Il forum di SICUREZZAONLINE è stato ideato, realizzato e amministrato per oltre 15 anni da Giuseppe Zago (Mod).
A lui va la nostra gratitudine ed il nostro affettuoso ricordo.

Quesito accordo stato regioni formazione punto dolente

Questo Forum, aperto in occasione dell'uscita del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, ospitera' qualsiasi tipo di discussione che non sia relativa a cantieri e ad argomenti di carattere prettamente tecnico (che dovranno essere riportate negli altri due forum).

Benvenuti nella nostra nuova community e buone discussioni a tutti!
Avatar utente
Giosmile
Messaggi: 1539
Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

I punti per me ostici


10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di consentire la  piena  ed  effettiva  attuazione  degli obblighi di cui al presente accordo,  unicamente  in  sede  di  prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i  preposti  a  corsi  di  formazione  di  contenuto  rispettivamente
coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il  termine  di  18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.



Quindi

In fase di prima applicazione, non sono tenuti  a  frequentare  i corsi di formazione di cui  ai  punti  4,  5  e  6  i  lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro  e  non  oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo -  corsi  di formazione formalmente  e  documentalmente  approvati  alla  data  di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi  delle  previsioni normative e delle indicazioni previste nei  contratti  collettivi  di lavoro  per  quanto  riguarda  durata,  contenuti  e   modalita'   di svolgimento dei corsi.

mi dice, ok se dal 21/12/2010 al 21/12/2011 (prendendo la data dell'accordo e non la pubblicazione in g.u.) hai fatto corsi validi non devi fare un bel nulla -> si riferisce quindi a chi già era dirigente e preposto (e lavoratore), ovvio.


inoltre


11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

[CUTTONE] non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto  4 (QUINDI SOLO QUELLA GENERALE + SPECIFICA)  i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione  del  presente  accordo,  una formazione  nel  rispetto  delle   previsioni   normative   e   delle indicazioni previste nei contratti collettivi di  lavoro  per  quanto riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi.  
   L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da piu'  di  5  anni  dalla  data  di pubblicazione del presente accordo, dovra' essere  ottemperato  entro 12 mesi.
   In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva  di  cui  al punto 5 dovra' concludersi entro e non oltre il termine  di  12  mesi dalla pubblicazione del presente accordo.


Quindi in questi casi posso essere esonerato, ma il preposto ENTRO 12 MESI deve fare il suo pezzo mancante. Parliamo sempre di preposti esistenti.

continuando sempre il punto 11

non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6  i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data  di  pubblicazione del  presente  accordo,  una  formazione   con   contenuti   conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto  2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto  nell'accordo  Stato
Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.


Quindi i dirigenti che hanno svolto questi corsi nel passato (o dal 21/12/2010 al 21/12/2011 uno coerente come da punto 10.) devono fare solo gli aggiornamenti. Evidentemente stiamo parlando sempre di dirigenti esistenti.


ASSUNTO CHE UN DIRIGENTE/PREPOSTO ESISTENTE MA MAI FORMATO SECONDO ME E' DA FORMARE SUBITO E NON TRA X MESI, non riesco a capire chi sono coloro da formare entro 18 mesi secondo il primo periodo del punto 10.

Ma ripeto... po esse che mi sto a fa solo mastu 'ccicci mentali e... invece si applica curiosamente proprio ai MAI formati???

:smt017

Giosmile
Avatar utente
emipi
Messaggi: 374
Iscritto il: 16 feb 2010 09:17
Località: PAVIA PROVINCIA

secondo me si riferisce appunto a
DIRIGENTE/PREPOSTO ESISTENTE MA MAI FORMATO
Avatar utente
emipi
Messaggi: 374
Iscritto il: 16 feb 2010 09:17
Località: PAVIA PROVINCIA

emipi ha scritto:secondo me si riferisce appunto a
DIRIGENTE/PREPOSTO ESISTENTE MA MAI FORMATO
mi correggo
MAI FORMATO
o che abbia avuto una formazione non riconosciuta
Avatar utente
Giosmile
Messaggi: 1539
Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

Posso non crederci?  :smt009   :smt009   :smt009


:smt005


Gli altri ci credono?   :smt016   :smt016   :smt016


Giosmile
Avatar utente
pinky
Messaggi: 199
Iscritto il: 16 mag 2008 09:06

Bobo32 ha scritto:in fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequantare i corsi di formazione di cui al punto 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiamo frequantato - entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore del presente accordo- corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle prevesioni normative e dalle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda la duratya, contenuti e modaslità di svolgimento dei corsi.
   :smt018 Io la penso come Diaco: se l'italiano non è un opinione "..entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore..." significa entro e non oltre 12 mesi A PARTIRE DALLA DATA DI entrata in vigore ecc. ecc. e quindi entro e non oltre 12 mesi a partire dal 26 gennaio 2012 sino al 26 gennaio 2013. Diversamente la frase doveva essere "entro e non oltre 12 mesi PRIMA della data di entrata in vigore del presente accordo....
..ammesso e non concesso che chi scrive le leggi conosca anche la lingua italiana..
La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte...
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato (Albert Einstein)
Avatar utente
emipi
Messaggi: 374
Iscritto il: 16 feb 2010 09:17
Località: PAVIA PROVINCIA

è che così ci sarebbero troppe contraddizioni sulla tempistica, interpretando i 12 andando indietro, le cose mi pare possano quadrare, a parte l'obbligo di terminare la formazione dei neoassunti in 60 giorni che fa a pugni con i 12 mesi concessi ai dirigenti nel punto 10.
comunque siam qui per cogliere l'idea che va per la maggioranza che dovrebbe essere quella corretta, visto che i clienti hanno bisogno di risposte rapide e corrette soprattutto
:smt024
Avatar utente
Bond
Messaggi: 2685
Iscritto il: 31 ott 2007 14:17
Località: Ferrara

Io mi sono in parte astenuto dall'intervenire in queste discussioni.
Non capisco perchè stiate tutti quanti ad arrovellarvi il cervello con questi loop assurdi.
Avete uno o più dirigenti o preposti?

No: bona l'è
Si.

Sono stati già formati?

No
Formateli e magari fatelo usando qualche bando di finanziamento.
Fate una bella riunione periodica di sicurezza, verbalizzate il calendario della formazione e l'elenco dei partecipanti.

Si
Perchè diventare scemi alla ricerca dei contenuti della formazione pregressa?
Si riparte da zero, che male non fa alla luce delle nuove modifiche e delle ultime sentenze (es. Thyessen) come se nulla fosse fatto.

Tanto, di riffa o di raffa, tra 18 mesi tutti devono essere formati
Però mi sa che tra 18 mesi (se le cose vanno avanti così) ci ritroveremo un sacco di dirigenti formati che non avranno nessuno da dirigere: saremo pieni di direttori d'orchestra senza... un'orchestra

:smt009

Ciaaa
Bond
Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
Indice affidabilità: ° (è un asteroide, non una stella)
Avatar utente
soluzione
Messaggi: 97
Iscritto il: 19 gen 2007 22:17
Località: Lombardia

Caro Bond,
ti darei pienamente ragione :smt017
se non fosse che in questo periodo le azienda stanno facendo il possibile per ridurre al minimo spese ed interventi che non portino al solo aumento di fatturati. :smt031
Quando ho comunicato ai miei clienti di 'sti benedetti accordi, non ti dico le polemiche .... :smt019
del resto hanno ben altro da pensare in questo periodo.
Quindi, anche se concordo con il tuo atteggiamento, ben giustifico le riflessioni degli altri partecipanti che si arrovellano per strade alternative.
Buona giornata. :smt002
Avatar utente
pinky
Messaggi: 199
Iscritto il: 16 mag 2008 09:06

emipi ha scritto:è che così ci sarebbero troppe contraddizioni sulla tempistica, interpretando i 12 andando indietro, le cose mi pare possano quadrare, a parte l'obbligo di terminare la formazione dei neoassunti in 60 giorni che fa a pugni con i 12 mesi concessi ai dirigenti nel punto 10.
comunque siam qui per cogliere l'idea che va per la maggioranza che dovrebbe essere quella corretta, visto che i clienti hanno bisogno di risposte rapide e corrette soprattutto
:smt024
..anche se secondo logica mi sembra comunque una forzatura di ciò che è scritto.. :smt021
La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte...
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato (Albert Einstein)
Avatar utente
ursamaior
Messaggi: 4944
Iscritto il: 16 dic 2004 14:01
Località: L'isola che non c'è

Cominciamo con il fare una bella distinzione tra
- Disposizioni transitorie
- Formazione pregressa.

Nel primo caso stiamo parlando di persone che ancora non abbiano terminato il percorso formativo o non l'abbiano ancora iniziato ma esso sia comunque esistente.
Quello che la CSR ha fatto è tener conto di quelle situazioni (formazione finanziata, per esempio...) in cui un'azienda aveva già approvato un piano formativo (o l'ente che finanzia la formazione aveva già approvato il pinao) e avesse già organizzato, dunque la formazione, ma essa non si fosse conclusa alla data di entrata in vigore dell'accordo.
In questo caso hai 12 mesi di tempo per portare a termine il progetto, dopodicchè passi al nuovo regime.
E, devo dire la verità, è italiano anche come si sono espressi, ma capisco che la forma grammaticale impiegata possa ingenerare confusione.
Dunque devi dimostrare di avere, alla data di pubblicazione dell'accordo, un piano formativo formalmente e documentalmente approvato. Se puoi dimostrarlo, allora hai 12 mesi di tempo per portarlo a termine.
E' per questo che si chiamano disposizioni transitorie, perchè gestiscono le situazioni di passaggio da un regime all'altro cercando di contemplare le varie necessità
E francamente non trovo nulla di strano in questo modus operandi....

Invece la formazione pregressa è un'altra roba.
Riguarda la formazione GIA' effettuata alla data di entrata in vigore dell'accordo.
In questo caso mi sembra molto chiaro cosa si riconosce e cosa no.

L'unica nota è il non aver previsto un riconoscimento per la formazione particolare del preposto che quindi anche se effettuata, dovrà essere ripetuta in ogni caso se si vogliono seguire le indicazioni dell'accordo.
Lo Stato è come la religione: vale se la gente ci crede (Errico Malatesta)
Bloccato

Torna a “Ambito generale”