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Sentenza Eternit che ne pensate

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weareblind
Messaggi: 3202
Iscritto il: 07 ott 2004 20:36

Calma, calma, sappiate che io ho una opzione su Nofer.
We are blind to the worlds within us waiting to be born
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Casi
Messaggi: 58
Iscritto il: 10 mar 2014 20:26

Fra tutto mi sa che la cosa piu complicata è veramente il non lasciare che ci cada quel qualcosa d'altro....
Che a fare sto mestiere, a scoraggiarsi ci vuol poco. Non tanto per la difficoltà della materia ma, per assurdo, per l'assurdità del "contorno". E l'argomento di questa discussione ne è  la prova provata.
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givi
Messaggi: 1912
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

ROMA - Il processo di Torino per le morti negli stabilimenti italiani della Eternit, la multinazionale svizzera dell’amianto, era prescritto ancora prima del rinvio a giudizio del magnate elvetico Stephan Schmidheiny, condannato sia in primo grado sia in appello per disastro ambientale doloso. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni del verdetto dello scorso 19 novembre, che sono state depositate oggi.

Il calcolo temporale parte dall’agosto 1993. Per i giudici della Corte Suprema “a far data dall’agosto dell’anno 1993” era ormai evidente l’effetto nocivo delle polveri di amianto la cui lavorazione in quell’anno era stata “definitivamente inibita, con comando agli enti pubblici di provvedere alla bonifica dei siti”. A partire da quella data, fino al rinvio a giudizio del 2009 e alla sentenza di primo grado del 13 febbraio 2012, “sono passati ben oltre i 15 anni previsti” per “la maturazione della prescrizione in base alla legge 251 del 2005”. Insieme alla condanna inflitta a Schmidheiny, la prescrizione annulla anche tutti i risarcimenti milionari che erano stati riconosciuti alle parti civili nei primi due gradi di giudizio. “Per effetto della constatazione della prescrizione del reato, intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado”, si legge infatti nelle motivazioni, cadono “tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni”.

“Il disastro non era l’imputazione da applicare”. “Il tribunale – prosegue la Cassazione – ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato, la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto a esso estranei e ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio”. Per la Corte Suprema, l’imputazione di disastro a carico di Schmidheiny non era la più adatta da applicare per il rinvio a giudizio, dal momento che la condanna massima sarebbe stata troppo bassa: “Colui che dolosamente provoca, con la condotta produttiva di disastro, plurimi omicidi, ovverosia, in sostanza, una strage”, scrivono i giudici, verrebbe punito soltanto con 12 anni di carcere e questo è “insostenibile dal punto di vista sistematico, oltre che contrario al buon senso”.

“Con il fallimento delle società venuto meno il potere gestionale”. Secondo la Cassazione “la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri” di amianto prodotte dagli stabilimenti gestiti da Schmidheiny, e cioè “non oltre il mese di giugno dell’anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo”. Con il fallimento, infatti, “venne meno ogni potere gestorio riferibile all’imputato e al gruppo svizzero” e gli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato (Alessandria), Cavagnolo (Torino), Rubiera (Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli) cessarono l’attività produttiva “che aveva determinato e completato per accumulo e progressivo incessante incremento la disastrosa contaminazione dell’ambiente lavorativo e del territorio circostante”.

“Nell'ordinamento nessun obbligo di bonifica”. Respingendo la tesi di alcuni dei difensori delle vittime, che ritenevano che l’imprenditore svizzero dovesse essere dichiarato responsabile per la mancata o incompleta bonifica, i giudici scrivono anche che “non può annettersi rilievo, nella situazione normativa data, alla circostanza della mancata o incompleta bonifica dei siti” contaminati dall’amianto nelle zone di produzione della Eternit. L’incriminazione del reato di disastro, infatti, “non reca traccia di tale obbligo, né esso, o altro obbligo analogo, può desumersi dall’ordinamento giuridico, specie se riportato al momento in cui lo stesso dovrebbe considerarsi sorto (1986)”.

“L’Italia non adottò i provvedimenti dovuti”. Quando Schmidheiny nel 1976 “aveva assunto la responsabilità della gestione del rischio di amianto per le aziende Eternit Italia, gli effetti ‘disastrosi’ della lavorazione (almeno quella non adeguatamente controllata) dell’asbesto erano scientificamente noti” e il problema delle “patologie tumorali” venne “posto in luce in sede comunitaria agli inizi degli anni 80”. Il nostro Paese, sottolinea la Cassazione, “non adottò per tempo i provvedimenti dovuti e la corte di giustizia CE, dopo una procedura di infrazione promossa nel 1990, dichiarò l’Italia inadempiente all’obbligo di dotarsi di una normativa anti-amianto”. A questo proposito, sostengono i giudici, c’è stata “una lentezza della politica a problemi di tale fatta” e anche un “ritardo nella informazione scientifica degli organi pubblici”, dovuto sempre alla “lentezza della politica”.


Fonte INAIL  
(23 febbraio 2015)
givi
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

Comprendo che qualsiasi cosa, pure buon giorno, detto dalla Cassazione valga parecchio di più che non detto da me, ma... credo di averlo detto un po' prima che uscissero queste motivazioni.

Devo dire che  della massima c'è un passaggio, a mio avviso dovutamente mortificante verso il magistrato inquirente e quelli di prime e seconde cure, che davvero dovrebbe essere inciso a fuoco in tutti i tribunali della repubblica:
Il tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato che sarebbe come dire che una volta che hai ucciso qualcuno poi continui ad ucciderlo nel tempo...
Nofer
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manfro
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Iscritto il: 15 ott 2004 20:19
Località: Ascoli Piceno

sentivo un professore di diritto ambientale che confermava un mio pensiero (da NON avvocato sia chiaro) il nuovo processo per "omicidio volontario" è comunque "inutile"  poiché sebbene formalmente si farà riferimento ad una altro articolo del codice penale, il motivo del reato è il medesimo, il danno è risalente al medesimo concetto motivo per il quale non puoi essere processato due volte per lo stesso reato.
Parole sintetizzate da un intervento preso dal GR1 di martedì mattina.
Staremo a vedere, ma quanto ci costa nel frattempo il tutto?
:smt006 manfro
"lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato." BP
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Giosmile
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Iscritto il: 29 apr 2008 14:17
Località: Napoli

Manco io sono avvocato Manfro, però non so se in generale sia vero quanto dici. Premesso che non si può essere processati due volte per lo stesso "reato", mi viene da pensare però che partendo da uno stesso motivo e stesse condizioni, io potrei violare più articoli del codice penale, quindi commettere "più reati" legati al medesimo "fatto". Se vengo assolto per il "reato 1" legato ad un fatto, non è detto che succeda uguale per "reato 2" sullo stesso fatto... o no?
"detto così è semplice e infatti lo è detto così" B.P.
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bassopiave
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Iscritto il: 17 mag 2012 14:47

Se non erro G. si è espresso favorevolmente verso questa sentenza dicendo che adesso può cominciare il processo per omidicio.
Penso non si esprima a caso.
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givi
Messaggi: 1912
Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

manfro ha scritto: Staremo a vedere, ma quanto ci costa nel frattempo il tutto?
manfro
Quanto costa a pantalone o quanto cosa ai partecipati dei seminari?
givi
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Nofer
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Iscritto il: 06 ott 2004 21:09

E visto che il nostro glorioso PM ci aveva pensato già, posso sapere perchè non formulare l'ipotesi di reato di omicidio contemporaneamente a quella di disastro? o sta cercando di inventarsi un reato di omicidio volontario ma a propria insaputa?
... e diciamoglielo prima, stavolta, che non è previsto dal ns. codice penale...  
Nofer
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givi
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Iscritto il: 18 giu 2008 23:47

Processi e seminari uno alla volta!  

Nofer: chi vivrà vedrà.  E' una corsa contro il tempo.
Prescrizione    Vs    quiescenza per sopraggiunti limiti di età    Vs    folle degenerazione di cellule mesoteliali pleuriche.
:smt056
givi
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