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Aggiornamento RSPP Obbligatorio?

In questa sezione sono archiviate discussioni di carattere generale che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
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chiale
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Iscritto il: 14 dic 2004 15:33
Località: TO

Allora... io sono un socio ed amministratore (siamo in 5), ma non il presidente del consiglio di amministrazione. In un CDA è stato verbalizzato che io sarei stata il DDL ai sensi della 626. Tale indicazione è presente in visura.

Pensavo che per una srl fosse automatico che una verbalizzazione di questo tipo (come anche quella del responsabile del trattamento dei dati per la privacy) lasciasse traccia anche in visura.

chiara
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Bond
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Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Non so se la modifica in visura sia automatica dopo le modifiche proposte nel CDA.
Bisognerebbe chiederlo ad un commercialista.  :smt002

So per certo che, se è presente la firma di un notaio, nessun ispettore può mettere più naso su quanto stabilito.

Questo per la legalità.
Il discorso delle responsabilità è un tantino diverso.
Tutti gli altri amministratori sono e vengono considerati come dirigenti con tutti gli obblighi e doveri dettati dal codice penale, civile e dalla 626.

Non è che, una volta designato il D.L. questi se ne possano altamente infischiare.
TSE'

Mica è stupido lo stato; lui vuole la garanzia che ci sia qualcuno da castigare e spremere
:smt040

Ciaaa
Bond
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Talotz
Messaggi: 257
Iscritto il: 19 nov 2007 16:58

Su un testo di sicurezza leggo che “la mancanza di una definizione esplicita della nozione di “Datore di Lavoro” nel D.Lgs. 547/55, ha “costretto” la giurisprudenza a tratteggiare, in via principalmente interpretativa, la figura datoriale non essendo possibile traslare nel diritto penale del lavoro la nozione civilistica di imprenditore, così come definito dall’art. 2082 c.c., e la nozione di ddl come centro di imputazione di responsabilità penale in campo prevenzionistica, essendo il ddl, quale vertice del sistema organizzativo dell’impresa, il soggetto deputato, in via principale, all’attuazione degli obblighi di sicurezza già palesati dall’art. 2087 c.c.”

E ancora: “Ad ogni buon conto, l’individuazione del ddl, nella costanza del DLgs 547/55, appariva semplice solamente nel monmento in cui si fosse in presenza di un rapporto di lavoro diretto fra la persona fisica datoriale e il lavoratore, mentre ben più difficile appariva nella constatata presenza di un’organizzazione aziendale non direttamente riferibile a un solo soggetto.

Infine: “ la definizione di ddl della 626, art. 2 comma 1 lettera b), più che sul dato formale sembra far perno sul principio di effettività della gestione aziendale esaltando il requisito dei poteri decisionali e di spesa del soggetto posto alla guida dell’unità produttiva (…) dunque giova ripetere che la definizione della 626 tende ad esaltare l’effettività dell’esercizio dei poteri di gestione più che il dato formale della titolarità del rapporto”.

Ciao a tutti  :smt006
Il senno di poi è una scienza esatta..
Ing. Dave
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