 comma 2 ultimo capoverso dice testualmente: "Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi ad attività con indice più elevato". Non è quindi menzionata la possibilità di "scorporare" i dipendenti secondo le varie attività lavorative effettivamente svolte. Riteniamo che in questo caso, ai fini della predisposizione del Pronto Soccorso aziendale, il legislatore abbia voluto considerare il rischio più grave cautelando maggiormente le aziende indipendentemente dal numero di addetti all'attività a maggior rischio infortunistico, facendo riferimento al totale dei dipendenti. In conclusione, la sua azienda rientra nel gruppo "AII".
E adesso? :smt022
Per tagliare la testa al toro (poverino) opterei per la soluzione di Manfro: spedire comunque.
Art 1 comma 1 - Classificazione delle aziende
La nota del Ministero della Salute del Giugno 2004 chiarisce che ai fini della classificazione delle aziende, così come inteso dal D.Lgs. 626/94, vanno considerati tutti i lavoratori dell'azienda.
La classificazione dipenderà, oltre che dal numero di lavoratori occupati, dalla tipologia di attività svolta e dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
In particolare, se l'azienda o l'unità produttiva svolge attività lavorative comprese in diversi gruppi tariffari INAIL - nel caso ci si debba ricondurre a tali gruppi per identificare la categoria di appartenenza -, il datore di lavoro dovrà riferirsi all'attività con indice più elevato, fermo restando che il numero di lavoratori riconducibili a tale attività sia superiore a 5.
L'esempio riportato nelle FAQ di SOL e' pero' in contraddizione:
DOMANDA: Sono il titolare di un piccolo mobilificio costituito da 4 falegnami e 2 impiegati (uno tecnico ed uno amministrativo). L'indice di inabilità INAIL per l'attività di falegnameria è superiore a 4...
Risposta
Il DM all'art. 1 comma 2 ultimo capoverso dice testualmente: "Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi ad attività con indice più elevato". Non è quindi menzionata la possibilità di "scorporare" i dipendenti secondo le varie attività lavorative effettivamente svolte. Riteniamo che in questo caso, ai fini della predisposizione del Pronto Soccorso aziendale, il legislatore abbia voluto considerare il rischio più grave cautelando maggiormente le aziende indipendentemente dal numero di addetti all'attività a maggior rischio infortunistico, facendo riferimento al totale dei dipendenti. In conclusione, la sua azienda rientra nel gruppo "AII".
E adesso? :smt022
Per tagliare la testa al toro (poverino) opterei per la soluzione di Manfro: spedire comunque.
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
Domanda
Vorremmo avere alcune precisazioni circa la definizione del gruppo di appartenenza ex Decreto 388 e eventuali obblighi di comunicazione alla ASL.
La ditta svolge attività di torneria (voce tariffa Inail 6215 cui corrisponde un indice infortunistico di 4,48) tuttavia la società impiega ad oggi solo n. 5 lavoratori dipendenti e n. 3 soci artigiani che svolgono l’attività.
Con riferimento alle definizioni del gruppo A-II la società rientrerebbe per coefficiente ma non per n.di lavoratori, naturalmente se ci si limita ai soli lavoratori dipendenti escludendo così i soci.
Chiediamo chiarimenti in merito trattandosi di una situazione limite da cui dipende l’adozione di adeguati strumenti di pronto soccorso e soprattutto la comunicazione all’ASL.
Risposta
Per la classificazione si fa riferimento al numero di lavoratori dipendenti o equiparati come definiti dal D.Lgs 626/1994...
"lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi,e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;"
Va quindi escluso il titolare. Vanno anche considerati i "prestatori di lavoro" previsti dal D.Lgs 276/2003 (legge Biagi), secondo quanto riportato all'art. 23...
"L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi."
In presenza, invece, di lavoratori autonomi sono previsti i soli obblighi di informazione e coordinamento descritti dall'art. 7 del D.Lgs 626/1994...
"...il datore di lavoro... fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività... i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ....
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento..".
Nel suo caso bisogna definire la natura giuridica dei soci per individuarli come dipendenti oppure no; se, alla fine, i dipendenti fossero solo 5 (e sino a quando lo resteranno) la ditta sarà classificata nel gruppo B. Se invece almeno uno tra i soci "lavora" la ditta sarà correttamente classificata in AII.
Concludo sottolineando che, qualora il numero dei dipendenti fosse variabile nel tempo, si deve considerare la situazione attuale (o comunque la più cautelativa) sulla quale si basa l'organizzazione del primo soccorso aziendale.
Al sempre caro Sig. Moderatore, qualora lo ritenga utile e necessario chiedo di aggiungere questo al messaggio precedente. Ora leggevo altre risposte che pur facendo riferimento alla circolare di cui sopra per un caso uguale danno una diversa interpretazione.
Vorremmo avere alcune precisazioni circa la definizione del gruppo di appartenenza ex Decreto 388 e eventuali obblighi di comunicazione alla ASL.
La ditta svolge attività di torneria (voce tariffa Inail 6215 cui corrisponde un indice infortunistico di 4,48) tuttavia la società impiega ad oggi solo n. 5 lavoratori dipendenti e n. 3 soci artigiani che svolgono l’attività.
Con riferimento alle definizioni del gruppo A-II la società rientrerebbe per coefficiente ma non per n.di lavoratori, naturalmente se ci si limita ai soli lavoratori dipendenti escludendo così i soci.
Chiediamo chiarimenti in merito trattandosi di una situazione limite da cui dipende l’adozione di adeguati strumenti di pronto soccorso e soprattutto la comunicazione all’ASL.
Risposta
Per la classificazione si fa riferimento al numero di lavoratori dipendenti o equiparati come definiti dal D.Lgs 626/1994...
"lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi,e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;"
Va quindi escluso il titolare. Vanno anche considerati i "prestatori di lavoro" previsti dal D.Lgs 276/2003 (legge Biagi), secondo quanto riportato all'art. 23...
"L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi."
In presenza, invece, di lavoratori autonomi sono previsti i soli obblighi di informazione e coordinamento descritti dall'art. 7 del D.Lgs 626/1994...
"...il datore di lavoro... fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività... i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ....
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento..".
Nel suo caso bisogna definire la natura giuridica dei soci per individuarli come dipendenti oppure no; se, alla fine, i dipendenti fossero solo 5 (e sino a quando lo resteranno) la ditta sarà classificata nel gruppo B. Se invece almeno uno tra i soci "lavora" la ditta sarà correttamente classificata in AII.
Concludo sottolineando che, qualora il numero dei dipendenti fosse variabile nel tempo, si deve considerare la situazione attuale (o comunque la più cautelativa) sulla quale si basa l'organizzazione del primo soccorso aziendale.
Al sempre caro Sig. Moderatore, qualora lo ritenga utile e necessario chiedo di aggiungere questo al messaggio precedente. Ora leggevo altre risposte che pur facendo riferimento alla circolare di cui sopra per un caso uguale danno una diversa interpretazione.
Se non avete un amico che vi corregga i difetti
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
pagate un nemico perché vi renda questo servizio.
solo per autorispondere al mio primo intervento su questo thread.
Il codidce INAIL, per ogni dubbio di classificazione, si trova in tutti i moduili INAIL aziendali per l'autoliquidazione come per altro scritto anche nel link che ha lasciato Onesto.
Quindi adesso è tutto molto più semplice almeno per inquadrare perfettamente l'azienda.
Vi faccio un esempio:
Un'officina meccanica che ripara camion (mio cliente) non è inquadrata come :metalmeccanica con Indice > 4 besì come "trasporti" con indice < 4.
Quindi anche quando sembra semplice, occhio controllate bene.
Stamattina stavo per archiviarla come gruppo A invece è del gruppo B
Ciao a tutti
Il codidce INAIL, per ogni dubbio di classificazione, si trova in tutti i moduili INAIL aziendali per l'autoliquidazione come per altro scritto anche nel link che ha lasciato Onesto.
Quindi adesso è tutto molto più semplice almeno per inquadrare perfettamente l'azienda.
Vi faccio un esempio:
Un'officina meccanica che ripara camion (mio cliente) non è inquadrata come :metalmeccanica con Indice > 4 besì come "trasporti" con indice < 4.
Quindi anche quando sembra semplice, occhio controllate bene.
Stamattina stavo per archiviarla come gruppo A invece è del gruppo B
Ciao a tutti
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Ciao a tutti , leggo i vs. interventi da un po’ di tempo e vi ringrazio per le informazioni/stimoli di riflessione che (spero!!) mi stanno aiutando a crescere nel vastissimo campo della sicurezza.
Ecco qui il mio primo dubbio (spero di non contravvenire a nessuna regola e non fare arrabbiare il MOD! ):
Nel caso di un’azienda con 14 dipendenti e 2 soci, OGNUNO associato al 50% ad un codice e al 50% ad un altro codice tariffa INAIL (informazioni raccolte dal commercialista) posso fare la media per calcolare l’indice di inabilita'?
Nella realta’ la situazione e’ un po’ piu’ complicata perche’ alcuni di loro sono associati con % variabili a 3 diversi codici tariffa, ma il nocciolo della questione non cambia.
Dato che i 2 gruppi tariffa (6200 e 9300) hanno indice 4,48 e 3,32 non so se osservare in modo letterale il decreto e considerare l’azienda nel gruppo B oppure se optare per la massima cautela e considerarla nel gruppo AII.
Grazie mille a tutti.
ps: non sono (ancora... ) abbonata, quindi non so se il mio dubbio è già risolto in una faq
Ecco qui il mio primo dubbio (spero di non contravvenire a nessuna regola e non fare arrabbiare il MOD! ):
Nel caso di un’azienda con 14 dipendenti e 2 soci, OGNUNO associato al 50% ad un codice e al 50% ad un altro codice tariffa INAIL (informazioni raccolte dal commercialista) posso fare la media per calcolare l’indice di inabilita'?
Nella realta’ la situazione e’ un po’ piu’ complicata perche’ alcuni di loro sono associati con % variabili a 3 diversi codici tariffa, ma il nocciolo della questione non cambia.
Dato che i 2 gruppi tariffa (6200 e 9300) hanno indice 4,48 e 3,32 non so se osservare in modo letterale il decreto e considerare l’azienda nel gruppo B oppure se optare per la massima cautela e considerarla nel gruppo AII.
Grazie mille a tutti.
ps: non sono (ancora... ) abbonata, quindi non so se il mio dubbio è già risolto in una faq