M'intrometto in punta di piedi con il dubbio che le mie conoscenze in materia non siano sufficienti a rispondere al nostro amico forumiano visto che oggi pomeriggio mi sono preso una tale lavata di testa da un CSE in cantiere che se appena mi veniva la tentazione di reagire gli visitavo la prostata con il manico di un badile.
Mi aveva chiamato d'urgenza in cantiere insieme al Datore di Lavoro dell'impresa degli scavi (con la quale ho collaborato nel redigere il POS) minacciando telefonicamente di sospendere immediatamente i lavori se entro le 16,00 non avesse ricevuto le cartelle sanitarie originali dei dipendenti dell'impresa di escavazioni per permettergli di verificare che gli addetti all'escavatore e agli autocarri erano abilitati alle rispettive mansioni.
Ovviamente la richiesta si estendeva anche ai certificati originali di vaccinazione antitetanica e del DVR 626.
Io, nel PSC l'avevo lette queste richieste e mi ero prodigato di giustificarne l'assenza (all'interno del POS) dietro la legittima negazione degli interessati di consegnare al CSE le loro cartelle sanitarie e i loro tesserini della vaccinazione antitetanica oltre a dichiarare che il DVR era presente nella sede dell'azienda.
Apriti cielo... era ora di finirla di nascondersi dietro la privacy... queste cose con lui non avrebbero attaccato.
O entro le 16,00 c'erano tutti i documenti che richiedeva oppure la mia assistita avrebbe dovuto alzare il tre di coppe e non farsi più vedere in cantiere.
Gli ho inizialmente consigliato di sentire anche il Direttore dei Lavori e il Committente prima di prendere la sua personale decisione di allontanare l'impresa dal cantiere (impresa alquanto preoccupata visto che aveva in subappalto scavi per 5.800,00 mc oltre i reinterri e gli scavi per gli impianti).
L'impresario mi guardava con due occhi che cercavano di dirmi: "facciamo quello che ci chiede altrimenti ci sbatte fuori dal cantiere"
Abbiamo chiamato l'escavatorista e i tre autisti degli autocarri chiedendo loro l'autorizzazione a consegnare le loro cartelle sanitarie e i tesserini della vaccinazione antitetanica. Hanno rifiutato categoricamente (e volevo ben vedere)
Il CSE sembrava avesse la bava alla bocca. Vi assicuro che non ho mai visto una furia così ignorante, presuntuosa e prepotente verso la quale bisognava utilizzare la massima diplomazia per salvare i rapporti di lavoro.
Ho provato a dirgli che, vista la negazione dei dipendenti, il Datore di Lavoro dell'impresa gli avrebbe sottoscritto una dichiarazione sull'andamento dei fatti esonerandolo da qualsivoglia responsabilità per l'assenza in cantiere di questa documentazione.
Niente da fare. Quella dichiarazione non sarebbe servita a niente in caso di ispezione da parte degli Ispettori ASL
In quel mentre è arrivato il Committente.
Ho cercato di mettere il CSE in contatto con il Medico Competente affinchè lo facesse ragionare... niente.. non c'era bisogno di disturbare il dottore... era solo questione di conoscere le Leggi e io gli stavo dimostrando di non conoscerle affatto.
A me stava cominciando a venire l'orticaria !
Per ultimo ho tentato di convincerlo a mettersi in contatto con un Ispettore ASL ma anche questo tentativo è andato a vuoto, anzi... s'è arrabbiato di più.
Poi, di colpo, mi ha chiesto di uscire dal cantiere e di rientrare solamente con il casco in testa.
Ho cercato di fargli capire che l'unica fase di lavoro in atto era lo scavo di sbancamento lontano da noi di circa 40 ml... in cantiere non era ancora stata montata la grù... non vi erano pericoli di caduta di materiale dall'alto nè di sbattere la "capoccia" contro qualcosa... e nel POS da lui validato, durante questa fase di lavoro, come DPI erano previste le scarpe antinfortunistiche e la tuta da lavoro per l'escavatorista e gli autisti... non il casco.
Niente da fare... il PSC prevedeva il Casco e quel che stava scritto sul POS non contava niente perchè quel vale è quello che sta scritto nel PSC (L'impresario mi ha guardato come per dirmi "ma allora noi perchè abbiamo presentato il POS?").
Tutti fuori e tutti a rientrare con il casco il testa come tante paperette di fronte a lui che il casco non lo portava e nemmeno le scarpe antinfortunistiche.
Il Committente, tra l'altro, dava cenni di approvazione alla severità del CSE.
Non sapevo come reagire... stavo per rigurgitare tutti quei più bassi istinti che credevo da tempo d'aver soffocato dentro di me.
Ma c'era l'impresario che doveva essere salvaguardato mentre lui stava pontificando che la "sicurezza nei cantieri è una cosa seria"... "che oggi ci sono troppi cani e porci che parlano di sicurezza senza esserne capaci"... "che prima di fare i consulenti delle imprese bisogna essersi fatto un mazzo in cantiere per molti anni"... "che non è sufficiente il corso 494 da 120 ore per saper fare sicurezza"... "che bisogna seguire anche i corsi di aggiornamento a pagamento come fa lui"...
Ho chiesto, "umilmente" dove aveva seguito il corso delle 120 ore e dove aveva frequentato i corsi d'aggiornamento professionale e con quali docenti.
Mi ha risposto che lui non doveva farmi la pappa... dovevo solo informarmi presso gli Ordini e i Collegi... poi, nella sua grande magnanimità mi ha dato un consiglio:
"Per evitare di continuare a fare queste brutte figure, Le consiglierei di studiare molto le leggi sulla sicurezza nei cantieri e seguire assiduamente il forum della sicurezza cantieri di ...... (e mi ha fatto il nome di un altro prestigioso forum a livello nazionale dove, guarda caso, insieme a Catanga, Ingmang, ed altri non ci tiriamo indietro nell' esprimere i nostri pareri che, pare, non siano disprezzati.
Da questa situazione ci ha salvato il Direttore dei Lavori che l'ha convinto ad accettare la dichiarazione del DdL dell'Impresa di un suo esonero da responsabilità.
Il Committente guardandomi mi ha detto che se non sono in grado di fare seriamente il mestiere di consulente alle imprese, sarebbe opportuno che cambiassi mestiere... incapaci del mio calibro ce ne sono troppi a far danno nel mondo del lavoro.
Mi fumavano le orecchie.
Ho salutato i presenti e mentre stavo varcando la soglia del cancello carrale mi ha chiamato... "Non deve prendersela per le osservazioni ricevute... Le devono servire per capire che la sicurezza nei cantieri è una cosa seria e, se vorrà andare avanti, avrà bisogno di imparare molte cose ma soprattutto studiare le Leggi sulla sicurezza come ho fatto io"
Gli ho fatto segno di sì e me ne sono andato... se avessi avuto in mano una lampadina l'avrei accesa.
***
Io non sono vendicativo di natura ma l'essermi trovato in questa situazione senza poter rispondere a tono per non compromettere l'impresa, non mi è ancora passata giù.
Pertanto, scusandomi con il Sig. Moderatore perchè so di offendere la netiquette internettiana, lo stesso intervento lo andrò a copia-incollare sull'altro forum (perchè lui mi ha detto che legge quello)... credo si identificherà come credo riconoscerà il nikname di chi l'ha postato.
Poi per qualche giorno lo curo e quando lo vedo in cantiere entro anch'io per vedere cosa mi dice.
***
Adesso veniamo al quesito:
Secondo voi è giusto che per un cantiere edile, per il quale ho prodotto il POS, il coordinatore per la sicurezza voglia una copia dei seguenti documenti:
- documento di valutazione dei rischi aziendale, completo di tutti gli allegati
NO
- documento di valutazione del rischio rumore
SI (o attraverso delle prove fonometriche o attraverso tabelle di Istituti Certificati come il CPT di Torino)
- valutazione del rischio chimico
SI se nelle lavorazioni della tua impresa vengono usate sostanze chimiche
- incarico spedito all'AUSL e ispettorato di nomina del RSPP e ricevute di Ritorno
Basta la dichiarazione nel POS di chi è il RSPP e dove ha partecipato al corso.
- lettera di incarico al medico del lavoro
Basta il nominativo e il recapito del medico Competente nel POS
- protocollo sanitario
Basta la dichiarazione nel POS del DdL che dichiara l'esistenza del protocollo sanitario per i suoi dipendenti
- certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori
ASSOLUTAMENTE NO. Basta l'autocertificazione del DdL che i dipendenti sono idonei alla mansione che andranno a svolgere in cantiere e nel caso vi possano essere idoneità con prescrizioni, queste ultime saranno rigorosamente fatte rispettare.
- tesserino di vaccinazione antitetanica dei lavoratori
ASSOLUTAMENTE NO
- verbali di riunione periodica
se intende le riunioni periodiche dell'impresa in ambito 626: ASSOLUTAMENTE NO
- libretti delle macchine e attrezzature portate in cantiere
SI se previsto nel PSC (perchè li richiede lo sa soltanto lui)
la copia non deve essere tenuta in cantiere, ma la vuole lui da portarsi a casa.
Chiedigli se di norma si fa una "pera" prima di fare certe richieste
Il coordinatore mi ha anche detto che se non gli do' questi documenti mi denuncia alla AUSL.
Fa venire il dubbio che sia figlio di quella mamma sempre incinta [/i]
Non ci sono problemi linoemilio per il copia e incolla in altro forum ... in un caso come questo ci sta tutto.
Grazie a nome di tutti per i tuoi approfonditi e circostanziati interventi che arrichiscono sempre i forumiani di nuove conoscenze.
Un cordiale saluto
Mod :smt039
Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.
Pos e documentazione per la sicurezza
Il CSE in cui si è imbattuto linoemilio è, ragionevolmente, parente morale di quello di giomar.
Dài, linoE, che passa poca acqua sotto i ponti e ti tornerà a dama!
Di cartelle sanitarie, non se ne parla nemmeno, come visto: tutto quello che si può chiedere è il certificato di idoneità alla mansione, e basta.
Dei tesserini di vaccinazione, nemmeno a dirlo, sono personali e devono stare nella tasca dei lavoratori, al più.
Il casco
per proteggersi dalle c..ate degli uccellini è in effetti uno degli ultimi giochi mondani, in voga nelle più note località di vacanze.
Diceva Camus, che difatti è morto suicida, che "toute malheur de l'homme vient de qu'il ne prends pas un language simple": l'infelicità degli esseri umani deriva dal non avere linguaggi semplici. La gente parla perchè non sa ascoltare: peccato, camperemmo tutti meglio se ci si volesse ascoltare a vicenda.
e adesso, pensierino della notte, mentre anche io cerco di sbollire la settantina di cose storte che ho visto oggi e di non pensare alla ottantina che mi aspetta domani.
Poichè quella che mi pare si sia manifestata nei CSE di che trattasi è una evidente passione irrefrenabile, del tutto assimilabile al concetto di libido, il pensierino in formazione è: ma possibile mai che non riescano proprio a trovare una briciola di libido in null'altro? Nemmeno una bella riunione di condominio :smt003 ?
Ma volessimo iniziare a fare collette per finanziare i mitici "abbonamenti a natascia" di cui parla il prof. Bellavista di decrescenziana memoria?
Paghiamo balzelli di ogni genere, se ce ne mettiamo uno spontaneo che possa ridar gioia
e motivo di sopravvivenza a questi poveretti, ma sarebbe anche un'opera buona! Per tutti, credo.
buona notte!
Nofer
Dài, linoE, che passa poca acqua sotto i ponti e ti tornerà a dama!
Di cartelle sanitarie, non se ne parla nemmeno, come visto: tutto quello che si può chiedere è il certificato di idoneità alla mansione, e basta.
Dei tesserini di vaccinazione, nemmeno a dirlo, sono personali e devono stare nella tasca dei lavoratori, al più.
Il casco
![Immagine](http://www.simonerossi.it/faccine/cantiere.gif)
Diceva Camus, che difatti è morto suicida, che "toute malheur de l'homme vient de qu'il ne prends pas un language simple": l'infelicità degli esseri umani deriva dal non avere linguaggi semplici. La gente parla perchè non sa ascoltare: peccato, camperemmo tutti meglio se ci si volesse ascoltare a vicenda.
e adesso, pensierino della notte, mentre anche io cerco di sbollire la settantina di cose storte che ho visto oggi e di non pensare alla ottantina che mi aspetta domani.
Poichè quella che mi pare si sia manifestata nei CSE di che trattasi è una evidente passione irrefrenabile, del tutto assimilabile al concetto di libido, il pensierino in formazione è: ma possibile mai che non riescano proprio a trovare una briciola di libido in null'altro? Nemmeno una bella riunione di condominio :smt003 ?
Ma volessimo iniziare a fare collette per finanziare i mitici "abbonamenti a natascia" di cui parla il prof. Bellavista di decrescenziana memoria?
Paghiamo balzelli di ogni genere, se ce ne mettiamo uno spontaneo che possa ridar gioia
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Nofer
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
dimenticavo una cosa fondamentale: nemmeno gli Organi di Vigilanza possono chiedere o prelevare le cartelle sanitarie originali, rischiano una di quelle denunce che... Un ispettore medico, al più, può chiedere al MC di prenderne visione, ma non di più.
E non c'entra la c.d. privacy, è violazione del segreto professionale. Violazione del diritto alla riservatezza. Violazione della corrispondenza, per certi aspetti persino. Stiamo parlando di delitti contro diritti costituzionali.
giomar, ascolta: parlaci, prova; magari capisce, non dobbiamo disperare di farci capire.
Nofer
E non c'entra la c.d. privacy, è violazione del segreto professionale. Violazione del diritto alla riservatezza. Violazione della corrispondenza, per certi aspetti persino. Stiamo parlando di delitti contro diritti costituzionali.
giomar, ascolta: parlaci, prova; magari capisce, non dobbiamo disperare di farci capire.
![Immagine](http://www.simonerossi.it/faccine/dorme.gif)
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ecco come si fa la sicurezza.....
Carta su carta su carta su carta su carta su carta .......
In merito agli obblighi e responsabilità copio-incollo una vecchia mia comunicazione.
La figura del Coordinatore per l’esecuzione definita nel D. Lgs. n° 494/1996, così come modificato dal D. Lgs. n° 528/1999, sembra denotare, sotto un’analisi superficiale, marcate caratteristiche da controllore o da sorvegliante in cantiere. Proviamo, adesso a smontare tale convinzione.
Infatti, il significato dell’art. 5 del citato decreto, richiede al CSE di verificare l’osservanza e il rispetto, da parte di tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere, del PSC e dei rispettivi POS. Non sembra, però, che gli sia concessa alcuna autonomia d’intervento visto che la sua funzione è prevalentemente indirizzata verso un’attività di monitoraggio e verifica e, quando necessario, di richiesta di regolarizzazione delle non conformità riscontrate. E’ solo nei casi previsti dalla lettera f) dell’art. 5 e cioè in caso di “pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato”, che il CSE acquista il potere, ma anche il dovere, di ordinare la sospensione delle singole lavorazioni, fino all’avvenuta verifica degli adeguamenti, da parte delle imprese esecutrici, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza in cantiere.
Allora, appare chiaro che la sospensione delle singole lavorazioni nei casi citati, deve essere considerata non un’azione sistematica del CSE ma solo un intervento giustificabile da situazioni lavorative in cui palese è la condizione di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato. Ciò significa che il CSE è obbligato ad intervenire solo quando, durante lo svolgimento delle sue funzioni di verifica, ravvisasse situazioni tali da poter potenzialmente mettere gravemente a rischio l’incolumità non solo degli addetti ai lavori ma anche di terzi.
Il problema, però, rimane sempre quello di andare a definire quando un potenziale pericolo può ritenersi sia grave che imminente, anche perché il D. Lgs. n° 494/1996 nulla dice al riguardo. Purtroppo, è palese la difficoltà nel dover definire, da parte del CSE, se una o più violazioni a quanto previsto dal PSC o dalle norme prevenzionali o, ancora, delle procedure di lavoro, possono non essere considerate tali da rappresentare un pericolo grave e imminente.
Sicuramente si può affermare che, solo, nei casi in cui la situazione sia così palesemente pericolosa e facilmente riconoscibile da chiunque abbia un minimo di competenza nel settore delle costruzioni, il CSE è gravato dall’obbligo di sospendere le singole lavorazioni in cui si concretizza il potenziale grave pericolo per il personale; nel caso in cui, invece, permettesse la continuazione delle attività lavorative e ciò portasse ad un grave infortunio, allora, la sua condotta omissiva assumerebbe rilevanza significativa per stabilire l’esistenza di un nesso causale tra il suo mancato intervento e il grave infortunio avvenuto.
Pertanto, nei casi in cui il CSE avesse richiamato l’impresa alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate e comunicato al committente o al responsabile dei lavori la situazione esistente, l’ente di vigilanza non può pensare di sanzionare il CSE solo perché, durante l’ispezione, sono state rilevate delle inosservanze alle misure prevenzionali già contestate formalmente all’appaltatore responsabile e segnalate al committente o al responsabile dei lavori con tanto di proposte quali la sospensione lavori, o l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi o, ancora, la risoluzione del contratto.
Altrettanto può dirsi in un cantiere nel caso in cui si fosse verificato un infortunio mortale, dopo che il CSE avesse 1) sospeso una o più lavorazioni per l’esistenza di un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato durante una sua visita in cantiere, 2) richiesto gli adeguamenti all’impresa esecutrice e 3) richiesto l’intervento del committente o del responsabile dei lavori. In questo caso, oltre al datore di lavoro del lavoratore e cioè il soggetto obbligato all’apprestamento delle misure di prevenzione e protezione, il committente o il responsabile dei lavori rischiano di essere coinvolti nel procedimento per omicidio colposo (art. 589 c.p.) se fossero rimasti sordi alle richieste del CSE e non attuato quanto necessario per ricondurre l’impresa a comportamenti più consoni alla sicurezza e tutela della salute avvallando le richieste del CSE.
Allora, a giudizio di chi scrive, l’art. 5 del D. Lgs. n° 494/1996 non ha fatto nascere, in capo al CSE, quella che gli addetti ai lavori chiamano posizione di garanzia, quale controllore aggiunto della sicurezza in cantiere o ufficiale di polizia giudiziaria supplente e responsabile del rispetto delle norme prevenzionali da parte di tutti i soggetti presenti a vario titolo in cantiere. In caso contrario, il CSE dovrebbe avere l’obbligo sistematico di controllare con continuità e, nei casi sopracitati, di intervenire immediatamente, per eliminare la situazione di pericolo per il personale addetto, pena il suo coinvolgimento, in caso d’eventi lesivi, nei conseguenti procedimenti penali, (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime).
Volendo estremizzare, possiamo affermare che a rafforzare la convinzione che il CSE non ha assunto alcuna posizione di garanzia, concorre anche il fatto che, ad esempio, nessun ispettore delle ASL, in quanto ufficiale di polizia giudiziaria, è mai stato coinvolto in un procedimento penale per eventi lesivi avvenuti dopo un suo intervento in cantiere, dove aveva rilevato situazioni di grave pericolo per i lavoratori presenti dovute a palesi inadempienze alla normativa prevenzionale ed aveva emanato le conseguenti prescrizioni e disposizioni. Se pensassimo all’operato dell’ispettore della ASL con lo stesso approccio di coloro che vedono il CSE con una posizione di garanzia, essendo il primo gravato dall’obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti per evitare che le situazioni di pericolo riscontrate siano portate ad ulteriori conseguenze, questi potrebbe essere inquisito per avere contribuito, con la propria omissione, a cagionare l’evento lesivo, non impedendone il verificarsi, pur avendo l’obbligo giuridico di adoperarsi per farlo, così come stabilito dall’art. 55 del c.p.p.
Infine un'ultima riflessione. Il coordinatore dell’esecuzione è chiamato, secondo l’art. 5 comma 1, lett. e), oltre a dover effettuare la segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, nel caso in cui questi soggetti non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornirne idonea motivazione, a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL ed alla direzione provinciale del lavoro (DPL) territorialmente competenti. Questa scelta del legislatore, è da ritenersi errata. Innanzi tutto, il legislatore dimentica che tra committente o responsabile dei lavori e CSE, c’è un rapporto fiduciario e, poi, il primo è chiamato a vigilare sull’operato del secondo (art. 6, comma 2). Infine, la convinzione dell’errore, è rafforzata da quanto già espresso in precedenza in questo contributo e cioè che non è possibile imporre tale scelta motivandola con la necessità di creare un vigilante aggiunto con il compito di supplire alla cronica carenza di controllo sui cantieri da parte degli enti di vigilanza. In altre parole, non si può chiedere al CSE di sostituirsi all’attività degli ufficiali di polizia giudiziaria in quanto non si può prescindere sia dalla natura del rapporto che lo lega al committente o al responsabile dei lavori e sia dallo status della figura del CSE che, lo si ripete ancora una volta, non è certo quella di un pubblico ufficiale il quale, è bene ricordarlo, è il solo ad essere istituzionalmente preposto a far osservare la legge.
Carta su carta su carta su carta su carta su carta .......
In merito agli obblighi e responsabilità copio-incollo una vecchia mia comunicazione.
La figura del Coordinatore per l’esecuzione definita nel D. Lgs. n° 494/1996, così come modificato dal D. Lgs. n° 528/1999, sembra denotare, sotto un’analisi superficiale, marcate caratteristiche da controllore o da sorvegliante in cantiere. Proviamo, adesso a smontare tale convinzione.
Infatti, il significato dell’art. 5 del citato decreto, richiede al CSE di verificare l’osservanza e il rispetto, da parte di tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere, del PSC e dei rispettivi POS. Non sembra, però, che gli sia concessa alcuna autonomia d’intervento visto che la sua funzione è prevalentemente indirizzata verso un’attività di monitoraggio e verifica e, quando necessario, di richiesta di regolarizzazione delle non conformità riscontrate. E’ solo nei casi previsti dalla lettera f) dell’art. 5 e cioè in caso di “pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato”, che il CSE acquista il potere, ma anche il dovere, di ordinare la sospensione delle singole lavorazioni, fino all’avvenuta verifica degli adeguamenti, da parte delle imprese esecutrici, necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza in cantiere.
Allora, appare chiaro che la sospensione delle singole lavorazioni nei casi citati, deve essere considerata non un’azione sistematica del CSE ma solo un intervento giustificabile da situazioni lavorative in cui palese è la condizione di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato. Ciò significa che il CSE è obbligato ad intervenire solo quando, durante lo svolgimento delle sue funzioni di verifica, ravvisasse situazioni tali da poter potenzialmente mettere gravemente a rischio l’incolumità non solo degli addetti ai lavori ma anche di terzi.
Il problema, però, rimane sempre quello di andare a definire quando un potenziale pericolo può ritenersi sia grave che imminente, anche perché il D. Lgs. n° 494/1996 nulla dice al riguardo. Purtroppo, è palese la difficoltà nel dover definire, da parte del CSE, se una o più violazioni a quanto previsto dal PSC o dalle norme prevenzionali o, ancora, delle procedure di lavoro, possono non essere considerate tali da rappresentare un pericolo grave e imminente.
Sicuramente si può affermare che, solo, nei casi in cui la situazione sia così palesemente pericolosa e facilmente riconoscibile da chiunque abbia un minimo di competenza nel settore delle costruzioni, il CSE è gravato dall’obbligo di sospendere le singole lavorazioni in cui si concretizza il potenziale grave pericolo per il personale; nel caso in cui, invece, permettesse la continuazione delle attività lavorative e ciò portasse ad un grave infortunio, allora, la sua condotta omissiva assumerebbe rilevanza significativa per stabilire l’esistenza di un nesso causale tra il suo mancato intervento e il grave infortunio avvenuto.
Pertanto, nei casi in cui il CSE avesse richiamato l’impresa alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate e comunicato al committente o al responsabile dei lavori la situazione esistente, l’ente di vigilanza non può pensare di sanzionare il CSE solo perché, durante l’ispezione, sono state rilevate delle inosservanze alle misure prevenzionali già contestate formalmente all’appaltatore responsabile e segnalate al committente o al responsabile dei lavori con tanto di proposte quali la sospensione lavori, o l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi o, ancora, la risoluzione del contratto.
Altrettanto può dirsi in un cantiere nel caso in cui si fosse verificato un infortunio mortale, dopo che il CSE avesse 1) sospeso una o più lavorazioni per l’esistenza di un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato durante una sua visita in cantiere, 2) richiesto gli adeguamenti all’impresa esecutrice e 3) richiesto l’intervento del committente o del responsabile dei lavori. In questo caso, oltre al datore di lavoro del lavoratore e cioè il soggetto obbligato all’apprestamento delle misure di prevenzione e protezione, il committente o il responsabile dei lavori rischiano di essere coinvolti nel procedimento per omicidio colposo (art. 589 c.p.) se fossero rimasti sordi alle richieste del CSE e non attuato quanto necessario per ricondurre l’impresa a comportamenti più consoni alla sicurezza e tutela della salute avvallando le richieste del CSE.
Allora, a giudizio di chi scrive, l’art. 5 del D. Lgs. n° 494/1996 non ha fatto nascere, in capo al CSE, quella che gli addetti ai lavori chiamano posizione di garanzia, quale controllore aggiunto della sicurezza in cantiere o ufficiale di polizia giudiziaria supplente e responsabile del rispetto delle norme prevenzionali da parte di tutti i soggetti presenti a vario titolo in cantiere. In caso contrario, il CSE dovrebbe avere l’obbligo sistematico di controllare con continuità e, nei casi sopracitati, di intervenire immediatamente, per eliminare la situazione di pericolo per il personale addetto, pena il suo coinvolgimento, in caso d’eventi lesivi, nei conseguenti procedimenti penali, (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime).
Volendo estremizzare, possiamo affermare che a rafforzare la convinzione che il CSE non ha assunto alcuna posizione di garanzia, concorre anche il fatto che, ad esempio, nessun ispettore delle ASL, in quanto ufficiale di polizia giudiziaria, è mai stato coinvolto in un procedimento penale per eventi lesivi avvenuti dopo un suo intervento in cantiere, dove aveva rilevato situazioni di grave pericolo per i lavoratori presenti dovute a palesi inadempienze alla normativa prevenzionale ed aveva emanato le conseguenti prescrizioni e disposizioni. Se pensassimo all’operato dell’ispettore della ASL con lo stesso approccio di coloro che vedono il CSE con una posizione di garanzia, essendo il primo gravato dall’obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti per evitare che le situazioni di pericolo riscontrate siano portate ad ulteriori conseguenze, questi potrebbe essere inquisito per avere contribuito, con la propria omissione, a cagionare l’evento lesivo, non impedendone il verificarsi, pur avendo l’obbligo giuridico di adoperarsi per farlo, così come stabilito dall’art. 55 del c.p.p.
Infine un'ultima riflessione. Il coordinatore dell’esecuzione è chiamato, secondo l’art. 5 comma 1, lett. e), oltre a dover effettuare la segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, nel caso in cui questi soggetti non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornirne idonea motivazione, a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL ed alla direzione provinciale del lavoro (DPL) territorialmente competenti. Questa scelta del legislatore, è da ritenersi errata. Innanzi tutto, il legislatore dimentica che tra committente o responsabile dei lavori e CSE, c’è un rapporto fiduciario e, poi, il primo è chiamato a vigilare sull’operato del secondo (art. 6, comma 2). Infine, la convinzione dell’errore, è rafforzata da quanto già espresso in precedenza in questo contributo e cioè che non è possibile imporre tale scelta motivandola con la necessità di creare un vigilante aggiunto con il compito di supplire alla cronica carenza di controllo sui cantieri da parte degli enti di vigilanza. In altre parole, non si può chiedere al CSE di sostituirsi all’attività degli ufficiali di polizia giudiziaria in quanto non si può prescindere sia dalla natura del rapporto che lo lega al committente o al responsabile dei lavori e sia dallo status della figura del CSE che, lo si ripete ancora una volta, non è certo quella di un pubblico ufficiale il quale, è bene ricordarlo, è il solo ad essere istituzionalmente preposto a far osservare la legge.
Grazie a tutti per il vostro apporto. Questa mattina torno a vedere il CSE in questione. Io mi porto dietro tutta la documentazione che abitualmente ho in ufficio per fargliela vedere ed inoltre mi sono stampato tutti gli interventi che avete fatto in risposta alla mia domanda. Vediamo un po' che succede, questa sera vi informerò sui risultati.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Linoemilio: non mollare mai, non mollare mai...
Dovrei imparare molto da te, iniziando dalla tua sterminata competenza, continuando dal strepitoso self control terminando con il tuo sottile ma ficcante stile di "vendetta".
Sei davvero un grande. ciao
Dovrei imparare molto da te, iniziando dalla tua sterminata competenza, continuando dal strepitoso self control terminando con il tuo sottile ma ficcante stile di "vendetta".
Sei davvero un grande. ciao
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
Solo una precisazione: nella mia zona di competenza durante i sopralluoghi in cantieri l'Ispettorato del Lavoro chiede costantemente la documentazione inerente la formazione e l'informazione dei lavoratori, sia a livello di impresa (626) che a livello di cantiere (494), con relativi verbali.- verbali di riunione periodica
se intende le riunioni periodiche dell'impresa in ambito 626: ASSOLUTAMENTE NO
Conseguentemente diventa prassi allegare quanto ha fatto in merito l'impresa per suo conto (nel POS) e quanto fatto nel cantiere (nel PSC).
Per il resto che dire: il buonsenso spesso viene prevaricato dall'arroganza (e spesso l'arroganza è una maschera dell'ignoranza).......
![:smt075](./images/smilies/075.gif)
Con tutto il rispetto per i corsi di formazione, per mia esperienza personale posso affermare che conta molto di più vivere il cantiere. Soprattutto andando a chiedere alle imprese che cosa stiano facendo e come; perchè abbiano adottato tale soluzione anzichè un'altra. Io ho imparato molto in questo modo. La conoscenza delle leggi è importantissima, ci mancherebbe altro, per avere una base sulla quale poi ragionare e prendere le decisioni. Ma spesso, ripeto, è molto più istruttivo osservare, chiedere, e ragionare in base alle conoscenze acquisite.
Poi, se alcuni elementi di un ponteggio sono montati male o sono mancanti, si fa la prescrizione, non c'è dubbio, ma tante situazioni vanno viste nel loro complesso. I contenuti e la veste grafica di un POS non contano nulla di fronte ad evidenti situazioni di pericolo. Ecco perchè il CSE deve essere presente il più possibile in cantiere, anche nel suo stesso interesse. Se uno mi cade da un ponteggio senza parapetto, che gli vado a dire all'inchiesta? Che il POS era fatto bene? Che il lavoratore era vaccinato? Che l'azienda aveva fatto le riunioni periodiche?
Ecco perchè diffido degli ottusi passacarte.
Per quanto riguarda i verbali delle riunioni periodiche, se parliamo di quelle inerenti l'art. 11, queste non sono assolutamente da consegnare a chicchessia anche perchè contengono informazioni riservate sulla gestione della sicurezza aziendale.
Condivido la risposta fornita da Linoemilio, in linea ma più articolata rispetto alla mia precedente, al quale va tutta la mia solidarietà.
Stilo
Poi, se alcuni elementi di un ponteggio sono montati male o sono mancanti, si fa la prescrizione, non c'è dubbio, ma tante situazioni vanno viste nel loro complesso. I contenuti e la veste grafica di un POS non contano nulla di fronte ad evidenti situazioni di pericolo. Ecco perchè il CSE deve essere presente il più possibile in cantiere, anche nel suo stesso interesse. Se uno mi cade da un ponteggio senza parapetto, che gli vado a dire all'inchiesta? Che il POS era fatto bene? Che il lavoratore era vaccinato? Che l'azienda aveva fatto le riunioni periodiche?
Ecco perchè diffido degli ottusi passacarte.
Per quanto riguarda i verbali delle riunioni periodiche, se parliamo di quelle inerenti l'art. 11, queste non sono assolutamente da consegnare a chicchessia anche perchè contengono informazioni riservate sulla gestione della sicurezza aziendale.
Condivido la risposta fornita da Linoemilio, in linea ma più articolata rispetto alla mia precedente, al quale va tutta la mia solidarietà.
Stilo
Ut sementem feceris, ita metes.
Grazie a tutti
Ho presentato al CSE tutta la documentazione dicendogli che non ne avevo fatto copia e se voleva la poteva controllare in cantiere e gli ho messo in mano le stampe del forum.
Lui ha detto che di forum ce ne sono tanti e che lui non ha bisogno di queste cose per sapere le cose. Lui si informa personalmente partecipando a corsi e convegni e leggendo delle riviste specializzate, (comunque ho i fogli li ha presi e messi dentro alla borsa)
Ha controllato tutta la documentazione (molto velocemente, forse ha fatto un corso di lettura veloce), ha detto che andava bene e per questa volta, visto che sono così povero da non potermi permettere una fotocopia andava bene così. Mi ha ribadito che essendo il PSc documento contrattuale e avendo accettato il contratto io sono obbligato a fare tutto quello che li dentro c'è scritto.
Io gli ho detto che non mi sembra corretto questo ragionamento e che un po' di corsi gli ho fatti anch'io, lui mi ha detto di chiederlo ai miei amici del forum se ho ragione o meno.
Mi ha poi detto che se mai troverà il tempo, viste le cose che ha da fare, parteciperà al forum anche lui. Le testuali parole sono: se uno ha tento tempo per scrivere, si vede che in cantiere non ci sta molto e io preferisco fare la sicurezza in cantiere e non sul computer.
Forse ho vinto una battaglia e non la guerra.
Però quello che mi ha detto il coordinatore mi ha lasciato un dubbio, tutto quello che è scritto nel PSC sono obbligato a farlo?
Grazie ancora.
Ho presentato al CSE tutta la documentazione dicendogli che non ne avevo fatto copia e se voleva la poteva controllare in cantiere e gli ho messo in mano le stampe del forum.
Lui ha detto che di forum ce ne sono tanti e che lui non ha bisogno di queste cose per sapere le cose. Lui si informa personalmente partecipando a corsi e convegni e leggendo delle riviste specializzate, (comunque ho i fogli li ha presi e messi dentro alla borsa)
Ha controllato tutta la documentazione (molto velocemente, forse ha fatto un corso di lettura veloce), ha detto che andava bene e per questa volta, visto che sono così povero da non potermi permettere una fotocopia andava bene così. Mi ha ribadito che essendo il PSc documento contrattuale e avendo accettato il contratto io sono obbligato a fare tutto quello che li dentro c'è scritto.
Io gli ho detto che non mi sembra corretto questo ragionamento e che un po' di corsi gli ho fatti anch'io, lui mi ha detto di chiederlo ai miei amici del forum se ho ragione o meno.
Mi ha poi detto che se mai troverà il tempo, viste le cose che ha da fare, parteciperà al forum anche lui. Le testuali parole sono: se uno ha tento tempo per scrivere, si vede che in cantiere non ci sta molto e io preferisco fare la sicurezza in cantiere e non sul computer.
Forse ho vinto una battaglia e non la guerra.
Però quello che mi ha detto il coordinatore mi ha lasciato un dubbio, tutto quello che è scritto nel PSC sono obbligato a farlo?
Grazie ancora.
I contenuti del PSC devono essere almeno quelli previsti dal DPR n° 222/2003.
Dentro, poi, ci si può chiedere di tutto, anche lo "ius primae noctis" (mi sembra si scriva così - sono passati trent'anni da quando ho fatto latino) con la moglie dell'imprenditore.
Ovviamente, il PSC ed il suo contenuto deve essere espressamente accettato e sottoscritto dal datore di lavoro dell'impresa. In caso contrario, lo stesso 494 permette la presentazioni di osservazioni, ecc..
Quindi, se l'impresa accetta il PSC, anche con delle fesserie, assume l'obbligazione di adempiere a quanto contenuto, a meno che le richieste non siano in contrasto con obblighi di legge ben precisi.
Pertanto, se nel PSC c'era scritto che l'impresa avrebbe dovuto esibire questi documenti, anche se non espressamente previsti dalla normativa vigente (vedi contenuti PSC del DPR n° 222/2003), allora essa è obbligata a presentarli al CSE.
Naturalmente, come detto prima, tutto questo giro di carta non sposta di una virgola, la sicurezza concreta in cantiere.
In merito, poi, all'osservazione di Stilo, sulla presenza del CSE in cantiere, non sono d'accordo sul fatto che un CSE sia perseguibile solo perchè una situazione di pericolo, concretizzatasi repentinamente (portano via un pezzo di parapetto dal ponteggio, cinque minuti dopo la visita del coordinatore), sia direttamente addebitabile all'insufficiente attività del citato professionista che conduce, documetandola, un'attivà adeguata alle specificità del cantiere.
Ovviamente, diverso è il caso di un CSE che in cantiere tollera uno scavo a sezione obbligata di 3 metri di profondità senza protezione lungo 300 metri. Palesemente, in questo caso, il CSE in cantiere non si è visto almeno da una decina di giorni.
Quest'importante differenza riguardo l'operato del CSE non è stata ancora capita dagli organi di vigilanza che bastonano "a prescindere" nel momento in cui trovano in cantiere dei reati "propri" (violabili solo da chi è destinatario dell'obbligo) di puro pericolo.
Insomma, il CSE non è lo sceriffo di cantiere.
Se si voleva un sceriffo, allora bastava dire nella legge che il CSE doveva essere sempre in cantiere e pagarlo di conseguenza.
Dentro, poi, ci si può chiedere di tutto, anche lo "ius primae noctis" (mi sembra si scriva così - sono passati trent'anni da quando ho fatto latino) con la moglie dell'imprenditore.
Ovviamente, il PSC ed il suo contenuto deve essere espressamente accettato e sottoscritto dal datore di lavoro dell'impresa. In caso contrario, lo stesso 494 permette la presentazioni di osservazioni, ecc..
Quindi, se l'impresa accetta il PSC, anche con delle fesserie, assume l'obbligazione di adempiere a quanto contenuto, a meno che le richieste non siano in contrasto con obblighi di legge ben precisi.
Pertanto, se nel PSC c'era scritto che l'impresa avrebbe dovuto esibire questi documenti, anche se non espressamente previsti dalla normativa vigente (vedi contenuti PSC del DPR n° 222/2003), allora essa è obbligata a presentarli al CSE.
Naturalmente, come detto prima, tutto questo giro di carta non sposta di una virgola, la sicurezza concreta in cantiere.
In merito, poi, all'osservazione di Stilo, sulla presenza del CSE in cantiere, non sono d'accordo sul fatto che un CSE sia perseguibile solo perchè una situazione di pericolo, concretizzatasi repentinamente (portano via un pezzo di parapetto dal ponteggio, cinque minuti dopo la visita del coordinatore), sia direttamente addebitabile all'insufficiente attività del citato professionista che conduce, documetandola, un'attivà adeguata alle specificità del cantiere.
Ovviamente, diverso è il caso di un CSE che in cantiere tollera uno scavo a sezione obbligata di 3 metri di profondità senza protezione lungo 300 metri. Palesemente, in questo caso, il CSE in cantiere non si è visto almeno da una decina di giorni.
Quest'importante differenza riguardo l'operato del CSE non è stata ancora capita dagli organi di vigilanza che bastonano "a prescindere" nel momento in cui trovano in cantiere dei reati "propri" (violabili solo da chi è destinatario dell'obbligo) di puro pericolo.
Insomma, il CSE non è lo sceriffo di cantiere.
Se si voleva un sceriffo, allora bastava dire nella legge che il CSE doveva essere sempre in cantiere e pagarlo di conseguenza.