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TU - COSTI SICUREZZA E DUVRI

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
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Mauro ha scritto:quello che tento di dire, e' solo che non vedo un obbligo di comunicarli al committente, a meno che non sia un ente pubblico o un cantiere, tutto li'.
Ma il committente sono io che ho appaltato l'opera ad una impresa che sappia fare il lavoro ed ho computato i costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) poi magari in concertazione con l'impresa...intendiamoci...
Mauro ha scritto:Bell'esempiuccio, comunque
hehehehehehe
complimenti
:-)
Mauro
Grazie mille
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fabrizio1974
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Iscritto il: 22 mag 2008 12:42

..ciao a tutti..sono nuovo del forum e mi stavo giusto cimentando con casi simili a quelli postati..e le considerazioni sono molto intertessanti, io mi trovo con un contratto di appalto [ letteralemte l'azienda A affida alla ditta X ( libero prof) la costruzione di sermmaenti ecc ], un appalto interno insomma e immagino che anche in questo caso si debbano predisporre i costi della sicurezza ( la ditta X lavora con i mezzi della ditta A) ..concordate?
Grazie

p.s. molto bravi
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
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Beh...immagino che se sto poveretto debba arrivare alla quota di 25 metri, una piattaforma la dovrà pur usare? Beh, direi che i costi della sicurezza andranno computati.

:smt023
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Mauro
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Iscritto il: 22 ott 2004 15:51
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Non che non volessi rispondere, ma ho dovuto studiare parecchio, per formarmi una opinione che tenesse conto anche di tutto quello che si e' detto in questo thread.

Io credo di aver capito che due sono le tipologie dei costi, che trovano spazio nella normativa in vigore:

1) I costi della sicurezza relativi ai rischi interferenziali
Questi costi hanno ragione di essere computati ogniqualvolta che esistono lavorazioni interferenti. In questo caso, il Committente li calcola e li comunica all/agli appaltatore/i, insieme ai rischi da cui tali spese devono proteggere.

2) I costi della sicurezza propri dell'azienda e dell'attivita' esercita dall'appaltatore
Questi costi devono essere computati in occasione di bandi di gara pubblici o di lavori che danno luogo a cantiere temporaneo o mobile. Tali costi devono essere computati dal committente in caso di gara, e non saranno soggetti a ribasso, oppure, in caso di semplice affidamento di appalto, dall'appaltatore, e devono essere comunicati dall'appaltatore al committente.

Per tornare al meraviglioso esempio di Bohr Ho la necessità di far eseguire la pulizia della vasca di decantazione acque sporche. All'interno (profondità 4 metri) ci sono problemi di natura chimica e biologica. L'impresa esecutrice per eseguire l'opera dovrà utilizzare, esempio, aria maschera e tute antiacido oltre che ad un marcangegno per scendere e salire che non potrà essere una semplice scala ma bensì qualcosa atto a garantire la risalita in condizioni di emergenza, predisporre parapetti perimetrali e realizzare un'area di rispetto ed erigere un ponteggio di protezione su di un lato vista la presenza dei miei operatori che, non so sparo a caso, eseguono vari stadi di saldatura a varie quote e quindi sfridi incandescenti potrebbero andare a finire sulle persone nelle vasche bucandogli le tute (le ho sparate tutte anche se non mi allontano dalla realtà). Le possibilita' secondo me sono le seguenti ( e devono essere composte):

a) DUVRI solo se ci sono rischi interferenziali

b) committente calcola i costi interferenziali solo se ci sono rischi interferenziali

c) committente calcola i costi interferenziali che non sono soggetti a ribasso solo se ci sono rischi interferenziali e gara

d) appaltatore calcola rischi propri e costi per la sicurezza in relazione ai rischi propri sempre

e) appaltatore calcola rischi propri e costi per la sicurezza in relazione ai rischi propri e li comunica al committente solo se cantiere

Quindi, se per esempio le lavorazioni di Bohr non fanno parte di una gara, non danno luogo a rischi interfereziali e pesano per meno di 200 giorni/uomo, al committente non frega nulla di nulla e l'appaltatore si fa il suo bel POS, eventualmente compreso di costi per la sicurezza relativi alla propria attivita', ma poi se li tiene per se'.

E' STATA UNA FATICACCIA, HO STUDIATO PER GIORNI. DITEMI COSA NON VA, PER FAVORE

Grazie
Mauro
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Bohr
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Iscritto il: 25 giu 2007 08:48
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Mauro, credo che lo spirito debba essere un altro, mi spiego.

L'articolo 26, comma 5 dice tutt'altro. Se ci sono i presupposti affinchè si vengano a creare le condizioni di singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, devono essere indicati.

:smt023
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erx
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Iscritto il: 19 feb 2008 18:27
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mi confermate che i DPI, la formazione generale, le visite mediche, non vanno specificati nella stima dei costi della sicurezza?

nel qual caso, se una ditta non ha altri oneri, per la stima dei costi basta dichiarare che non ci sono costi per la sicurezza oltre a quelli su indicati. giusto?

viceversa, se ho letto delle fesserie, un paio di scarpe, quanto incide su un singolo cantiere?

grazie, erx
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Mauro
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Se i DPI o la sorveglianza sanitaria e' relativa a rischi che si presentano solo in quanto interferenze, allora fanno parte dei costi da computare. Questo per le interferenze.

Per gli altri rischi, quelli propri, rimane che io continuo a credere che sia necessario esporli solo in caso di cantieri o appalti pubblici. Bohr mi dice cose diverse, io sto continuando a studiare (non e' sfiducua verso Bohr, ma, scusatemi, quella interpretazione mi sembra allucinante)

x Bohr:
ti paghero' un caffe' a Venezia, nella speranza di continuare a discuterne

Buon lavoro
mauro
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erx
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io mi riferivo ai DPI per i rischi propri.

per il resto io sono d'accordo con Bohr, visto che l'art 26 comma 5 esclude alcune tipologie di contratti di appalto, ma non esclude tutto ciò che non è cantiere.
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Bohr
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erx ha scritto:mi confermate che i DPI, la formazione generale, le visite mediche, non vanno specificati nella stima dei costi della sicurezza?
Faccio una cosa antipaticissima e cioè risponderti con una domanda.

Io imprese vengo contattata per eseguire un lavoro da te, ok. Nel illustrare il lavoro ci si accorge che parliamo di probabile presenza di sostanze cancerogene (vedi il mio esempio sciocco).

Devo o no procedere con delle visite mediche specifiche prima durante e dopo il lavoro? Le computeresti?
Devo procedere con l'impiego di DPI specifici. Li computiamo oppure no?
Devo formare i miei operatori sulla procedura di emergenza particolareggiante (2 ore di corso, per esempio).

Io, li computo e come, ci mancherebbe.

:smt023
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erx
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Bohr, ma la tua risposta/domanda era rivolta a me?

mi autocito:
io mi riferivo ai DPI per i rischi propri
ho scritto DPI e sottinteso c'era anche formazione, visite mediche ..., il tutto riferito a ciò che una ditta fa a prescindere dal singolo cantiere interessato. se la valutazione dei rischi mi dice che mi servono le scarpe antinfortunistiche, quelle le devo usare sempre, indipendentemente dal cantiere, e probabilmente uso le stesse in ogni cantiere (finchè non le cambio). mentre è chiaro che un DPI (e/o la formazione e/o le visite ...) per lo specifico cantiere, come da tuo esempio, è un costo per la sicurezza per lo specifico cantiere.

il mio dubbio è sorto perchè, mentre le linee guida che ho letto dicono che i DPI (e la formazione, le visite ...) generali della ditta non vanno conteggiate nei costi, il TU art 26 comma 5 dice che vanno indicati "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

non dice SOLO riferiti allo specifico appalto ma, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, per cui mi chiedo se debba indicare anche i costi non riferiti allo specifico appalto e che peso dare ad essi, visto che incidono su tutte le attività di una ditta.

ciao, erx
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