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sollevamento persone con gru edile

In questo Forum verranno discusse tutte le problematiche introdotte dal titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) inerenti i cantieri temporanei o mobili ma anche relative all'edilizia in genere ed alle attivita' estrattive.
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c_c
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Luca84 ha scritto:[
...., inoltre qui si presenta il problema della caduta dall'alto, in riferimento all'art. 115 comma 3 del testo unico) :smt002
ma come!!?? è proprio questo che sembrerebbe brillantemente risolto....!
ora, è vero che non è assicurato ad una "...guida o linea vita", o "parti stabili delle opere fisse o provvisionali", ma comunque mi sembra una soluzione che ad avercene.....
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Luca84
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sinceramente ti sei risposto da solo, non è assicurato ad una parte stabile dell'opera fissa o provvisionale, ergo non è a  norma di legge.
Ripeto: il sollevamento (o nel caso specifico dell'auotgru l'utilizzo della stessa come ancoraggio) non va bene, non è previsto come utilizzo della macchina, quindi non è accettabile. Il sollevamento di persone può essere effettuato solo in caso di emergenza e non deve essere programmato come procedura per l'effettuazione del lavoro.
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linoemilio
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Luca84, ti ringrazio per avermi risposto.

Questo specifico problema (che qui riporto in diversi passaggi) ho già avuto modo di trattarlo in altra circostanza ma, approfittando della richiesta di “monto”, lo ripropongo perché ritengo sia d’interesse collettivo.

Avevo “provocato” la discussione per avere pareri provenienti da colleghi coordinatori e da UPG.
Deludentemente (anche se comprensibilmente) tu sei l’unico UPG che ha risposto e che mi auguro continuerà a rispondere per un sereno confronto fatto di interpretazioni insite nella professionalità ed esperienza di un Ispettore.

Come puoi vedere, la mia non è una sfida … l’ obbiettivo è un sereno confronto costruttivo a favore della sicurezza degli operatori nei cantieri.

Vorrei confrontarmi per capire fin dove, in certi cantieri, il mio “spingermi” verso un’effettiva sicurezza (solo quando, al di fuori delle Norme, dev’essere necessariamente ed eccezionalmente “inventata”) rientri, comunque, in una “progettazione sicura” fondata su scienza e coscienza.

La tua risposta, che aveva a disposizione i soli dati inseriti nei due fotomontaggi, è corretta… non fa una piega.

Vorrei chiederti, adesso, un parere dopo aver letto quanto di seguito e visionato gli altri fotogrammi che rendono l’idea del contesto, all’interno del quale, si è dovuta progettare la sicurezza di quelle fasi di lavoro.

Parto dall’art. 92 comma 1 lett. a) dell’81 in vigore:
"Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione... omissis... delle disposizioni... omissis... contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento... omissis... e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;"

Io ci sono andato in cantiere ed ho verificato l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC (in questo caso, contenute nel verbale di coordinamento che faceva da variante al documento) e la corretta applicazione delle procedure di lavoro (anche queste presenti nello stesso verbale) e ho visto che venivano applicate.

Avrai capito che queste disposizioni, insieme alle procedure e alle prescrizioni operative da applicare per realizzare le lavorazioni, le ho date io nella veste di CSE.

Non a cuor leggero.

Bisogna partire dall'inizio.

Ero (e sono ancora) coordinatore della sicurezza nella realizzazione di una galleria e di un tombotto (quest’ultimo, originariamente, a cielo aperto).

Uscendo dalla galleria (non ancora ultimata e lunga circa 400 ml) ci s'imbatteva nel tombotto a "U" in C.A. (di circa 350 ml. e per buona parte in trincea) destinato ad ospitare un nastro trasportatore.
La larghezza del tombotto era stata prevista (e realizzata) in 5 ml. di larghezza e, una volta ultimata la parte relativa alle opere in C.A. la ditta di montaggio del nastro trasportatore aveva iniziato ad assemblarlo realizzandone una parte quantitativamente importante.

Le fasi di lavoro di montaggio del nastro trasportatore e quelle in galleria non erano interferenti se non per la viabilità carrale.

Durante i lavori e dopo la realizzazione di buona parte del nastro trasportatore nel tombotto, la committenza ha deciso l’opportunità di realizzare la copertura di quest’ultimo a protezione dell'attrezzatura sottostante (in un primo tempo non necessaria).

Con il Progettista, che rivestiva anche l’incarico di Direttore dei Lavori, si è discusso il modo di realizzarla.

Dopo aver appurato l’esito favorevole dell’impatto ambientale, la soluzione doveva soddisfare, tra le altre cose, anche:
a) le necessità del committente di avere riparata l’attrezzatura sottostante con la necessaria areazione laterale;
b) sopportare un sovraccarico uniformemente distribuito di 450 kg/mq (qui la neve può arrivare anche a 2 ml. d'altezza)
c) essere realizzata nel minor tempo possibile;
d) avere i costi di realizzazione più economici possibile
e) tutto quanto sopra espresso, rigorosamente realizzato in sicurezza.

Da un punto di vista della sicurezza del lavoro, avevo bene in mente il comma 3 dell’art. 115
(Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.)

e il punto 3.1.4 dell’All. VI
(Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.)


Dopo un paio di riunioni durante le quali si sono studiate ed esaminate alcune possibili soluzioni che rispondessero alle necessità sopra riportate, si è proposto al committente la realizzazione di un'orditura in carpenteria metallica con copertura in lastre di lamiera grecate.

Al fine di diminuire, in modo considerevole, il tempo necessario agli operatori per montare l'orditura metallica (meno tempo di esposizione a rischi = meno rischi infortunistici) si è pervenuti alla decisione di proporre al committente l'utilizzo di "robuste" putrelle e traversi, posizionate a interassi importanti e assemblate a due campate per volta, sul terreno posto all'esterno del tombotto (movimentate con l’autogru), rispetto ad un'orditura saldata e imbullonata "sul posto" con putrelline e traversine, trasportabili a mano e posate a interassi limitati.
La seconda soluzione avrebbe comportato maggiori rischi causati da una fase di lavoro più lunga nel tempo e in presenza, tra l'altro, del nastro trasportatore in fase terminale di montaggio.

Si è, poi, proceduto alla ricerca del tipo ottimale di lamiera grecata da utilizzare.
Anche qui, due sono stati gli aspetti a cui si è dato priorità.

Il primo:
preferire l'utilizzo di fogli di lamiera grecata (anche di discreto spessore), da movimentare con l'autogru, di lunghezza tale da coprire con un unico foglio l'intera larghezza del tombotto rispetto a fogli di modeste dimensioni che "sul posto" non avrebbero garantito la possibilità agli operatori di lavorare in allineamento fra loro durante il fissaggio.

Il secondo:
utilizzare un disegno della lamiera grecata tale da consentire (oltre al sovraccarico) una pedonabilità durante le lavorazioni per non utilizzare tavoloni di legno (assi da ponte e simili) che, lungo la zona in pendenza, sarebbe stato, inevitabilmente, soggetto a "scivolamento" in quanto solamente appoggiati (senza possibilità di fissaggio) lungo la retta di massima pendenza della copertura.
Nel contempo, le nervature non avrebbero dovuto rappresentare un rischio d’incastro dei piedi con pericolo di slogatura/frattura e/o caduta dall'alto per sbilanciamento e/o perdita di equilibrio.
Dopo alcune ricerche di mercato, si è proposto al committente il tipo di lamiera recata che presentava "vuoti" sull'estradosso non superiori a 15 cm.

Si trattava, poi, di individuare i rischi interferenziali, analizzarli ed eliminarli (o ridurli a termini accettabili).

a) il montaggio dell'orditura era interferente con la viabilità carrale e di accesso al cantiere oltre alla presenza della parte di nastro trasportatore già montata.
b) la posa della copertura aveva le stesse interferenzialità di cui sopra.  

A questo punto si è voluto coinvolgere non solo il DdL dell’impresa che avrebbe realizzato la variante, già presente in cantiere per altre lavorazioni, ma anche i suoi 4 dipendenti che avrebbero partecipato alla realizzazione della stessa.

Non potendo realizzare la variante in osservanza al comma 3 dell’art. 115 per evidenti ragioni dovute al contesto e dimostrabili nelle fotografie qui sotto inserite, non si è potuto far altro che utilizzare il punto 3.1.4 dell’All. VI e progettare “in via eccezionale” la sicurezza degli operatori attraverso “… adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.”.

1) Per quanto riguarda la posa dell'orditura composta da carpenteria metallica intelaiata:

Per non lasciare costantemente "sul posto" gli operatori a posizionare, saldare e imbullonare i singoli componenti la carpenteria con i conseguenti rischi dovuti alle opere interferenti già realizzate, si è concordato di premontare due campate per volta sul terreno limitrofo al tombotto (al di fuori dell'area destinata alla viabilità) e posizionare la struttura con l'autogru in modo che gli operatori "sul posto" avrebbero dovuto solamente guidarne la discesa verificando il suo corretto posizionamento.
A questo punto, la fase di lavoro sarebbe stata ultimata con la sola tassellatura nei quattro fori della piastra poggiata sulla testa del muro del tombotto mentre gli operatori sarebbero stati protetti, dalla caduta dall'alto, dal muro in CA del tombotto.
Durante il tiro della struttura con l'autogru, due movieri (uno sul lato destro e uno sulla strada di accesso al cantiere in basso) avrebbero interdetto provvisoriamente il transito pedonale e carrale.

2) Per quanto riguarda la posa della copertura in lamiere grecate:

Si è innanzitutto scartata l'ipotesi di utilizzare ponteggi esterni perchè sarebbero stati inefficienti per tre motivi:
il primo:
Sul lato destro del tombotto non vi sarebbe stato lo spazio sufficiente per posizionare il ponteggio (non potendo diminuire l'area destinata alla viabilità carrale).
Il secondo:
Sul lato sinistro non vi sarebbe stata la possibilità di posizionare, fisicamente, alcun ponteggio.
Il terzo:
Non sarebbero serviti a niente in quanto gli operatori non avrebbero lavorato solo alle estremità della copertura ma, nella stragrande maggioranza del tempo, verso il lato ortogonale alla lunghezza del tombotto.
Rimaneva non eliminato (o non ridotto a termini accettabili) il più importante ed elevato rischio di caduta dall’alto degli operatori sul nastro trasportatore perché mancante, tecnicamente, della possibilità di mettere in opera un tipo di linea vita o di aggancio fisso per la mancanza di idonei ancoraggi.

Si è scartata pure la possibilità di montare un impalcato interno al tombotto per consentire agli operatori di lavorare dal di sotto... la presenza del nastro trasportatore ne avrebbe impedita la realizzazione e il fissaggio avrebbe dovuto essere eseguito, comunque, dal di sopra.

Usare scale doppie... neppure da sfiorare come ipotesi.
Al di là del fatto che, visto il tempo di permanenza sulla sommità prima di essere spostata (dai 20 ai 35 minuti per ogni operazione), la scala si sarebbe dovuta considerare "posto di lavoro" e, come tale, non idonea allo scopo, il loro utilizzo sul lato destro (interno verso la viabilità carrale) avrebbe presentato elevati rischi di investimento (gli autocarri in quella zona vanno in avanti e in retro con uno spazio di transito appena sufficiente) mentre sul lato sinistro (opposto) non ci sarebbe stato, fisicamente, il posto per appoggiarla.
In aggiunta, dalla scala non sarebbe stato possibile fissare le lamiere lungo l'asse trasversale al tombotto.

Uso di cestelli... nain, nisba, no!
Le oscillazioni naturali del cestello con sopra gli operatori (soprattutto il cestello dell'autocarro posizionato sulla strada di accesso al cantiere in basso, sarebbero oscillate (scusate il gioco di parole) tra i 40 e i 60 cm. impedendo agli operatori di lavorare sulla copertura per fissare le lamiere.
La zona è ventosa... siamo a 1.300 di altitudine.

Rimaneva la possibilità che si è vista nelle foto.

Devo dire che, in questa circostanza (ma in generale l'esperienza mi dice che è quasi sempre così) avendo coinvolto gli stessi operatori, la soluzione è stata sviscerata, analizzata, perfezionata e concordata con la loro straordinaria attiva partecipazione.

Ho reso noto ai presenti il fatto che l'autogru non era omologata per eseguire una lavorazione del genere e che avremmo potuto avere problemi in caso di ispezioni (a mio personale parere) "poco intelligenti" (così le definisco, io, quelle ispezioni che vengono eseguite solo con il manuale dell'UPG in mano).
Consci di tutte queste cose si è concordemente deciso di attuare le procedure che si evidenziano nelle foto mentre il sottoscritto, come CSE, le traduceva in prescrizioni operative sul verbale di coordinamento in variante al PSC.
Prima di dare l'ok definitivo è stato interpellato telefonicamente il Medico Competente dell'impresa al quale si è fatto presente il rischio (anche se limitato) di storte/slogature alla caviglia durante le lavorazioni sulla lamiera grecata.
Ha suggerito di far indossare una cavigliera elastica ai due operatori sulle lamiere per un tempo non superiore a due ore.
Dopo, sarebbe dovuto avvenire il tour-nover con altri due mentre i primi, tolta la cavigliera, avrebbero lasciato riposare l'arto.
Così è stato concordemente accettato e scritto.
Ho chiesto al DdL dell'impresa di firmare il verbale e, con mia grande sorpresa, lo hanno voluto firmare anche tutti i dipendenti presenti !!!

Ero consapevole e convinto che la progettazione "inventata" con la fondamentale collaborazione degli operai rappresentava una soluzione "bislacca" ma ero molto più consapevole e convinto... anzi... eravamo tutti molto più consapevoli e convinti che la soluzione era pienamente conforme al fondamentale obbiettivo di far lavorare gli operatori in sicurezza.

Eravamo pure consci che una soluzione di questo tipo non poteva che rappresentare un'eccezione e come tutte le eccezioni doveva essere trattata con molto rispetto, oculatezza e parsimonia.

Alla fine, per tutti, non è stato un incontro d'informazione ma una formazione piena e concreta che è stata rigorosamente rispettata durante le lavorazioni con gli operatori che si sentivano importanti e orgogliosi delle loro proposte esplicitate nella riunione di coordinamento.

Mi è costato veramente poco ringraziarli per gli insegnamenti avuti.

... e pensare che un'eventuale sopralluogo "poco intelligente" avrebbe potuto distruggere tutto l'impegno che questi attori avevano profuso per arrivare a questa decisione sicura.

Per fortuna non è successo.
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linoemilio
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Luca84 ha scritto: ... Il sollevamento di persone può essere effettuato solo in caso di emergenza e non deve essere programmato come procedura per l'effettuazione del lavoro.
Non è questo che impone la Legge.
il punto 3.1.4 dell'All. VI (già anticipato da igor nel suo intervento) prevede la possibilità di "eccezioni" che non riguardano esclusivamente l'utilizzo in emergenza:
"... A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine ..."
Certo ci sono condizioni:
eccezionalità, attuazione di buona tecnica...
Diversamente, il caso che ho prospettato come avresti potuto risolverlo?
Per me, quella soluzione rappresentava, in quel determinato contesto, la migliore soluzione applicabile consapevole di usare un protocollo non certo ortodosso.
La sicurezza va sempre progettata ma, non sempre si sposa con codici e codicilli.
Preferisco difendere queste "progettazioni" fino al rogo e, alla fine, esser costretto a pagare in "palanche" piuttosto che qualcuno si faccia male seriamente o, peggio ancora, lasci in questa vita la propria famiglia in difficoltà per non essermi assunto la responsabilità di andare oltre la Legge.
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Carlodg
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ciao
1) qual'è la portata della gru a quello sbraccio / altezza e qual'è la distanza massima di caduta dell'operatore, tirante d'aria?
Con questi dati hai la verifica se la portata della gru era sufficiente a reggere la forza in caso di caduta contemporanea dei due operatori.
Le PLE sono collaudate col doppio del carico, la gru con il 25% in più (almeno quelle autocarrate).
Chi ha fatto il corso Ponteggista dovrebbe sapere quanti kg si sviluppano con una caduta libera di una persona da 80 kg per 1,5 metri.
Forse vi hanno dato anche una formuletta per il calcolo.
Fatto il calcolo, come minimo si moltiplica per due e si ha il valore minimo di portata accettabile.
Ma c'è ancora un però: i punti di ancoraggio, con che coefficiente debbono essere collaudati? Bisognerà fare riferimento a questa normativa?

Nessuna gru è abilitata come punto di ancoraggio; so per certo che una società ne ha omologate n. 2, purchè lavorassero in certe condizioni di sbraccio (per esempio per evitare gli urti da effetto pendolo), cordino ecc.

2) Nel tuo caso com'era l'effetto pendolo in caso di caduta?
3) a me sembra dalle foto che il cavo di ancoraggio dei due operatori non fosse così teso come dici, e forse, allo spostare dell'uno si allenta l'altro.
4) in caso di caduta degli operatori e di guasto alla gru, quale era il Piano di recupero di emergenza?

Ciao
Carlo
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linoemilio
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Carlodg ha scritto: ... 1) qual'è la portata della gru a quello sbraccio / altezza...
L'autogru è una 130
Le fasce per ogni operatore (da 6+2 ml) EN 1492-1 sono indipendenti una dall'altra e sono omologate per una portata complessiva di 3 tonnellate.
Sono fasce che servono per trasportare strutture metalliche da 100 ql con il braccio dell'autogru completamente esteso fino a 45°
Dalle fasce all'imbracature i due operatori sono assicurati con doppio cordino (2 cordini indipendenti fra loro e per ogni operatore) da 2 ml EN 358.
Il peso dei due operatori vestiti ed attrezzati di tutto punto: peso massimo di un operatore kg. 93.
Non uso un termine tecnico ma cantieristico: l'autogru è equipaggiata con il controllo elettronico della stabilità... prima di "uscire" dalle sue "possibilità"... si blocca.
Carlodg ha scritto: ... e qual'è la distanza massima di caduta dell'operatore, tirante d'aria?
come puoi vedere dalle foto:
a) gli operatori hanno, su tutti i lati, un franco di 60 cm dall'inizio della possibile caduta dall'alto (le operazioni richieste non richiedono una distanza inferiore. Il fissaggio avviene sulla traversa perimetrale interna arretrata d 60 cm. dal limite della gronda).
b) dalle stesse foto puoi verificare (anche ad occhio) che se l'operatore avesse sganciato (l'avrei fucilato) il cordino senza assorbitore di energia, questi avrebbe assunto una posizione verticale rispetto al gancio dell'autogru e il moschettone sarebbe arrivato giusto giusto a quota lamiere.
L'operatore lavorava, quindi, a trattenuta.
La "corda molla" che vedi, serve solo per consentire lo spostamento dell'operatore sul foglio di lamiera da fissare ma, mai, oltre i 60 cm. dal ciglio.
In una foto, vedi anche il capocantiere che, a terra, verifica costantemente l'andamento dei lavori.

Carlodg ha scritto: ... Con questi dati hai la verifica se la portata della gru era sufficiente a reggere la forza in caso di caduta contemporanea dei due operatori.
Le PLE sono collaudate col doppio del carico, la gru con il 25% in più (almeno quelle autocarrate).
Chi ha fatto il corso Ponteggista dovrebbe sapere quanti kg si sviluppano con una caduta libera di una persona da 80 kg per 1,5 metri. ...  
Come sopra detto gli operatori non lavorano con cordini aventi l'assorbitore di energia ma in trattenuta.
Per quanto riguarda la portata, ti assicuro che due conti sono stati fatti raggiungendo dei limiti di salvaguardia elevati. L'ufficio progettazioni del committente è composto da almeno una trentina di ingegneri laureati in varie specializzazioni.

Carlodg ha scritto: ... Nessuna gru è abilitata come punto di ancoraggio; ...

Pienamente consapevole di questo.
Carlodg ha scritto: ... 2) Nel tuo caso com'era l'effetto pendolo in caso di caduta? ...  
Nel caso, sarebbe avvenuto a quota lamiere.
Carlodg ha scritto: ... 3) a me sembra dalle foto che il cavo di ancoraggio dei due operatori non fosse così teso come dici, e forse, allo spostare dell'uno si allenta l'altro...  
No.
Come già detto le fasce sono agganciate al "battacchio" dell'autogru in modo indipendente fra loro. Se si muove una fascia, l'altra non ne risente. Prima di spostare 60 kg. di "battacchio" (gancio dell'autogru)... hai voglia di muovere fasce.
Carlodg ha scritto: ... 4) in caso di caduta degli operatori e di guasto alla gru, quale era il Piano di recupero di emergenza?
Era stato previsto con operatori abilitati al primo soccorso con cestello (sbraccio 30 ml) presente in cantiere per altre lavorazioni... quindi, elisoccorso con piazzola sul piazzale e, in caso di "nubi basse" con autolettiga privata contrattualmente reperibile (a 5 km) durante le ore lavorative in cantiere.
l'ignoranza si riduce con l'umiltà di chi possiede la conoscenza
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Carlodg
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Ciao
visti i dati secondo me non possono multarti.
Tu non hai usato la gru per sollevare le persone, ma come punto di ancoraggio.
La tua analisi dei rischi non fa una piega e sfido a dimostrare che il punto di ancoraggio = gru non era idoneo.

E' ovvio che l'analisi della cedibilità del terreno l'avevi fatta, no??

Ciao
Carlo
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prosic
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x linoemilio...
ti consiglio di far fare .... almeno per maggiore sicurezza delle prove di piastra sul rilevato ed accertare la profondità della falda in quel punto, è noto infatti che le variazioni freatiche possono influire sulla portaznza del terreno.

altra domanda.... l'opera era in zona sismica?... perchè in quel caso tutto cambia. Dovresti verificare che quella gru sia calcolata per resistere alle azioni oscillarorie e sussultorie :smt026 .
:smt020   :smt050
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monto
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Scusate se tento di capire,tornando un attimo indietro, pensate che sia possibile un uso normale in cantiere di una cesta per persone appesa alla gru fissa da cantiere per operazioni non eccezionali esempio;ho già smontato il ponteggio ma devo fare una modifica  ad un comignolo  :smt017 per mezza giornata?
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prosic
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Mi sembrava che sopra si capisse più che bene, peraltro ribadiamo il concetto. Se puoi usare un piattaforma o un'altra opera provvisionale devi usare quella.
Se hai già smontato il ponteggio lo puoi rimontare e fare il lavoro che vi siete dimenticati di fare. :smt010.

Se non è possibile fare altrimenti (ma onestamente non credo sia il tuo caso), e con tutti gli accorgimenti necessario, non è vietato (inteso in modo assoluto) sollevare persone con la gru.
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