10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente
coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
Quindi
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi.
mi dice, ok se dal 21/12/2010 al 21/12/2011 (prendendo la data dell'accordo e non la pubblicazione in g.u.) hai fatto corsi validi non devi fare un bel nulla -> si riferisce quindi a chi già era dirigente e preposto (e lavoratore), ovvio.
inoltre
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
[CUTTONE] non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 (QUINDI SOLO QUELLA GENERALE + SPECIFICA) i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu' di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovra' essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovra' concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
Quindi in questi casi posso essere esonerato, ma il preposto ENTRO 12 MESI deve fare il suo pezzo mancante. Parliamo sempre di preposti esistenti.
continuando sempre il punto 11
non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato
Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
Quindi i dirigenti che hanno svolto questi corsi nel passato (o dal 21/12/2010 al 21/12/2011 uno coerente come da punto 10.) devono fare solo gli aggiornamenti. Evidentemente stiamo parlando sempre di dirigenti esistenti.
ASSUNTO CHE UN DIRIGENTE/PREPOSTO ESISTENTE MA MAI FORMATO SECONDO ME E' DA FORMARE SUBITO E NON TRA X MESI, non riesco a capire chi sono coloro da formare entro 18 mesi secondo il primo periodo del punto 10.
Ma ripeto... po esse che mi sto a fa solo mastu 'ccicci mentali e... invece si applica curiosamente proprio ai MAI formati???
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Giosmile