I segnali di avvertimento sonoro devono essere distintamente udibili nell'area pericolosa.
A tal proposito la UNI EN ISO 7731:2009 indica che la differenza tra il rumore di fondo e il segnale (livelli di pressione sonora ponderati A) deve essere di almeno 15 dB. Se ricordo bene, se si vuole accettare un livello inferiore deve essere dimostrabile che la particolare frequenza del segnale di allarme (il tono puro per intenderci) sia almeno 9 dB più alto della (o delle) rispettiva frequenza del rumore di fondo.
Qualcuno ha parlato di 3 dB, lo sfido a fare una misura con incertezza minore di 3 dB. In un magazzino se faccio una misura oggi ho 70, domani trovo 75, dopodomani 63.
![:smt013](./images/smilies/013.gif)
Lascio ai lettori l'interpretazione del testo della norma riguardo a come misurare il rumore di fondo in quelle situazioni in cui esso è variabile. In caso di elevata variabilità il livello del rumore di fondo lo misurerei nelle peggiori condizioni operative ipotizzabili (tutte le macchine che vanno o tutte le più rumorose).
Ma non basta!
Non dimentichiamoci dell'impatto di tutti gli otoprotettori in dotazione agli operatori!
![:smt020](./images/smilies/020.gif)
Specie nel caso di utilizzo della seconda opzione (9 dB su singole frequenze) potrebbe verificarsi un drastico abbattimento della pressione sonora proprio nell'area di azione dell'allarme (alle frequenze tra 4000 e 8000 Hz, dove insistono la maggior parte degli allarmi, gli otoprotettori abbattono meravigliosamente).
Se non se ne viene a capo in questo modo si dovrà aggiungere al segnale sonoro un segnale visivo anch'esso nettamente distinguibile in funzione del tipo di ambiente e di tutte le condizioni di luminosità (naturale, artificiale, etc.) e di sfondo (colore dei muri e delle macchine).
Riguardo alla specifica domanda del tread, se sia o meno possibile ignorare la normativa da parte del datore di lavoro, ossia disabilitare una sicurezza di una macchina, la risposta è si.
Il datore di lavoro così facendo solleva il Costruttore della macchina da ogni responsabilità (relativa a incidenti riconducibili all'intervento) e si configura come nuovo Costruttore "de facto" della attrezzatura. Se ne assume tutti gli oneri e gli onori.
![:smt017](./images/smilies/017.gif)
Ovviamente è vietato mettere in servizio macchine non certificate e pertanto dovrà completare l'iter di certificazione del nuovo prototipo, specificandone l'ambito di utilizzo, l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, etc.
Se venderà quella macchina modificata senza specificare il livello di pressione sonora del cicalino, e questa andrà in un reparto rumoroso e qualcuno viene messo sotto... beh, avete già capito chi andrà in galera.
![:smt104](./images/smilies/104.gif)
Quello che fanno i costruttori di carrelli è fornire PER LORO CAUTELA cicalini sparati a 100 dB e lampeggiante.
Nel 99,9% degli ambienti saranno udibili. Non è quindi un caso che sia così.
Ma ciò non vuol dire che io debba lavorare a caso.
![:smt002](./images/smilies/002.gif)