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IL RESPONSABILE DEI LAVORI È IL PROGETTISTA delega o no

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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delaude
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Ci provo con la proprietà transitiva
se a=b e b=c, allora a=c
o meglio
se P =uno che ha la nomina scritta
se RL =P,
RL =uno che ha la nomina scritta

* se hai una nomina per iscritto ecc. a Progettista (anche se non ritengo fondamentale la nomina scritta: se fai il progettista ovvero se firmi il progetto assieme al committente che lo presenta per l’approvazione lo sei)

* Siccome il Responsabile dei Lavori coincide con il Progettista (le funzioni di RL sono dalla legge affidate al progettista).
* La tua nomina scritta a progettista comprende anche quella a RL.

Il committente ha le responsabilità del RL quando non c’è il progettista, ma quando non c’è il progettista il progetto se lo è fatto da solo e quindi è lui il progettista.

Catanga interpreta diversamente, ma proprio lui dice (Inviato: Gio 1 Mag 2008 - 17:09): “In conclusione, a mio giudizio, LA SCELTA DEL LEGISLATORE NON HA SENSO……..”.

L’interpretazione che dovrebbe cogliere il senso della norma lo nega.

È palese la contraddizione.
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ursamaior
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Ok spiegami questa:
Art. 90, comma 3
"Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione"

Si parla di affidamento dell'incarico di progettazione -> esiste un progettista
Secondo il tuo modo di vedere se esiste un progettista -> Progettista = RdL
Se c'è il RdL -> il RdL nomina il CSP

Allora in quali casi il committente (che è espressamente nominato nell'articolo) dovrebbe designare lui il CSP?
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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igor
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e inoltre, quali sanzioni si dovrebbero applicare ad un Committente non vuol nominare un RL?
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ursamaior
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E inoltre dove sta la logica?
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delaude
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A proposito di logica sottolineo quanto sopra riguardo alla contraddittorietà della tesi catanga che va per la maggiore.

Comunque:
Il committente designa il coordinatore per la progettazione quando non c’è il progettista.
Il responsabile dei lavori, che coincide con il progettista, nel momento in cui gli è affidato l’incarico di progettazione, ovvero quale primo atto, designa il coordinatore per la progettazione.

Se si tratta dei lavori di manutenzione di una facciata (ponteggi, rifacimento parziale di intonaci, tinteggiature, spostamento di impianti, ecc.) il comune rilascia l’autorizzazione anche se non c’è il progettista. Deve comunque esserci il PSC e lo nomina il committente.

Se è previsto il progettista, nello stesso istante in cui viene nominato, questi dice al committente: “siccome mi nomini progettista io assumo le responsabilità di RL in questa fase e pertanto devo nominare il CSE. Se tu non intendi cacciare i soldi io sono costretto a rinunciare all’incarico”.
Deve comunque esserci il PSC e la mancata nomina è responsabilità del progettista che accetta l’incarico non potendo più far finta di non sapere.

Certo l’italiano non è dei migliori, ma il legislatore è convinto che conti di più il bastone!
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delaude
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igor ha scritto:e inoltre, quali sanzioni si dovrebbero applicare ad un Committente non vuol nominare un RL?
La fattispecie non esiste.
La nomina è irrilevante.
Se non nomina il progettista, non può presentare il progetto per l'autorizzazione, permesso, ecc... e quindi la sua posizione si aggrava perchè commette un abuso edilizio. Mantenendo evidentemente tutte le responsabilità a suo carico in materia di sicurezza, perchè se non c'è RL quelle del RL sono tutte sue.
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a.mattioli
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a.mattioli ha scritto:
delaude ha scritto: Comunque:
Il committente designa il coordinatore per la progettazione quando non c’è il progettista.
Il responsabile dei lavori, che coincide con il progettista, nel momento in cui gli è affidato l’incarico di progettazione, ovvero quale primo atto, designa il coordinatore per la progettazione.

Se si tratta dei lavori di manutenzione di una facciata (ponteggi, rifacimento parziale di intonaci, tinteggiature, spostamento di impianti, ecc.) il comune rilascia l’autorizzazione anche se non c’è il progettista. Deve comunque esserci il PSC e lo nomina il committente.

Se è previsto il progettista, nello stesso istante in cui viene nominato, questi dice al committente: “siccome mi nomini progettista io assumo le responsabilità di RL in questa fase e pertanto devo nominare il CSE. Se tu non intendi cacciare i soldi io sono costretto a rinunciare all’incarico”.
Deve comunque esserci il PSC e la mancata nomina è responsabilità del progettista che accetta l’incarico non potendo più far finta di non sapere.

Certo l’italiano non è dei migliori, ma il legislatore è convinto che conti di più il bastone!
Mi sembra che stai facendo un po' di confusione; se non c'è progetto per i lavori non c'è progetto per la sicurezza nè CSP, essendo le due cose strettamente correlate.
E se il CSE non è nominato, chi sanzioniamo: il RdL o il committente; facciamo testo o croce? Idem per il CSP.
In caso di lavori di manutenzione, non c'è CSP, ma casomai, dopo, il CSE che fa un quacosa che assomiglia ad un PSC (dico assomiglia, non essendoci stato un progetto cui collegarlo).
Saluti
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delaude
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riposta per a.mattioli

Una cosa è la figura del progettista (chi per professione si occupa dell’allestimento e dell’attuazione di progetti civili o industriali): tecnico incaricato, architetto, ingegnere, geometra in possesso del titolo abilitativo in relazione all’opera da progettare ecc.

Una cosa è la progettazione che per opere, per le quali non è richiesta alcuna competenza o titolo o autorizzazione sulla fase un progetto sottoscritto dal progettista di cui sopra, è funzione che può svolgere chiunque. Ad esempio l’amministratore che decide di pitturare lo stabile..

I lavori per la manutenzione di una facciata ancorché di semplice definizione e di scarsa rilevanza sotto l’aspetto strutturale o urbanistico-edilizio possono essere complessi ed interessare numerose ditte e competenze.

Il committente deve nominare il CSP ed il PSC deve essere allegato al contratto.

Fa confusione chi crede che
Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione……
Voglia dire:
responsabile dei lavori = soggetto nominato responsabile dei lavori.
Invece vuol dire:
responsabile dei lavori = soggetto incaricato della progettazione.
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a.mattioli
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Scusami, ma stai ancora facendo più confusione: premesso che stiamo confrontandoci su questioni non sempre chiarissime e nessuno ha la verità in tasca, sarebbe però opportuno leggerci bene le norme, soprattutto se sosteniamo tesi in controtendenza.
L'art. 90 comma 11 esclude espressamente ed in maniera molto chiara proprio per il caso da te citato la nomina di CSP e la redazione di PSC; e questo ha un senso proprio in virtù del fatto che non c'è alcun progetto cui agganciare il PSC e l'opera del CSP. Tant'è che successivamente fa capo al CSE l'onere dell'aeventuale simil-PSC.
Ciò detto, le tue argomentazioni, comprese quelle su RdL, mostrano tutta la loro fragilità dal punto di vista logico ed interpretativo giuridico.
Saluti
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ursamaior
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Delaude, è evidente che non sei uno sciocco.
Tuttavia, nell'ambito della libertà di ciascuno a voler credere ciò che gli pare, è evidente che quanto affermi, in una logica complessiva di gestione del cantiere, per fortuna, non è corretto e questo in virtù di tutte le obiezioni che sono già state sollevate e che non ripeterò.
Mi limito ad affermare che i maggiori errori in questo decreto sono stati inseriti proprio nel Titolo IV, alcuni molto gravi.
E' già un errore pretendere che un progettista o un direttore dei lavori svolgano l'incarico (quando gli venga richiesto) di DdL, o meglio, che solo loro possano svolgere tale incarico.
Ma aggiungerci anche un ulteriore obbligo di nomina non fa bene a nessuno, in primis ai lavoratori.
Lo dico perchè la tua interpretazione, in ambiti diversi da questo forum, non è isolata. Creare confusioni di questo tipo è pericoloso in una realtà delicata come quella del cantiere.
Io spero che tu ti convinca dell'assurdità della cosa, eliminando così dal mondo della sicurezza, un'ulteriore voce contraria al buon senso ed alla logica della prevenzione.
Ciao
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
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